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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30873/2026

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nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A.)\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 20 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Como ha applicato la pena da lui richiesta per il reato, di cui agli artt., e 73, commi 1-bis e 5, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti di vario tipo; che, con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio.

Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto lo stesso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444, cod. proc. pen.) dopo il 3 agosto 2017, al di fuori dei casi consentiti.

Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 del TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A.)\Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 20 novembre 2025, con la quale il Tribunale di Como ha applicato la pena da lui richiesta per il reato, di cui agli artt., e 73, commi 1-bis e 5, d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto e ceduto sostanze stupefacenti di vario tipo; che, con un unico motivo di doglianza, la difesa denuncia la violazione di legge penale e processuale, per l'omessa motivazione in ordine alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto lo stesso è stato proposto avverso sentenza applicativa di pena (art. 444, cod. proc. pen.) dopo il 3 agosto 2017, al di fuori dei casi consentiti. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris