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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32102/2026

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di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1.

Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bisord. pen.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per iltramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l'ordinanza si risolve in una riproduzione acritica del contenuto deldecreto ministeriale senza valutazione delle censure difensive presentate in sededi reclamo, in cui era stato evidenziato che il detenuto è sottoposto a processoper il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale, ma non è statoancora condannato, che gli elementi fattuali a sostegno della capacità dicollegamento con ambienti criminali risalgono al periodo 2017-2019, che non vi èprova dell'attuale operatività dell'associazione criminale di appartenenza, chemancano esponenti in libertà con cui il detenuto potrebbe mantenere contatti, eche i familiari del ricorrente hanno una vita modesta e non partecipano alladivisione dei proventi criminali.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto l'ordinanza haapplicato al caso in esame i criteri propri della proroga del regime differenziato,ma l’oggetto del reclamo era il primo provvedimento di applicazione; l'ordinanzanon ha spiegato in cosa consiste il pericolo di collegamenti con l'esterno, postoche nei quindici mesi di detenzione in regime di alta sicurezza il ricorrente non hamai tentato di inviare comunicazioni all'esterno.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto il ruolo delricorrente di promotore della locale di ndrangheta di Mileto è stato desunto da unprocedimento ancora in corso, così come la sua partecipazione all'omicidio diAngelo Corigliano, vicenda anch'essa ancora in corso di accertamento davantialla Corte d'assise di Catanzaro; in questo modo è stato violato il principio di noncolpevolezza.3.

La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale, che, però, non èprevista dal rito, in quanto il ricorso non riguarda un procedimento indicato nelcomma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

È fondato, in particolare, il primo motivo.L'ordinanza è composta da tre parti: una prima parte in cui si riassume ilcontenuto del decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato; unaseconda parte in cui si descrive, in modo molto generico, e senza riferimenticoncreti, il contenuto del reclamo; una terza parte che contiene le osservazionidel Tribunale, e, quindi, la motivazione in senso proprio dell’ordinanzaimpugnata.Questa terza parte dell’ordinanza impugnata, che occupa circa una paginadel provvedimento, si risolve, però, in una mera ricognizione della leggeapplicabile e dei principi generali della materia, che sono stati formulati in alcunesentenze di legittimità che si sono pronunciate sull’argomento.La parte della motivazione in cui il Tribunale tira le fila del percorso logico,che fino a quel momento aveva sviluppato in termini puramente generali e chedovrebbe contenere la valutazione individualizzata dei principi esposti, è soltantola seguente (la mancata chiusura della frase principale è del provvedimentoimpugnato): “L'attualità del clan ed il ruolo ricoperto dallo stesso come emergedall'attività istruttoria svolta, realizzando un controllo capillare di tutte le attività,la cui potenza non è mai venuta meno nonostante gli interventi dell'A.G, chehanno colpito, nel tempo, numerosi membri anche apicali, anche grazie allacapacità dei sodali, accertate da recentissime indagini, di impartire direttiveall'esterno nonostante la carcerazione.

Di tale clan [OSCURATO:PERSONA] è uno dei fondatori enon vi sono evidenze indicative di una cessazione del suo ruolo apicale.

Siconclude pertanto per il rigetto del reclamo”.Una motivazione di questo tipo è del tutto priva di riferimenti al casoconcreto, potrebbe essere riproposta tal quale per qualsiasi altro provvedimentodello stesso tipo emesso nei confronti di esponenti apicali di qualsiasi altrogruppo criminale organizzato appartenente alle mafie storiche, sostituendo alnome [OSCURATO:PERSONA] il nome di un altro sodale.In una motivazione di questo tipo non c’è alcuna risposta alla deduzioneproposta in reclamo secondo cui non potrebbe ritenersi elemento dimostrativodella capacità di mantenere contatti con l’esterno la corrispondenza tenuta consecondo cui non si potrebbero trarre elementi di prova della capacità deldetenuto di mantenere collegamenti con l’esterno la condivisione di una cella conaltro coimputato della medesima locale di ndrangheta, in quanto ciò non sarebbedipeso dal detenuto ma da una decisione dell’amministrazione penitenziaria, nonc’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui la apicalità deldetenuto è stata desunta da elementi datati nel tempo ed ancora oggetto diaccertamento nel processo di merito.È orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimitàche “in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazionedi legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza diapplicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale diSorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazioneprodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione sianosufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi” (Sez. 1,n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805 - 01), e, quindi, di per sé lamancata risposta a deduzioni difensive non rileva come vizio del provvedimentoimpugnato.Nel caso in esame, però, “i dati assunti a fondamento della decisione”, perusare l’espressione della sentenza Trigila, non sono sufficienti a sostenerla,perché, come detto, il percorso logico della ordinanza si risolve in una frase solapriva di qualsiasi riferimento al caso concreto.In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza del Tribunale disorveglianza sia “priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità alpunto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenticarenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile ilpercorso argomentativo seguito dal giudice di merito” (Sez. 1, n. 48494 del09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 - 01); essa non resiste alle censure che lesono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto il reclamo presentato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] contro il decretoministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bisord. pen.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per iltramite del difensore.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, inquanto l'ordinanza si risolve in una riproduzione acritica del contenuto deldecreto ministeriale senza valutazione delle censure difensive presentate in sededi reclamo, in cui era stato evidenziato che il detenuto è sottoposto a processoper il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale, ma non è statoancora condannato, che gli elementi fattuali a sostegno della capacità dicollegamento con ambienti criminali risalgono al periodo 2017-2019, che non vi èprova dell'attuale operatività dell'associazione criminale di appartenenza, chemancano esponenti in libertà con cui il detenuto potrebbe mantenere contatti, eche i familiari del ricorrente hanno una vita modesta e non partecipano alladivisione dei proventi criminali.Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto l'ordinanza haapplicato al caso in esame i criteri propri della proroga del regime differenziato,ma l’oggetto del reclamo era il primo provvedimento di applicazione; l'ordinanzanon ha spiegato in cosa consiste il pericolo di collegamenti con l'esterno, postoche nei quindici mesi di detenzione in regime di alta sicurezza il ricorrente non hamai tentato di inviare comunicazioni all'esterno.Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto il ruolo delricorrente di promotore della locale di ndrangheta di Mileto è stato desunto da unprocedimento ancora in corso, così come la sua partecipazione all'omicidio diAngelo Corigliano, vicenda anch'essa ancora in corso di accertamento davantialla Corte d'assise di Catanzaro; in questo modo è stato violato il principio di noncolpevolezza.3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale, che, però, non èprevista dal rito, in quanto il ricorso non riguarda un procedimento indicato nelcomma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1. È fondato, in particolare, il primo motivo.L'ordinanza è composta da tre parti: una prima parte in cui si riassume ilcontenuto del decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato; unaseconda parte in cui si descrive, in modo molto generico, e senza riferimenticoncreti, il contenuto del reclamo; una terza parte che contiene le osservazionidel Tribunale, e, quindi, la motivazione in senso proprio dell’ordinanzaimpugnata.Questa terza parte dell’ordinanza impugnata, che occupa circa una paginadel provvedimento, si risolve, però, in una mera ricognizione della leggeapplicabile e dei principi generali della materia, che sono stati formulati in alcunesentenze di legittimità che si sono pronunciate sull’argomento.La parte della motivazione in cui il Tribunale tira le fila del percorso logico,che fino a quel momento aveva sviluppato in termini puramente generali e chedovrebbe contenere la valutazione individualizzata dei principi esposti, è soltantola seguente (la mancata chiusura della frase principale è del provvedimentoimpugnato): “L'attualità del clan ed il ruolo ricoperto dallo stesso come emergedall'attività istruttoria svolta, realizzando un controllo capillare di tutte le attività,la cui potenza non è mai venuta meno nonostante gli interventi dell'A.G, chehanno colpito, nel tempo, numerosi membri anche apicali, anche grazie allacapacità dei sodali, accertate da recentissime indagini, di impartire direttiveall'esterno nonostante la carcerazione. Di tale clan [OSCURATO:PERSONA] è uno dei fondatori enon vi sono evidenze indicative di una cessazione del suo ruolo apicale. Siconclude pertanto per il rigetto del reclamo”.Una motivazione di questo tipo è del tutto priva di riferimenti al casoconcreto, potrebbe essere riproposta tal quale per qualsiasi altro provvedimentodello stesso tipo emesso nei confronti di esponenti apicali di qualsiasi altrogruppo criminale organizzato appartenente alle mafie storiche, sostituendo alnome [OSCURATO:PERSONA] il nome di un altro sodale.In una motivazione di questo tipo non c’è alcuna risposta alla deduzioneproposta in reclamo secondo cui non potrebbe ritenersi elemento dimostrativodella capacità di mantenere contatti con l’esterno la corrispondenza tenuta consecondo cui non si potrebbero trarre elementi di prova della capacità deldetenuto di mantenere collegamenti con l’esterno la condivisione di una cella conaltro coimputato della medesima locale di ndrangheta, in quanto ciò non sarebbedipeso dal detenuto ma da una decisione dell’amministrazione penitenziaria, nonc’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui la apicalità deldetenuto è stata desunta da elementi datati nel tempo ed ancora oggetto diaccertamento nel processo di merito.È orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimitàche “in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazionedi legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza diapplicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41 bis della legge n. 354del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale diSorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazioneprodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione sianosufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi” (Sez. 1,n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805 - 01), e, quindi, di per sé lamancata risposta a deduzioni difensive non rileva come vizio del provvedimentoimpugnato.Nel caso in esame, però, “i dati assunti a fondamento della decisione”, perusare l’espressione della sentenza Trigila, non sono sufficienti a sostenerla,perché, come detto, il percorso logico della ordinanza si risolve in una frase solapriva di qualsiasi riferimento al caso concreto.In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza del Tribunale disorveglianza sia “priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità alpunto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenticarenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile ilpercorso argomentativo seguito dal giudice di merito” (Sez. 1, n. 48494 del09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303 - 01); essa non resiste alle censure che lesono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA]
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