CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27393/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermatola sentenza del Tribunale di Fermo, emessa il 17 aprile 2024, che avevacondannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di rapinaaggravata ad un [OSCURATO:PERSONA] di Sant’Elpidio e porto senza giustificato motivodi un taglierino fuori dalla propria abitazione.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXX, deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appellocelebrato l’udienza del 4 dicembre 2025 nonostante il legittimo impedimento delricorrente, dovuta a gravi motivi di salute documentati.La Corte non avrebbe ritenuto assoluta l’impossibilità a presenziare sullabase di asserzioni volte ad individuare una patologia cronica e stabilizzata,andando di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità formatasisul punto e che il ricorso richiama;2) violazione di legge e nullità della sentenza di primo grado e degli attisuccessivi per non avere la Corte ritenuto che il Tribunale avesse errato nel nonritenere legittimo l’impedimento a presenziare all’udienza del 5 aprile 2023 daparte del difensore del ricorrente, dovuto a concomitante impegno professionale.L’istanza non poteva essere ritenuta di carattere dilatorio, avendo la difesasempre presenziato ad ogni occasione processuale e giustificato le ragioni dellarichiesta, sia con riferimento alla necessità di partecipare al concomitanteprocesso, che con riguardo alla impossibilità di nominare sostituti;3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio diresponsabilità.La Corte non avrebbe adeguatamente vagliato le modalità ed i caratteri dellaindividuazione fotografica dell’imputato effettuata dalle vittime in fase di indaginipreliminari e se essa era stata rispondente ai requisiti previsti dallagiurisprudenza di legittimità, in relazione a quanto previsto dall’art. 213 cod.proc. pen. a proposito della ricognizione, norma nella specie non osservata.Cosicché, l’impianto accusatorio, una volta privato dell’elemento costituitodalla individuazione fotografica, sarebbe privo di elementi significativi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamenteinfondati e, in parte, generici.1.In ordine al primo motivo, dalla lettura degli atti, resa necessaria dallanatura processuale della questione, risulta che il ricorrente, come hacorrettamente sottolineato la sentenza impugnata a fg. 6, all’atto della notificadel decreto di citazione per il giudizio di appello aveva dichiarato di non volerpresenziare alle udienze.Tanto supera ogni questione sull’eventuale legittimità dell’impedimento acomparire, dovendosi, peraltro, rilevare, che nel ricorso non vengono dedottecon precisione quali sarebbero state le condizioni di salute dell’imputatolegittimanti la sua assoluta impossibilità a presenziare all’udienza.2. In ordine al secondo motivo, il difensore del ricorrente non aveva indicatonella istanza di rinvio dell’udienza celebratasi davanti al Tribunale il 5 aprile2023, la prioritàdell’altro procedimento rispetto a quello fissato davanti alTribunale, sicché l’istanza di rinvio correttamente non è stata accolta (in questosenso, Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912-01).3. Quanto al terzo motivo, se ne deve rilevare la genericità oltre che lamanifesta infondatezza.Nel ritenere non legittima l’individuazione fotografica, il ricorrente richiamaimpropriamente la norma regolativa della ricognizione formale, senzaconsiderare che l’individuazione fotografica effettuata durante le indagini èconsiderata una prova atipica che accede alla testimonianza e che il giudice puòutilizzare unitamente ad altri elementi dimostrativi, così come è avvenuto nelcaso in esame.In punto di diritto, l’individuazione di un soggetto – sia personale chefotografica – costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva erappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, allastregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentonol’utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delleindagini preliminari (Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Corcione, Rv. 257985;Sez. 6, n. 6582 del 05/12/2007, dep. 2008, Major, Rv. 239416).L’individuazione fotografica, peraltro, recuperata attraverso le dichiarazionidel testimone od il cui verbale sia stato acquisito al dibattimento sull’accordodelle parti, è considerata una prova atipica, un accertamento di fatto che, cometale, è utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività dei mezzidi prova ed a quello del libero convincimento del giudice (cfr. Sez. 5, n. 6456 del01/10/2015, Verde, Rv. 266023; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 262908).Accanto alle due individuazioni del ricorrente ad opera di due testimoni cheerano presenti alla rapina, sebbene avvenute non con certezza assoluta, militanoaltri elementi indiziari che la Corte ha ricostruito e sui quali, invece, il ricorrentesorvola del tutto, dimostrando la genericità dei suoi assunti.Si tratta di dati che rendono il giudizio di condanna su base indiziaria nonmanifestamente illogico.Il riferimento è:- all’automobile che il ricorrente aveva adoperato per darsi alla fuga, cheera la stessa alla cui guida egli era stato fermato tre giorni prima in esito ad uncontrollo di polizia;- all’avere avuto indosso, in occasione di altra rapina compiuta tre giornidopo, lo stesso cappello, lo stesso giubbotto e le stesse scarpe utilizzatedall’autore della rapina per cui si procede, siccome evidenziatesi dalle ripresedelle telecamere presenti sul luogo del delitto;- alla compatibilità delle sue fattezze fisiche, come rappresentate nellefoto segnaletiche, con quelle del rapinatore immortalato dalle telecamere.Tanto supera ed assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche inrelazione al contenuto della memoria depositata.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle Ammende, commisurata al suo grado di colpa nell’averdeterminato le cause di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.