Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 gennaio 2023

Cassazione n. 10286/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

NANZA sul ricorso32846-2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiANGELA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.32846/2018 Cron.

Rep.

C.C. 26/01/2023 giurisdizione Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separataINPS.

Contributo integrativo. -2 - per la cassazione della sentenza n. 243 del 20 1 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pronunciata il 7 giugno 2018 e pubblicata il 5 settembre2018 (R.G.N. 517 /20 1 7 ).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza del 1° giugno 2017, recante il numero 754 del 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritta solo all’Ordine degli Avvocati di Brescia e non alla Cassa forense, non è obbligata a iscriversi alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non contempla alcun obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che sono iscritti a un albo professionale eche alla Cassa previdenziale di categoriaversano il contributo integrativo. 2.–Con sentenza pubblicata il 5 settembre2018 con il numero 243 del 2018, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame dell’INPS e, per quanto in questa sede rileva, ha accertato e dichiarato che sussiste l’obbligo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’iscriversi alla Gestione separata. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato, in punto di fatto, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha pagato alla Cassa forense il solo contributo integrativo, e non anche il contributo soggettivo, il solo rilevante al fine di escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto conferisce titolo a reclamare la tutela previdenziale.

L’estensione della tutela accordata dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa per la quale nessuna autonoma tutela previdenziale sia riconosciuta.

Il contributo integrativo «non ha finalità previdenziale, -3 - non è calcolato sui redditi dichiarati ai fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione». 2.2.– La richiest a dell’INPS è stata formulata nel termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso di specie, ottobre 2010). 3.–Con atto notificato il 30 ottobre 2018, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia, sulla base di due motivi , illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–L’INPS resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, che sottopongono al vaglio di questa Corte l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e, in subordine, il profilo della prescrizione delle pretese. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26, e 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, degli artt. 11 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011. -4 - La pronuncia d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, reputando irrilevante il versamento del contributo integrativo. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), proposta in via gradata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 3, comma 9, e 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 novembre 1995, dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Corte territoriale avrebbe errato nel respingere l’eccezione di prescrizione.

Il 30 giugno 2015, data della costituzione in mora, si sarebbe già compiuta la prescrizione quinquennale, che decorrerebbe dal 31 maggio 2010, termineprevist o per il saldo della contribuzione dovuta per il 2009. 2.–Il primo motivo è infondato. 3.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS.

Tale contributo riveste valenza solidaristica, manon vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo.

In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati). 4.–Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, -5 - ma complementari , come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2022: «Il regime speciale categoriale risulta coerentemente integrato –nella misura in cui in concreto, prima della riforma del 2012 dell’ordinamento della professione forense, non raggiungeva ancora una piena estensione della tutela assicurativa – con l’operatività, in funzione complementare, della Gestione separata secondo un principio di gradualità» (punto

7.2. del Considerato in diritto). 5.–Da tale interpretazione del dato normativo, recepita anche dal giudice delle leggi, non vi sono ragioni di discostarsi.

La stessa parte ricorrente, nella memoria illustrativa, si mostra consapevoledelle implicazioni della decisione della Corte costituzionale (pagina 1) e non contesta che, «allo stato», anche alla luce di tale sopravvenienza,sussista l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e che perda la sua ragion d’essere la doglianza, incentrat a sul rilievo esimente del versamento del contributo integrativo.

Nella prospettiva della ricorrente, la pronuncia sopravvenuta rileva al fine precipuo di giustificarela «compensazione delle spese di questo giudizio», nella «denegata ipotesi […] di rigetto anche del secondo motivo di ricorso relativo alla prescrizione» (pagina 5 della richiamata memoria illustrativa). 6.–Il rigetto del primo mezzo impone di scrutinare il secondo , che la parte ricorrente ha svolto in subordine, con riferimento al tema della prescrizione.

Il motivo non è idoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata. 7.–La pronuncia d’appello afferma che la prescrizione della pretesa decorre «dalla presentazione ad opera dell’obbligato della dichiarazione dei redditi, posto che prima di tale momento non è possibile quantificare il contributo dovuto dall’esercente attività di lavoro autonomo» (pagina 9). -6 - La Corte territoriale individua il dies a quo della prescrizione quinquennale nell’ottobre 2010 e reputa dunque tempestiva la richiesta che è pervenuta all’avvocato il 30 giugno 2015, secondo le allegazioni concordi delle parti (pagina 35 del ricorso per cassazione e pagina 4 del controricorso). 8.–Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorr e dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa: la dichiarazione in questione, che si configura comeesternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950).

La decisione impugnata erra, dunque, nell’annettere rilievo alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla scadenza del termine per il versamento dei contributi.

L’error in iudicandodenunciato con il secondo mezzo non inficia, tuttavia, la correttezza della statuizione dei giudici d’appello , nella parte in cui disattende l’eccezione sollevata. 9.–Questa Corte ha puntualizzato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre valutare anche i l differimento dei termini per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273, e 3 giugno 2022, n. 17970).

Si è specificato, a tale riguardo , che i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241: « i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683, punto 3.2.). -7 - Quanto a tali ultimi termini, che rappresentano l’ineludibile elementodi raffronto, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione.

Ne consegue che «[i]l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997, che ne tipizza il contenuto.

Esso concorre ad attuare e a integrare le pre visioni del menzionato decreto legislativo , talché le due fonti appaiono inscindibilmente connesse: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 3.2.). 10.–Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010.

Il differimento disposto da tale decreto, nel regolare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, siriverbera anche sul termine speculare per il pagamento dei contributi.

L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: « I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit à produ ttive entro il 16 giugno 2010, che esercitanoattività economiche per le quali -8 - sono stati elaborati gli studi disettore di cui all’art. 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decretodi approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti : a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».

Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che l’INPS può far valere i propri diritti(nello stesso senso, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682, punto 4.3.)e decorre dunque la prescrizione. 11.– Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, proprio con riferimento alla posizione di un avvocato,ha chiarito che «ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto.

Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (sentenza n. 10273 del 2021, cit.).Pertanto, “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi”(Cass., sez.

VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez.

VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez.

VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)» (sentenza n. 32682 del 2022, cit., punto 4.4.). -9 - 12.– Investita di un motivo di ricorso che s’incardina sulla decorrenza della prescrizione, questa Corte, in ossequio a l principio “Iura novit curia”, è chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile (Cass., sez.

VI-III, 10 luglio 2013, n. 17066, punto 3.1.), anche alla stregua delle disposizioni sulla proroga dei termini, inscindibilmente connesse con la fonte primaria.

In base all’interpretazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità, che la parte ricorrente non confuta, il termine per il pagamento dei contributi risulta differito al 6 luglio 2010 e dunque è tempestiva la richiesta del 30 giugno 2015, avanzata allorché il termine quinquennale non si era compiuto. 13.–La motivazione dev’essere dunque corretta nei sensi precisati (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.).

Il motivo di ricorso dev’essere rigettato, in quanto il dispositivo è conforme a diritto. 14.–Con riferimento ai temi specificamente devoluti a questa Corte e illustrati, in vista dell’adunanza camerale, alla stregua della sopravvenutasentenza n. 104 del 2022, la decisione impugnata resiste dunque alle censure formulate dalla parte ricorrente.

Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto, nei termini e per i motivi appena esposti. 15.– La complessità delle questioni dibattut e, che ha richiesto anche l’intervento chiarificatore del giudice delle leggi, il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in tema di decorrenza del termine di prescrizione, la necessità di correggere la motivazione con riguardo a tale profilo,inducono a compensare per intero le spese del presente giudizio. 16.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello -10 - previsto per l’impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso32846-2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocatiANGELA [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – R.G.N.32846/2018 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separataINPS. Contributo integrativo. -2 - per la cassazione della sentenza n. 243 del 20 1 8 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],pronunciata il 7 giugno 2018 e pubblicata il 5 settembre2018 (R.G.N. 517 /20 1 7 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza del 1° giugno 2017, recante il numero 754 del 2017, il Tribunale di Brescia ha dichiarato che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], iscritta solo all’Ordine degli Avvocati di Brescia e non alla Cassa forense, non è obbligata a iscriversi alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, non contempla alcun obbligo d’iscrizione alla Gestione separata per i professionisti che sono iscritti a un albo professionale eche alla Cassa previdenziale di categoriaversano il contributo integrativo. 2.–Con sentenza pubblicata il 5 settembre2018 con il numero 243 del 2018, la Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame dell’INPS e, per quanto in questa sede rileva, ha accertato e dichiarato che sussiste l’obbligo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d’iscriversi alla Gestione separata. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato, in punto di fatto, che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha pagato alla Cassa forense il solo contributo integrativo, e non anche il contributo soggettivo, il solo rilevante al fine di escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto conferisce titolo a reclamare la tutela previdenziale. L’estensione della tutela accordata dall’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 presuppone lo svolgimento di un’attività lavorativa per la quale nessuna autonoma tutela previdenziale sia riconosciuta. Il contributo integrativo «non ha finalità previdenziale, -3 - non è calcolato sui redditi dichiarati ai fini IRPEF e non concorre alla determinazione e alla misura della pensione». 2.2.– La richiest a dell’INPS è stata formulata nel termine quinquennale di prescrizione, che decorre dal giorno della presentazione della dichiarazione dei redditi (nel caso di specie, ottobre 2010). 3.–Con atto notificato il 30 ottobre 2018, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Brescia, sulla base di due motivi , illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 4.–L’INPS resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso per cassazione proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi, che sottopongono al vaglio di questa Corte l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e, in subordine, il profilo della prescrizione delle pretese. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26, e 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, degli artt. 11 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011. -4 - La pronuncia d’appello sarebbe erronea nella parte in cui ha affermato l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, reputando irrilevante il versamento del contributo integrativo. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), proposta in via gradata, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2935 cod. civ., degli artt. 3, comma 9, e 2, comma 30, della legge n. 335 del 1995, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 novembre 1995, dell’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, dell’art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La Corte territoriale avrebbe errato nel respingere l’eccezione di prescrizione. Il 30 giugno 2015, data della costituzione in mora, si sarebbe già compiuta la prescrizione quinquennale, che decorrerebbe dal 31 maggio 2010, termineprevist o per il saldo della contribuzione dovuta per il 2009. 2.–Il primo motivo è infondato. 3.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS. Tale contributo riveste valenza solidaristica, manon vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che presiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati). 4.–Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, -5 - ma complementari , come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2022: «Il regime speciale categoriale risulta coerentemente integrato –nella misura in cui in concreto, prima della riforma del 2012 dell’ordinamento della professione forense, non raggiungeva ancora una piena estensione della tutela assicurativa – con l’operatività, in funzione complementare, della Gestione separata secondo un principio di gradualità» (punto 7.2. del Considerato in diritto). 5.–Da tale interpretazione del dato normativo, recepita anche dal giudice delle leggi, non vi sono ragioni di discostarsi. La stessa parte ricorrente, nella memoria illustrativa, si mostra consapevoledelle implicazioni della decisione della Corte costituzionale (pagina 1) e non contesta che, «allo stato», anche alla luce di tale sopravvenienza,sussista l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e che perda la sua ragion d’essere la doglianza, incentrat a sul rilievo esimente del versamento del contributo integrativo. Nella prospettiva della ricorrente, la pronuncia sopravvenuta rileva al fine precipuo di giustificarela «compensazione delle spese di questo giudizio», nella «denegata ipotesi […] di rigetto anche del secondo motivo di ricorso relativo alla prescrizione» (pagina 5 della richiamata memoria illustrativa). 6.–Il rigetto del primo mezzo impone di scrutinare il secondo , che la parte ricorrente ha svolto in subordine, con riferimento al tema della prescrizione. Il motivo non è idoneo a giustificare la cassazione della sentenza impugnata. 7.–La pronuncia d’appello afferma che la prescrizione della pretesa decorre «dalla presentazione ad opera dell’obbligato della dichiarazione dei redditi, posto che prima di tale momento non è possibile quantificare il contributo dovuto dall’esercente attività di lavoro autonomo» (pagina 9). -6 - La Corte territoriale individua il dies a quo della prescrizione quinquennale nell’ottobre 2010 e reputa dunque tempestiva la richiesta che è pervenuta all’avvocato il 30 giugno 2015, secondo le allegazioni concordi delle parti (pagina 35 del ricorso per cassazione e pagina 4 del controricorso). 8.–Questa Corte è costante nell’affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorr e dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa: la dichiarazione in questione, che si configura comeesternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo(Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950). La decisione impugnata erra, dunque, nell’annettere rilievo alla presentazione della dichiarazione dei redditi e non alla scadenza del termine per il versamento dei contributi. L’error in iudicandodenunciato con il secondo mezzo non inficia, tuttavia, la correttezza della statuizione dei giudici d’appello , nella parte in cui disattende l’eccezione sollevata. 9.–Questa Corte ha puntualizzato che, ai fini della decorrenza della prescrizione, occorre valutare anche i l differimento dei termini per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273, e 3 giugno 2022, n. 17970). Si è specificato, a tale riguardo , che i termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241: « i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»(Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683, punto 3.2.). -7 - Quanto a tali ultimi termini, che rappresentano l’ineludibile elementodi raffronto, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Ne consegue che «[i]l decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997, che ne tipizza il contenuto. Esso concorre ad attuare e a integrare le pre visioni del menzionato decreto legislativo , talché le due fonti appaiono inscindibilmente connesse: al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 3.2.). 10.–Quanto ai contributi relativi all’anno 2009, viene in rilievo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2010, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 141 del 19 giugno 2010. Il differimento disposto da tale decreto, nel regolare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, siriverbera anche sul termine speculare per il pagamento dei contributi. L’art. 1, comma 1, del citato d.P.C.m. così stabilisce: « I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalledichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivit à produ ttive entro il 16 giugno 2010, che esercitanoattività economiche per le quali -8 - sono stati elaborati gli studi disettore di cui all’art. 62-bis del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decretodi approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti : a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme daversare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo». Si deve avere riguardo al primo termine del 6 luglio 2010, che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell’importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta: è da tale momento che l’INPS può far valere i propri diritti(nello stesso senso, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682, punto 4.3.)e decorre dunque la prescrizione. 11.– Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, questa Corte, proprio con riferimento alla posizione di un avvocato,ha chiarito che «ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (sentenza n. 10273 del 2021, cit.).Pertanto, “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi”(Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)» (sentenza n. 32682 del 2022, cit., punto 4.4.). -9 - 12.– Investita di un motivo di ricorso che s’incardina sulla decorrenza della prescrizione, questa Corte, in ossequio a l principio “Iura novit curia”, è chiamata a individuare l’esatto diritto applicabile (Cass., sez. VI-III, 10 luglio 2013, n. 17066, punto 3.1.), anche alla stregua delle disposizioni sulla proroga dei termini, inscindibilmente connesse con la fonte primaria. In base all’interpretazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità, che la parte ricorrente non confuta, il termine per il pagamento dei contributi risulta differito al 6 luglio 2010 e dunque è tempestiva la richiesta del 30 giugno 2015, avanzata allorché il termine quinquennale non si era compiuto. 13.–La motivazione dev’essere dunque corretta nei sensi precisati (art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.). Il motivo di ricorso dev’essere rigettato, in quanto il dispositivo è conforme a diritto. 14.–Con riferimento ai temi specificamente devoluti a questa Corte e illustrati, in vista dell’adunanza camerale, alla stregua della sopravvenutasentenza n. 104 del 2022, la decisione impugnata resiste dunque alle censure formulate dalla parte ricorrente. Il ricorso, in definitiva, dev’essere respinto, nei termini e per i motivi appena esposti. 15.– La complessità delle questioni dibattut e, che ha richiesto anche l’intervento chiarificatore del giudice delle leggi, il recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte in tema di decorrenza del termine di prescrizione, la necessità di correggere la motivazione con riguardo a tale profilo,inducono a compensare per intero le spese del presente giudizio. 16.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello -10 - previsto per l’impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore impo