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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13960/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale di parte ricorrente che ha insistito per l'ccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 9 Dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 14 Dicembre 2017 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di truffa (capo a) e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (capo b) e condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede civile ed al pagamento delle spese processuali - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reato a lui ascritto al capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, revocando le relative statuizioni civili; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo b) per essersi il reato, nelle more, estinto per prescrizione con conferma delle relative statuizioni civili; dichiarava compensate, per metà, le spese processuali, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della restante quota liquidata in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dal giudice di primo grado, il Secondini si era reso responsabile di una truffa contrattuale in danno della parte civile in occasione della vendita di una mietitrebbia alla stessa il cui prezzo doveva essere pagato, in parte, mediante permuta ed, in parte, con la previsione di un finanziamento pari ad euro 48.000,00.

In particolare il Secondini, all' insaputa dell' acquirente, aveva ceduto il credito vantato nei confronti del Gregori all'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena mediante anticipazione su fattura - pure inducendo la vittima a ritenere che i documenti pervenutigli dalla banca (che in effetti pretendeva il pagamento del credito) riguardavano il finanziamento - sicché lo stesso, da un lato, aveva sottoscritto la cessione del credito alla banca e, dall' altroryr aveva ricevuto il finanziamento per lo stesso credito ceduto, con la conseguenza il venditore aveva ottenuto per due volte il pagamento del medesimo importo.

I giudici ritenevano pure integrata la condotta di cui all' art. 388 comma 4 c.p. di cui al capo b) in quanto l'imputato aveva ceduto a terzi un bene sottoposto a sequestro conservativo di cui era custode.

I giudici di appello, quanto alla condotta di truffa, rilevavano che dal momento che il reato era stato consumato in data 6/8 aprile 2010 in corrispondenza con la intervenuta cessione del credito, in ordine a tale reato la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado con la conseguenza che andavano revocate le statuizioni civili e che, ferma restando la ricostruzione del giudice di primo grado in relazione alla condotta di cui al capo b), nelle more del giudizio di appello era maturata la prescrizione anche con riferimento a tale ultimo reato.

2. Contro la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei propri difensori di fiducia formulando due motivi.

2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla statuizione relativa al capo a).

Assume che la corte di appello, nel ritenere che il momento consumativo andava collocato in data 6/8 aprile 2010 in corrispondenza con la intervenuta cessione del credito, aveva omesso di considerare che dal momento che la truffa era consistita nell' incameramento della stessa posta di euro 48.000,00 per due volte (con la cessione del credito e mediante il pattuito finanziamento) ciò era stato possibile solamente con la sottoscrizione del finanziamento con la CFS in data 30 giugno 2010 in quanto, se detto contratto non si fosse perfezionato, l' ingiusto profitto (consistito nel duplice incameramento della somma di euro 48.000,00) non ci sarebbe stato.

Rileva che la motivazione era viziata in quanto i giudici di appello non avevano considerato che i raggiri nei confronti della vittima erano perdurati anche successivamente alla cessione del credito e sino alla stipula del finanziamento in quanto il Secondini non aveva avvisato la parte civile della intervenuta cessione del credito, risultando palese che ove il ricorrente ne fosse stato informato non avrebbe sottoscritto il contratto di finanziamento ovvero lo avrebbe utilizzato per estinguere il credito del Monte dei Paschi di Siena e che i giudici di appello avevano errato nel ritenere che la firma del finanziamento era conseguenziale e dovuta in quanto pattuita nel contratto di acquisto della mietitrebbia e che i raggiri si sarebbero fermati alla cessione del credito a Monte dei Paschi di Siena.

Evidenzia che il Tribunale di Perugia in modo corretto aveva ritenuto di fissare la data di consumazione della truffa al 30 giugno 2010 (epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento) in quanto solamente in detta epoca si erano cristallizzati il pregiudizio per la vittima e l'ingiusto profitto per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel cui interesse il Secondini aveva agito.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt.157, 158 e 640 c.p. nonché 1364, 1375 c.c. e 2 Cost.Osserva che in relazione alla portata dell'art. 640 c.p. e degli obblighi incombenti sulla parte contraente in forza del dettato di cui all' art. 1364 c.c. ed in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1375 c.c. e 2 Cost. circa il dovere di collaborazione e buona fede in materia di contratti risultava di tutta evidenza che la truffa si era consumata in relazione a plurimi contratti fra loro collegati che avevano dato vita ad un unico danno, dovendosi, in ipotesi parlare di una truffa a consumazione prolungata.

Evidenzia che, nella fattispecie in esame, i raggiri si erano perpetrati sino alla data di stipula del finanziamento in quanto dopo la cessione del credito il Secondini non poteva più pretendere il pagamento del saldo nel corrispettivo ormai ceduto ex art. 1264 c.c., cosa che aveva invece fatto istruendo il mutuo sottoscritto presso la sede della sua società ed indicando tale specifica modalità di pagamento e tenuto conto che aveva, sulla scorta delle norme citate, uno specifico obbligo di avvertire il Gregori circa i reali accadimenti, evidenziandogli che non avrebbe dovuto stipulare il mutuo o che, quanto meno, avrebbe dovuto utilizzare le somme mutuate per pagare la banca MPS.

2.2. Il difensore della parte civile ha depositato in data 2 febbraio 2022 memoria contenente motivi nuovi ulteriormente argomentando quanto ai profili di erroneità della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento.2.

Va premesso che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art.622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile) (Sez.

U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (deo. 03/07/2019) Rv. 275953 - 01), con la conseguenza che l'impugnativa in questione proposta dalla parte civile ed avente ad oggetto una sentenza che ha dichiarato, in riforma della sentenza del Tribunale, la prescrizione maturata ante giudizio di primo grado deve ritenersi certamente ammissibile.

3. Va, quindi, rilevato che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo.

Deve osservarsi che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie - in cui l'imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l'impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi - la S.C. ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita) (Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269688 - 01;.

Osserva la Corte che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado e dedotto da parte ricorrente, nel caso in esame il reato di truffa si è consumato non già all' epoca della cessione del credito ma alla data del 30 giugno 2010 (data della sottoscrizione del contratto di finanziamento) in quanto solamente in detta epoca si sono cristallizzati il pregiudizio per la vittima e l'ingiusto profitto per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel cui interesse il Secondini aveva agito.

E' innegabile che all' epoca della cessione del credito, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, la parte civile non aveva subito alcun pregiudizio di tipo patrimoniale verificatosi solamente per effetto del finanziamento avente ad oggetto le ulteriori somme illegittimamente incamerate della parte venditrice, con la conseguenza che non è possibile retrodatare la consumazione all' epoca della cessione del credito allorquando, in concreto, nessun effettivo pregiudizio di tipo patrimoniale si era in concreto verificato in danno della vittima.

Soltanto la combinazione delle due operazioni (cessione artificiosa del credito e stipula del finanziamento) ha cagionato un danno patrimoniale in quanto in precedenza non si era ancora verificata alcuna "deminutio patrimonii" in danno del soggetto passivo.

E' stato, invero, condivisibilmente affermato che il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesaY (Sez. 2, Sentenza n. 49932 del 11/12/2012 Ud. (dep. 28/12/2012 ) Rv. 254110 - 01).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili quanto alla fattispecie di cui al capo a), con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del legale di parte ricorrente che ha insistito per l'ccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 9 Dicembre 2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia in data 14 Dicembre 2017 - in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di truffa (capo a) e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (capo b) e condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] da liquidarsi in separata sede civile ed al pagamento delle spese processuali - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reato a lui ascritto al capo a) per essersi il reato estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado, revocando le relative statuizioni civili; dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo b) per essersi il reato, nelle more, estinto per prescrizione con conferma delle relative statuizioni civili; dichiarava compensate, per metà, le spese processuali, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della restante quota liquidata in euro 800,00 oltre accessori di legge. Secondo la prospettazione accusatoria, fatta propria dal giudice di primo grado, il Secondini si era reso responsabile di una truffa contrattuale in danno della parte civile in occasione della vendita di una mietitrebbia alla stessa il cui prezzo doveva essere pagato, in parte, mediante permuta ed, in parte, con la previsione di un finanziamento pari ad euro 48.000,00. In particolare il Secondini, all' insaputa dell' acquirente, aveva ceduto il credito vantato nei confronti del Gregori all'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena mediante anticipazione su fattura - pure inducendo la vittima a ritenere che i documenti pervenutigli dalla banca (che in effetti pretendeva il pagamento del credito) riguardavano il finanziamento - sicché lo stesso, da un lato, aveva sottoscritto la cessione del credito alla banca e, dall' altroryr aveva ricevuto il finanziamento per lo stesso credito ceduto, con la conseguenza il venditore aveva ottenuto per due volte il pagamento del medesimo importo. I giudici ritenevano pure integrata la condotta di cui all' art. 388 comma 4 c.p. di cui al capo b) in quanto l'imputato aveva ceduto a terzi un bene sottoposto a sequestro conservativo di cui era custode. I giudici di appello, quanto alla condotta di truffa, rilevavano che dal momento che il reato era stato consumato in data 6/8 aprile 2010 in corrispondenza con la intervenuta cessione del credito, in ordine a tale reato la prescrizione era maturata prima della sentenza di primo grado con la conseguenza che andavano revocate le statuizioni civili e che, ferma restando la ricostruzione del giudice di primo grado in relazione alla condotta di cui al capo b), nelle more del giudizio di appello era maturata la prescrizione anche con riferimento a tale ultimo reato. 2. Contro la sentenza suindicata propone ricorso per cassazione la parte civile [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei propri difensori di fiducia formulando due motivi. 2.1. Con un primo motivo lamenta vizio di motivazione quanto alla statuizione relativa al capo a). Assume che la corte di appello, nel ritenere che il momento consumativo andava collocato in data 6/8 aprile 2010 in corrispondenza con la intervenuta cessione del credito, aveva omesso di considerare che dal momento che la truffa era consistita nell' incameramento della stessa posta di euro 48.000,00 per due volte (con la cessione del credito e mediante il pattuito finanziamento) ciò era stato possibile solamente con la sottoscrizione del finanziamento con la CFS in data 30 giugno 2010 in quanto, se detto contratto non si fosse perfezionato, l' ingiusto profitto (consistito nel duplice incameramento della somma di euro 48.000,00) non ci sarebbe stato. Rileva che la motivazione era viziata in quanto i giudici di appello non avevano considerato che i raggiri nei confronti della vittima erano perdurati anche successivamente alla cessione del credito e sino alla stipula del finanziamento in quanto il Secondini non aveva avvisato la parte civile della intervenuta cessione del credito, risultando palese che ove il ricorrente ne fosse stato informato non avrebbe sottoscritto il contratto di finanziamento ovvero lo avrebbe utilizzato per estinguere il credito del Monte dei Paschi di Siena e che i giudici di appello avevano errato nel ritenere che la firma del finanziamento era conseguenziale e dovuta in quanto pattuita nel contratto di acquisto della mietitrebbia e che i raggiri si sarebbero fermati alla cessione del credito a Monte dei Paschi di Siena. Evidenzia che il Tribunale di Perugia in modo corretto aveva ritenuto di fissare la data di consumazione della truffa al 30 giugno 2010 (epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento) in quanto solamente in detta epoca si erano cristallizzati il pregiudizio per la vittima e l'ingiusto profitto per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel cui interesse il Secondini aveva agito. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt.157, 158 e 640 c.p. nonché 1364, 1375 c.c. e 2 Cost.Osserva che in relazione alla portata dell'art. 640 c.p. e degli obblighi incombenti sulla parte contraente in forza del dettato di cui all' art. 1364 c.c. ed in virtù delle previsioni di cui agli artt. 1375 c.c. e 2 Cost. circa il dovere di collaborazione e buona fede in materia di contratti risultava di tutta evidenza che la truffa si era consumata in relazione a plurimi contratti fra loro collegati che avevano dato vita ad un unico danno, dovendosi, in ipotesi parlare di una truffa a consumazione prolungata. Evidenzia che, nella fattispecie in esame, i raggiri si erano perpetrati sino alla data di stipula del finanziamento in quanto dopo la cessione del credito il Secondini non poteva più pretendere il pagamento del saldo nel corrispettivo ormai ceduto ex art. 1264 c.c., cosa che aveva invece fatto istruendo il mutuo sottoscritto presso la sede della sua società ed indicando tale specifica modalità di pagamento e tenuto conto che aveva, sulla scorta delle norme citate, uno specifico obbligo di avvertire il Gregori circa i reali accadimenti, evidenziandogli che non avrebbe dovuto stipulare il mutuo o che, quanto meno, avrebbe dovuto utilizzare le somme mutuate per pagare la banca MPS. 2.2. Il difensore della parte civile ha depositato in data 2 febbraio 2022 memoria contenente motivi nuovi ulteriormente argomentando quanto ai profili di erroneità della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento.2. Va premesso che nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, è ammissibile l'impugnazione della parte civile ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione. (In motivazione la Corte ha precisato che la legittimazione della parte civile ad impugnare deriva direttamente dalla previsione dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., mentre l'interesse concreto deve individuarsi nella finalità di ottenere, in caso di appello, il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, sia pure ai soli fini delle statuizioni civili, e, in caso di ricorso in cassazione, l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art.622 cod. proc. pen., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile) (Sez. U, Sentenza n. 28911 del 28/03/2019 Ud. (deo. 03/07/2019) Rv. 275953 - 01), con la conseguenza che l'impugnativa in questione proposta dalla parte civile ed avente ad oggetto una sentenza che ha dichiarato, in riforma della sentenza del Tribunale, la prescrizione maturata ante giudizio di primo grado deve ritenersi certamente ammissibile. 3. Va, quindi, rilevato che il primo motivo è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Deve osservarsi che il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione - che segna il "dies a quo" della prescrizione va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente. (Nella specie - in cui l'imputato, fintosi agente di prestigiosa società, con l'impiego di falsa documentazione bancaria, aveva indotto le persone offese ad effettuare investimenti finanziari, percependo il capitale senza corrispondere alcunché, alle scadenze, a titolo di interessi - la S.C. ha ritenuto che il reato fosse estinto per prescrizione, dovendo il relativo termine farsi decorrere dalla realizzazione della condotta tipica e non dalla successiva mancata distribuzione degli interessi, in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dai conferimenti di capitale, l'imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti offerti in vendita) (Sez. 2, Sentenza n. 11102 del 14/02/2017 Ud. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269688 - 01;. Osserva la Corte che, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado e dedotto da parte ricorrente, nel caso in esame il reato di truffa si è consumato non già all' epoca della cessione del credito ma alla data del 30 giugno 2010 (data della sottoscrizione del contratto di finanziamento) in quanto solamente in detta epoca si sono cristallizzati il pregiudizio per la vittima e l'ingiusto profitto per la [OSCURATO:SOCIETA]. nel cui interesse il Secondini aveva agito. E' innegabile che all' epoca della cessione del credito, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di appello, la parte civile non aveva subito alcun pregiudizio di tipo patrimoniale verificatosi solamente per effetto del finanziamento avente ad oggetto le ulteriori somme illegittimamente incamerate della parte venditrice, con la conseguenza che non è possibile retrodatare la consumazione all' epoca della cessione del credito allorquando, in concreto, nessun effettivo pregiudizio di tipo patrimoniale si era in concreto verificato in danno della vittima. Soltanto la combinazione delle due operazioni (cessione artificiosa del credito e stipula del finanziamento) ha cagionato un danno patrimoniale in quanto in precedenza non si era ancora verificata alcuna "deminutio patrimonii" in danno del soggetto passivo. E' stato, invero, condivisibilmente affermato che il delitto di truffa, nella forma cosiddetta contrattuale, si consuma non al momento in cui il soggetto passivo, per effetto degli artifici o raggiri, assume l'obbligazione della dazione di un bene economico, ma al momento in cui si realizza il conseguimento del bene da parte dell'agente con la conseguente perdita dello stesso da parte della persona offesaY (Sez. 2, Sentenza n. 49932 del 11/12/2012 Ud. (dep. 28/12/2012 ) Rv. 254110 - 01). Sulla scorta delle considerazioni che precedono va, dunque, disposto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili quanto alla fattispecie di cui al capo a), con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così