CassazionedecretoSezione 5Decisione del 23 dicembre 2025
Cassazione n. 33784/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 21322/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente incidentale- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.1260/2023 depositata il 06/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 21322/2023 Numero sezionale 4377/2025 Numero di raccolta generale 33784/2025 Data pubblicazione 23/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate come in dispositivo atteso l’intervento risolutore della Corte di giustizia sulla questione in giudizio; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 20/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 21322/2023 Numero sezionale 4377/2025 Numero di raccolta generale 33784/2025 Data pubblicazione 23/12/2025