Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1286/2026

ECLI:EU:C:2026:33
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0018 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2009/138/CE – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 155 – Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante – Cooperazione con le autorità dello Stato membro di origine. – Inosservanza, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni di legge applicabili nello Stato membro ospitante – Disposizioni in questione – Regolamento (UE) n. 1286/2014 – Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – Direttiva (UE) 2016/97 – Distribuzione assicurativa – Poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sanzionare l’impresa di cui trattasi – Portata» Nella causa C‑18/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), con decisione del 29 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s. contro Česká národní banka, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da

I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Condinanzi e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere:

I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s., da A. Börner, Rechtsanwalt, F. Glézl, M. Trenčan, advokáti, e S. Henrich, Rechtsanwältin; – per la Česká národní banka, da L. Jemelka e J. Konupková; – per il governo ceco, da L. Březinová, J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Santini, avvocato dello Stato; – per il governo slovacco, da E.

V. Larišová e S. Ondrášiková, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da D. Triantafyllou, P. [OSCURATO:PERSONA] e K. Walkerová, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( GU 2009, L 335, pag. 1 ) (in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa di assicurazione sulla vita con sede in Slovacchia, e, dall’altro, la Česká národní banka ([OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca, Repubblica ceca), che è l’autorità di controllo delle assicurazioni ceca, in merito a un’ammenda amministrativa da essa inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazione, da parte di quest’ultima, di un certo numero di obblighi ad essa incombenti in quanto impresa di assicurazione avente una succursale nel territorio ceco.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva solvibilità II 3 I considerando 2, 11, 14, 16 e 24 della direttiva solvibilità II recitano: «(2) Al fine di facilitare l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il regime al quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono sottoposte.

È opportuno pertanto prevedere un quadro giuridico che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di esercitare l’attività assicurativa in tutto il mercato interno, rendendo in tal modo più facile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede nella Comunità la copertura dei rischi e degli impegni ivi situati. (…) (11) Poiché la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel loro Stato membro di origine dovrebbero essere autorizzate ad esercitare in tutta la Comunità tutte le loro attività o una qualsiasi di esse tramite la costituzione di succursali o la prestazione di servizi.

È pertanto appropriato provvedere ad un’armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza, giungendo così ad un’unica autorizzazione che sia valida in tutta la Comunità e che consenta allo Stato membro di origine di esercitare la vigilanza sull’impresa. (…) (14) La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci che si traducano in un’efficiente allocazione del capitale nell’Unione europea.

Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato.

È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo. (…) (16) L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari.

Per “beneficiario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione.

La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale. (…) (24) Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbero essere responsabili del controllo della solidità finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

A tal fine, esse dovrebbero svolgere periodicamente revisioni e valutazioni». 4 Ai sensi dell’articolo 27 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo principale della vigilanza»: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari». 5 L’articolo 28 della direttiva, intitolato «Stabilità finanziaria e prociclicità», prevede al paragrafo 1: «Fatto salvo l’obiettivo principale di vigilanza di cui all’articolo 27, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’espletamento delle loro funzioni generali, le autorità di vigilanza prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento». 6 L’articolo 29 della direttiva solvibilità II, intitolato «Principi generali di vigilanza», al paragrafo 1 così dispone: «La vigilanza è basata su un metodo prospettico e basato sul rischio.

Essa include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione». 7 Ai sensi dell’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza»: «1.

La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. (…)

3. Se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine verificano se l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva». 8 L’articolo 36 di detta direttiva, intitolato «Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le autorità di vigilanza riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

Tale riesame e tale valutazione comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui le imprese interessate sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità di dette imprese di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui esse operano.

2. Le autorità di vigilanza esaminano e valutano, in particolare, se sia rispettato quanto segue: a) il sistema di governance, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2; b) le riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2; c) i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5; d) le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6; e) la qualità e la quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3; f) qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che devono essere rispettati costantemente. (…)». 9 L’articolo 144 della direttiva solvibilità II, intitolato «Revoca dell’autorizzazione», prevede al paragrafo 1: «L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti: (…) b) l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione; c) l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. (…)». 10 L’articolo 155 di tale direttiva, intitolato «Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un ’impresa di assicurazione», così recita: «1.

Se le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constatano che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l’impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

2. Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare.

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate.

3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante. (…)

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio.

Detto potere implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

6. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità di vigilanza di detto Stato membro possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative nazionali previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

7. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 2 a 6 che comportino restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all’impresa di assicurazione interessata.

8. Le imprese di assicurazione presentano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante su loro richiesta tutti i documenti ad esse richiesti ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, nella misura in cui tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede in detto Stato membro. (…)».

Regolamento (UE) n. 1286/2014 11 Il considerando 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ( GU 2014, L 352, pag. 1 ), recita: «Il presente regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero.

Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell’ambito di un regime di passaporto in vigore.

Le autorità competenti designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle aventi competenza per la commercializzazione di PRIIP nell’ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore.

L’autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP.

L’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell’ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento». 12 L’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento è così redatto: «Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva [solvibilità II], si applicano sia il presente regolamento che la direttiva [solvibilità II]». 13 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento: «Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali.

Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti.

Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP». 14 L’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), da i) a iv), del regolamento n. 1286/2014 così dispone: «Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni: (…) c) in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi: i) il tipo di PRIIP; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP (…) iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero». 15 [OSCURATO:PERSONA] V di tale regolamento, intitolato «Sanzioni amministrative e altre misure», contiene segnatamente gli articoli da 22 a 24 di quest’ultimo. 16 Ai sensi dell’articolo 22 di detto regolamento: «1.

Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate.

Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. (…)

2. Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 24, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri». 17 L’articolo 23 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie». 18 Conformemente all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1286/2014: «1.

Il presente articolo si applica alle violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6 e 7, dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell’articolo 9, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 14 e 19.

2. Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative: a) un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP; b) un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP; c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione; d) un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave; e) sanzioni pecuniarie amministrative di almeno: (…)

3. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento».

Direttiva (UE) 2016/97 19 La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa ( GU 2016, L 26, pag. 19 ) prevede, in particolare, obblighi di consulenza e di informazione a carico degli intermediari assicurativi quando propongono la conclusione di un contratto di assicurazione. 20 I considerando 5, 6, 8, 21 e 22 di tale direttiva enunciano quanto segue: «(5) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti (…).

La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie. (6) I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione.

Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori. (…) (8) Al fine di garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che l’ambito di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio (…) (…) (21) Al fine di garantire un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.

Qualora gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio esercitino la loro attività in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in regime di libera prestazione di servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva relativamente all’insieme delle attività esercitate nel mercato interno.

Se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio, dovrebbe informarne l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale o delle norme di comportamento.

Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti (22) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante.

Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all’attività nel suo insieme – quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali – dovrebbe spettare all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di informativa e alle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio.

Tuttavia, se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di una qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio per la quale la presente direttiva non attribuisce responsabilità in capo allo Stato membro ospitante, dovrebbe informarne l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale.

Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti». 21 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito [I]nternet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito [I]nternet o altri mezzi; (…) 3) “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa; (…) 8) “distributore di prodotti assicurativi”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; (…)». 22 [OSCURATO:PERSONA] III della direttiva 2016/97, intitolato «Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento», si applica a tutti i distributori di prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, di quest’ultima, ad eccezione delle imprese di assicurazioni.

Esso comprende, in particolare, gli articoli 5, 7 e 8 della suddetta direttiva. 23 L’articolo 5 della direttiva 2016/97, intitolato «Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi», ha il seguente tenore letterale: «1.

Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione.

Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate.

Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio. (…)

2. Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio.

Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato. (…)». 24 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante», così recita: «1.

Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio è in uno Stato membro diverso da quello d’origine, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione alle disposizioni dei capi IV, V, VI e VII (…)

2. L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi V e VI e con le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi V e VI e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio». 25 Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva, intitolato «Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento»: «1.

Quando l’autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi V e VI, può adottare misure appropriate.

2. Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio attraverso una stabile organizzazione violi gli obblighi di cui alla presente direttiva e qualora l’autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine.

Dopo aver valutato le informazioni ricevute, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione.

Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’eventuale adozione di tali misure.

3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio. (…)

4. Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d’origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio.

In tali situazioni, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio. (…)».

Diritto ceco Legge n. 277/2009 26 L’articolo 110 dello zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (legge n. 277/2009 sulle assicurazioni) recepisce nell’ordinamento giuridico ceco l’articolo 155 della direttiva solvibilità

II. Tale disposizione è così formulata: «1. [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca, se accerta che un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, che esercita attività di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca in virtù del diritto di stabilire succursali o della libertà di prestare temporaneamente servizi, non adempie gli obblighi cui è soggetta tale attività nella Repubblica ceca, impone a tale impresa di assicurazione di porre rimedio alle irregolarità rilevate entro il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca.

2. Ai fini dell’accertamento o della verifica dei fatti di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca può chiedere a tale impresa di produrre i documenti, le informazioni e i necessari chiarimenti relativi alle sue attività nel territorio della Repubblica ceca e l’impresa di assicurazione è tenuta a darvi seguito.

3. Se, entro il termine fissato, l’impresa di assicurazione di un altro Stato membro non pone rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine.

4. Se le misure correttive imposte dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non portano rimedio alle irregolarità rilevate nell’attività dell’impresa di assicurazione di un altro Stato membro o se non sono state affatto imposte misure correttive, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca infligge un’ammenda a tale impresa di assicurazione o le vieta di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca e di estendere gli obblighi derivanti da tali contratti già conclusi. [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca informa di tale decisione l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

Al tempo stesso, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca può deferire il caso all’Autorità europea di vigilanza, chiedendone la cooperazione.

5. Se il caso richiede un suo rapido trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca procede conformemente al paragrafo 4 senza applicare la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3».

Legge n. 170/2018 27 Lo zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojistèní a zajištění (legge n. 170/2018 sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa), recepisce nell’ordinamento giuridico ceco la direttiva 2016/97, fissando gli obblighi a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché sugli intermediari assicurativi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 [OSCURATO:PERSONA] ha svolto, nel periodo compreso tra il 23 aprile 2014 e il 5 giugno 2023, talune attività sul territorio della Repubblica ceca tramite una succursale stabilita a Praga. 29 Il 15 settembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tre infrazioni e le ha inflitto una sanzione amministrativa di 1000000 corone ceche (CZK) (circa EUR 39610). 30 La prima infrazione addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] consisteva nella violazione degli obblighi previsti all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), punti da ii) a iv), nonché all’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 1286/2014, in quanto tale impresa aveva omesso di provvedere affinché, da un lato, le informazioni riportate nei documenti contenenti le informazioni chiave da essa redatti fossero esatte, leali, chiare e non ingannevoli nonché conformi a qualsiasi documento contrattuale vincolante e, dall’altro, tali documenti contenessero tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile, con il livello di qualità e di precisione richiesto. 31 Le altre due infrazioni rilevate a carico della [OSCURATO:PERSONA] consistevano nella violazione di due obblighi previsti dalla legge n. 170/2018, vale a dire, in primo luogo, quello di stabilire, mantenere e applicare norme di vigilanza sulle attività degli intermediari indipendenti che agiscono per suo conto e, in secondo luogo, quello di fornire una consulenza al cliente prima della conclusione di un contratto di assicurazione diretto a costituire un capitale. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso amministrativo avverso la decisione del 15 settembre 2020, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca non poteva infliggerle un’ammenda senza rispettare la procedura prevista all’articolo 110 della legge n. 277/2009, la quale presuppone di aver previamente informato l’autorità di controllo dello Stato membro di origine delle asserite infrazioni e di aver lasciato a tale autorità il compito di adottare le misure appropriate.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il mancato rispetto di tale procedura privava la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca del potere di sanzionarla. 33 A seguito del rigetto di tale ricorso amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contenzioso dinanzi al Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga, Repubblica ceca), il quale ha respinto tale ricorso con sentenza del 19 ottobre 2022. 34 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio. 35 Quest’ultimo nutre dubbi quanto alla questione se la procedura prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II si applichi solo qualora l’autorità di vigilanza dello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi eserciti il controllo finanziario delle imprese di assicurazione, conformemente all’articolo 30 di tale direttiva, o se tale procedura si applichi più ampiamente alla verifica, da parte di tale autorità, del rispetto di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano lo status e le attività delle imprese di assicurazione. 36 Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 155, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, il quale prevede l’intervento delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora un’impresa di assicurazione «non rispett[i] le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili», si presti a due interpretazioni diverse. 37 Secondo una prima interpretazione, le sole disposizioni nazionali interessate sarebbero quelle che recepiscono, nell’ordinamento giuridico interno, i requisiti sostanziali derivanti dalla direttiva solvibilità

II. Ne conseguirebbe che la procedura prevista all’articolo 155 di tale direttiva non si applicherebbe al controllo del rispetto degli obblighi derivanti da altri strumenti del diritto dell’Unione, quali il regolamento n. 1286/2014 o la direttiva 2016/97. 38 Tale interpretazione sarebbe corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 155 della direttiva solvibilità II, in particolare le disposizioni dell’articolo 30 di tale direttiva, che disciplina l’ambito di applicazione del controllo.

Al suo paragrafo 1, tale articolo precisa che si tratta di una vigilanza «finanziaria» e, al suo paragrafo 2, che tale controllo comprende «la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa (…), dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili».

Anche l’articolo 36 della stessa direttiva deporrebbe in favore di tale interpretazione, poiché prevede, al paragrafo 1, che la vigilanza verta sulle strategie, sui processi e sulle procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva».

Quanto al paragrafo 2 di tale articolo 36, esso elencherebbe una serie di requisiti da controllare, tutti attinenti alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

Gli articoli 27 e 28 nonché l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II confermerebbero parimenti una siffatta interpretazione in quanto menzionano, rispettivamente, che il principale obiettivo assegnato alla vigilanza consiste nella «tutela dei contraenti e dei beneficiari», che, fatto salvo tale obiettivo principale, le autorità di vigilanza prendono in considerazione i possibili effetti delle loro decisioni sulla «stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea» e che la vigilanza si basa su un «metodo prospettico e basato sul rischio». 39 Infine, detta interpretazione sarebbe corroborata dal preambolo della direttiva solvibilità II, in particolare dal considerando 14 di quest’ultima, il quale indica che la tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci, nonché dal considerando 24 di tale direttiva, il quale precisa che le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine dovrebbero essere responsabili del controllo della solidità finanziaria di tali imprese. 40 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che non si possa escludere una seconda interpretazione, secondo la quale i termini dell’articolo 155, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II rinvierebbero non alle sole disposizioni nazionali che recepiscono tale direttiva, bensì all’insieme delle disposizioni relative allo status e alle attività delle imprese di assicurazione, comprese quelle derivanti da altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali il regolamento n. 1286/2014 o la direttiva 2016/97.

Secondo tale interpretazione, la procedura prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II si applicherebbe a tutte le attività di vigilanza esercitate dalle autorità nazionali sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 41 Una siffatta interpretazione sarebbe corroborata dal considerando 11 della direttiva solvibilità II, il quale enuncia che tale direttiva costituisce un elemento essenziale della realizzazione del mercato interno e che occorre procedere all’armonizzazione per garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo e, pertanto, l’istituzione di un’autorizzazione unica valida in tutta l’Unione e che consenta il controllo di un’impresa da parte del suo Stato membro d’origine. 42 Il giudice del rinvio precisa di essere a conoscenza della sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ), al punto 115 della quale la Corte ha dichiarato che il principio del controllo da parte dello Stato membro d’origine «riguarda unicamente la sorveglianza finanziaria delle imprese di assicurazione».

Tuttavia, a suo avviso, la soluzione elaborata in tale sentenza per quanto riguarda l’interpretazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») ( GU 1992, L 228, pag. 1 ), non sarebbe trasponibile nel contesto della direttiva solvibilità

II. 43 Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II riguardi anche il controllo del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento n. 1286/2014 o derivanti dalla direttiva 2016/97, il giudice del rinvio si chiede, in subordine, se, qualora l’autorità dello Stato membro ospitante intenda imporre sanzioni per le infrazioni commesse nel territorio di tale Stato membro, come autorizzato dai paragrafi 5 e 6 di tale articolo, tale autorità abbia il diritto di agire direttamente, senza prima attuare la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo, o se detta autorità è tenuta, al contrario, a ricorrere preliminarmente a tale procedura, in particolare informando l’autorità competente dello Stato membro d’origine affinché quest’ultima adotti le misure appropriate. 44 Tale giudice rileva, a sostegno di tale seconda interpretazione, che il paragrafo 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II menziona l’adozione di misure appropriate «per prevenire o reprimere» irregolarità, il che farebbe pensare che la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo si applichi non solo all’adozione di misure preventive, ma anche a quella di misure repressive. 45 Tuttavia, detto giudice osserva che la formulazione dell’articolo 155, paragrafi 5 e 6, della direttiva solvibilità II depone a favore della prima interpretazione, poiché il paragrafo 5 di tale articolo precisa che i paragrafi da 1 a 3 di detto articolo «lasciano impregiudicato il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di sanzionare le infrazioni nel loro territorio» e che il paragrafo 6 del medesimo articolo dispone che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono «applicare le sanzioni amministrative nazionali» previste per l’infrazione commessa dall’impresa di assicurazione che dispone di uno stabilimento o possiede beni in tale Stato membro. 46 Il giudice del rinvio ritiene che quest’ultima interpretazione sia corroborata dalla soluzione adottata dalla Corte al punto 120 della sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ), con riferimento all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 92/49.

La Corte avrebbe, infatti, confermato la competenza dello Stato membro ospitante a sanzionare le infrazioni commesse sul suo territorio, senza subordinare l’esercizio di tale competenza al previo esaurimento della procedura di notifica e regolarizzazione prevista all’articolo 40, paragrafi 3, 4 e 5, di tale direttiva.

Esso ritiene, per contro, che la sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări ( C‑559/15 , EU:C:2017:316 ), non fornisca alcuna risposta al riguardo, poiché tale sentenza verte esclusivamente sulla facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, di adottare, in caso di urgenza, misure cautelari sulla base dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49. 47 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 155 della direttiva [solvibilità II] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ai casi di vigilanza, da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, quanto al rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento n. 1286/2014 o basati sulla direttiva 2016/97. 2) In caso di risposta affermativa, se dall’articolo 155 della direttiva solvibilità II discendano il potere prioritario dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine e l’obbligo dell’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di esaurire, anzitutto, la procedura di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo (…), anche nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di [detto] articolo (…)».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 48 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II debba essere interpretato nel senso che la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1286/2014 o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva 2016/97. 49 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/24 , EU:C:2025:556 , punto 35 e giurisprudenza citata). 50 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II, che definisce i poteri e gli obblighi rispettivi delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e di quelli dello Stato membro d’origine, quando imprese di assicurazione che hanno una succursale o che operano nell’ambito della libera prestazione di servizi nel territorio di tale Stato membro vengono meno ai loro obblighi, dal paragrafo 1 di tale articolo risulta che l’obbligo, per le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, di esigere che l’impresa di assicurazione interessata ponga fine all’irregolarità constatata si applica qualora tale impresa non rispetti «le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili».

Inoltre, il paragrafo 3 di detto articolo, che autorizza tali autorità di controllo ad adottare le misure appropriate qualora lo Stato membro d’origine non adotti misure o qualora quelle adottate si rivelino inadeguate, si applica nel caso in cui l’impresa di assicurazione persista nel violare «le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante». 51 Occorre quindi rilevare, anzitutto, che tanto il paragrafo 1 quanto il paragrafo 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II si riferiscono, in termini generali, all’insieme delle disposizioni nazionali applicabili alle imprese di assicurazione nello Stato membro ospitante, cosicché non si può dedurre dai paragrafi 1 e 3 di tale articolo che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’ambito di applicazione della procedura di cooperazione tra le autorità di controllo, prevista da detto articolo, alle sole ipotesi di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva solvibilità

II. 52 Occorre poi rilevare che la stessa formulazione generale si ritrova nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 155 di tale direttiva e, in particolare, per quanto riguarda il paragrafo 1 di tale articolo, in quelle in lingua spagnola («las disposiciones legales de este Estado miembro que le sean aplicables»), in lingua tedesca («in diesem Mitgliedstaat für das Versicherungsunternehmen geltenden Vorschriften»), in lingua inglese («the legal provisions applicable to it in that [OSCURATO:PERSONA]»), in lingua italiana («le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili»), in lingua lituana («jai toje valstybėje narėje taikomų teisinių nuostatų»), in lingua finlandese («tässä jäsenvaltiossa siihen sovellettavia säännöksiä») e in lingua svedese («de rättsregler som är tillämpliga på företaget i denna medlemsstat»). 53 Tale interpretazione letterale è corroborata sia dal contesto in cui si inserisce l’articolo 155 di tale direttiva sia dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte. 54 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, occorre osservare, in primo luogo, che essa fa parte del capo VIII, intitolato «Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi», del titolo I della direttiva solvibilità

II. Tale capo contiene le disposizioni che disciplinano specificamente le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 55 Tuttavia, l’esercizio delle attività assicurative in forza della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi è menzionato anche all’articolo 30 della direttiva solvibilità II, che figura nel capo III, intitolato «Autorità di vigilanza e disposizioni generali», del titolo I di tale direttiva.

Il paragrafo 1 di tale articolo dispone che la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate mediante succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

Peraltro, il paragrafo 3 del suddetto articolo precisa che, se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa, le quali verificano che l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti in tale direttiva. 56 In tali circostanze; si deve constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 155 della direttiva solvibilità II hanno lo stesso oggetto, che consiste nel definire i poteri e gli obblighi rispettivi di ciascuna delle autorità di vigilanza interessate in caso di attività transfrontaliera in materia assicurativa, il che consente di ritenere che tali disposizioni debbano avere ambiti di applicazione distinti, altrimenti uno stesso atto giuridico conterrebbe disposizioni che disciplinano la stessa questione in modo diverso.

Orbene, risulta esplicitamente dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II che tale articolo si applica solo alla «vigilanza finanziaria» delle imprese di assicurazione, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine, il che implica che l’articolo 155 abbia un ambito di applicazione più ampio. 57 Occorre poi rilevare che, sebbene l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II stabilisca il principio secondo cui la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine, l’articolo 29, paragrafo 1, enuncia, in termini generali, che la vigilanza di tali imprese include la verifica continua del corretto funzionamento dell’attività di assicurazione.

Inoltre, l’articolo 144, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva consente all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di revocare l’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non solo quando l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione, ma anche quando viene gravemente meno agli obblighi ad essa incombenti «in virtù della normativa ad essa applicabile». 58 Da tali disposizioni risulta, da un lato, che detta direttiva fa così prevalere il principio del controllo delle imprese di assicurazione da parte dello Stato membro d’origine, come la Corte ha già dichiarato per quanto riguarda la direttiva 92/49, alla quale è succeduta la direttiva solvibilità II (sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 52 ).

Dall’altro lato, l’interpretazione estensiva dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, che postula la formulazione in termini generali di tale disposizione, porta a riconoscere alle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine non solo una competenza esclusiva a garantire il controllo finanziario delle imprese di assicurazione, ma anche una competenza, esercitata congiuntamente con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, al fine di garantire più ampiamente, come prevede detta disposizione, la vigilanza sul corretto funzionamento dell’attività di assicurazione o di riassicurazione. 59 Per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva solvibilità II, dai considerando 2 e 11 di tale direttiva risulta che essa mira a facilitare l’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione nonché il loro esercizio, istituendo nel contempo un quadro giuridico destinato a consentire alle imprese di assicurazione autorizzate nel loro Stato membro d’origine di esercitare le loro attività in tutto il mercato interno mediante lo stabilimento di succursali o mediante prestazione di servizi. 60 Inoltre, la direttiva solvibilità II mira, come risulta dai suoi considerando 14 e 16, a garantire un’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari, la quale, come precisato da quest’ultimo considerando, costituisce addirittura l’«obiettivo principale» della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione, dal momento che la stabilità finanziaria nonché la stabilità e l’equità dei mercati costituiscono altri obiettivi che devono parimenti essere presi in considerazione, «senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale».

L’importanza di tale obiettivo è, del resto, confermata dall’articolo 27 di tale direttiva, che erige la tutela dei contraenti e dei beneficiari a «obiettivo principale» assegnato al controllo delle imprese di assicurazione. 61 Orbene, da un lato, l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività assicurative e l’esercizio di tali attività in tutta l’Unione, sotto il regime della libertà di stabilimento o in quello della libera prestazione di servizi, quale menzionato al punto 599 della presente sentenza, potrebbe essere compromesso se le autorità di controllo dello Stato membro ospitante potessero, allorché constatano la violazione, da parte di un’impresa di assicurazione, della normativa ad essa applicabile, adottare qualsiasi misura contro tale impresa senza il minimo coordinamento con l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine che ha rilasciato la previa autorizzazione che consente, in linea di principio, a detta impresa di esercitare le sue attività in tutta l’Unione. 62 Dall’altro lato, è conforme all’obiettivo di tutela adeguata dei contraenti e dei beneficiari, quale enunciato al punto 60 della presente sentenza, prevedere un meccanismo di cooperazione che consenta all’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di essere informata nel caso in cui un’impresa di assicurazione che esercita le sue attività nel territorio di tale Stato membro ospitante tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi venga meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della normativa ad essa applicabile.

Infatti, quando un’impresa di assicurazione che esercita le sue attività in più [OSCURATO:PERSONA] membri viene gravemente meno ai suoi obblighi, solo l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine è autorizzata, in forza dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), della direttiva solvibilità II, a revocarle l’autorizzazione che le ha rilasciato e, pertanto, a garantire la tutela adeguata dei contraenti e dei beneficiari in tutta l’Unione. 63 Risulta quindi tanto dal tenore letterale dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II quanto dal suo contesto e dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva che la nozione di «norme di diritto applicabili [nello Stato membro ospitante]», il cui rispetto può essere verificato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante solo nell’ambito della procedura di cooperazione tra le autorità prevista da tale articolo, non può ricevere un’interpretazione restrittiva, che ne limiti la portata alle sole disposizioni nazionali che traspongono, nell’ordinamento giuridico interno, i requisiti derivanti da tale direttiva. 64 Tale interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine, prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II, non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ).

Infatti, sebbene, al punto 115 di tale sentenza, pronunciata nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte abbia dichiarato, in vigenza della direttiva 92/49, che il principio del controllo esclusivo da parte dello Stato membro d’origine si estendeva soltanto alla vigilanza finanziaria delle imprese di assicurazione, dal punto 120 di tale sentenza risulta che la Corte ha peraltro constatato, per quanto riguarda l’articolo 40 di tale direttiva, le cui disposizioni sono state riprese in termini ampiamente identici all’articolo 155 della direttiva solvibilità II, che la Commissione non aveva contestato alla Repubblica italiana di aver violato gli obblighi enunciati ai paragrafi da 3 a 5 di tale articolo

40. La Corte ha pertanto ritenuto di non essere tenuta a pronunciarsi sull’ambito di applicazione di tali disposizioni per statuire sul ricorso per inadempimento.

Inoltre, al medesimo punto 120 di detta sentenza, essa ha constatato, ad abundantiam , che l’articolo 40, paragrafo 7, di detta direttiva confermava il potere dello Stato membro ospitante di sanzionare le infrazioni commesse sul suo territorio. 65 Ne consegue che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in linea di principio, a qualsiasi situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constati che un’impresa di assicurazione che ha una succursale o che opera nell’ambito della libera prestazione di servizi nel suo territorio non rispetta gli obblighi ad essa incombenti, anche qualora tali obblighi derivino da disposizioni diverse da quelle di tale direttiva, a meno che, tuttavia, un’altra disposizione del diritto dell’Unione non deroghi espressamente alle regole di ripartizione delle competenze e di cooperazione tra le autorità competenti previste da tale articolo. 66 Poiché il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione di detto articolo nel contesto della violazione, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni del regolamento n. 1286/2014 e di quelle adottate in forza della direttiva 2016/97, occorre verificare se tale regolamento e tale direttiva contengano disposizioni che derogano espressamente all’articolo 155 della direttiva solvibilità

II. 67 Per quanto riguarda, anzitutto, il regolamento n. 1286/2014, la Commissione ha sostenuto, in udienza, che esso derogava all’applicazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità

II. A sostegno di tale tesi, essa ha fatto valere che il considerando 24 di tale regolamento enuncia che l’autorità competente dello Stato membro in cui è commercializzato il PRIIP dovrebbe essere responsabile del controllo della commercializzazione di tale prodotto. 68 Tuttavia, occorre constatare, da un lato, che il contenuto del considerando 24 del regolamento n. 1286/2014 non è stato ripreso in nessuna delle disposizioni di tale regolamento, cosicché da tale considerando non si può dedurre alcuna intenzione del legislatore dell’Unione di derogare all’applicazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità

II. In ogni caso va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, anche se il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, esso non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi, o per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C‑10/22 , EU:T:2024:254 , punto 51 e giurisprudenza citata). 69 D’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1286/2014 dispone espressamente che quando gli ideatori di PRIIP soggetti a tale regolamento sono soggetti anche alla direttiva solvibilità II, si applicano sia il suddetto regolamento che tale direttiva.

Orbene, il regolamento n. 1286/2014 non contiene alcuna disposizione che deroghi espressamente a tale principio di applicazione cumulativa per quanto riguarda l’articolo 155 della direttiva solvibilità

II. A tal riguardo, è giocoforza constatare che l’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento si limita a indicare che, «[f]atti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere e imporre sanzioni penali», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire norme che definiscano sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione di detto regolamento.

Inoltre, l’articolo 23 del regolamento n. 1286/2014 prevede diverse modalità di esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri sanzionatori definiti all’articolo 24 di tale regolamento, senza riguardare specificamente l’esercizio delle attività di commercializzazione dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati in regime di libera prestazione di servizi o in quello della libertà di stabilimento e, in ogni caso, prevedendo specificamente la possibilità di una cooperazione tra le autorità competenti. 70 Per quanto riguarda, poi, la direttiva 2016/97, occorre constatare che il capo III di tale direttiva contiene disposizioni che determinano le condizioni di esercizio delle attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi e in regime di libertà di stabilimento.

Tra tali disposizioni, gli articoli 5, 7 e 8 di detta direttiva definiscono le competenze, i poteri e gli obblighi rispettivi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e delle autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora sia constatata una violazione degli obblighi previsti dalla medesima direttiva.

Tuttavia, le disposizioni di tale capo si applicano solo agli intermediari assicurativi o riassicurativi o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ad esclusione delle imprese di assicurazione, le quali restano quindi soggette, in assenza di deroga espressa, alle disposizioni della direttiva solvibilità II e, in particolare, a quelle dell’articolo 155 di tale direttiva, anche quando esercitano attività di distribuzione assicurativa, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2016/97. 71 In tale contesto, la mancata applicazione della procedura di cooperazione prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II in caso di inadempimento da parte di un’impresa di assicurazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2016/97 avrebbe la conseguenza di dispensare tali autorità da qualsiasi obbligo di cooperazione nel caso del controllo delle attività di distribuzione assicurativa esercitate da un’impresa di assicurazione, sebbene tali autorità siano tenute a un siffatto obbligo quando controllano le attività degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, di detta direttiva.

Una siffatta differenza nelle modalità di controllo delle attività di distribuzione assicurativa non appare conforme agli obiettivi di parità di trattamento tra operatori e di tutela dei consumatori, indipendentemente dal canale di distribuzione, enunciati ai considerando 5, 6 e 8 della direttiva 2016/97, né all’obiettivo generale di stretta cooperazione e di ripartizione della responsabilità tra le autorità competenti, quale descritto ai suoi considerando 21 e

22. 72 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1286/2014 o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva 2016/97.

Sulla seconda questione 73 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II debba essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono tenute a osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi. 74 Con tale questione, il giudice del rinvio cerca di stabilire se l’applicazione di sanzioni amministrative finanziarie, come quelle inflitte nel procedimento principale dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca alla [OSCURATO:PERSONA] per violazioni del regolamento n. 1286/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2016/97, sia subordinata alla previa attuazione della procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II, o se tali sanzioni possano essere imposte direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 75 Al fine di rispondere a tale questione, occorre interpretare l’espressione «[i] paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri», che figura in tale articolo 155, paragrafo 5, pur constatando che tale formulazione è identica a quella con cui inizia il paragrafo 4 di detto articolo.

Nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49, i cui termini sono stati ripresi all’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, la Corte ha dichiarato che tale formula doveva essere intesa come una deroga alla procedura ordinaria prevista da tale articolo 40, paragrafi 4 e 5, che esonera lo Stato membro della prestazione di servizi di cui trattasi dall’obbligo di informare le autorità competenti dello Stato membro di origine e di comunicare loro la propria intenzione di adottare misure appropriate (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 47 ).

Sebbene il potere riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II non possa essere confuso con quello conferito loro dal paragrafo 4 del medesimo articolo nei soli casi di urgenza, non vi è alcuna ragione per interpretare in modo diverso queste due disposizioni che iniziano con una formula identica.

Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II deroghi alla procedura ordinaria di cui a tale articolo 155, paragrafi da 1 a 3, in quanto esonera le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quando impongono sanzioni per le infrazioni commesse nel loro territorio, dall’obbligo di informare le autorità dello Stato membro d’origine e, in caso di inerzia di queste ultime o di inadeguatezza delle misure adottate, da quello di comunicare loro l’intenzione di adottare le misure appropriate. 76 L’interpretazione contraria suggerita dalla Commissione, secondo la quale l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II non costituisce una deroga alla procedura di cooperazione, ma si limita a confermare il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza distinzione tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro d’origine, di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul loro territorio a condizione di rispettare la procedura di cooperazione di cui a tale articolo 155, paragrafi da 1 a 3, avrebbe l’effetto di privare di qualsiasi portata normativa le disposizioni di tale articolo 155, paragrafo

5. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso subordinare la facoltà per lo Stato membro ospitante di infliggere sanzioni a un’impresa di assicurazione inadempiente al rispetto di tale procedura, avrebbe potuto prevederlo espressamente, menzionando, al suddetto articolo 155, paragrafo 5, che i paragrafi da 1 a 3 di tale articolo si applicano anche quando lo Stato membro ospitante esercita il suo potere di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul suo territorio. 77 Peraltro, nei limiti in cui la procedura prevista all’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva è avviata su iniziativa delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in caso di inadempimento, da parte di un’impresa di assicurazione, degli obblighi applicabili in tale Stato membro, essa non può avere lo scopo di disciplinare l’esercizio, da parte dello Stato membro d’origine, dei suoi poteri sanzionatori nei confronti di un’impresa di assicurazione che contravvenga agli obblighi ad esso incombenti in tale Stato membro.

Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’articolo 155, paragrafo 5, di detta direttiva non può riguardare i poteri sanzionatori dello Stato membro d’origine. 78 Di conseguenza, occorre interpretare l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II nel senso che tale disposizione consente allo Stato membro ospitante di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul suo territorio senza che sia necessario esperire preventivamente la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo. 79 Tale interpretazione è confermata dall’articolo 155, paragrafo 6, di tale direttiva, il quale prevede la possibilità per le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato di applicare le sanzioni amministrative nazionali nei confronti dello stabilimento di cui dispone l’impresa di assicurazione in tale Stato membro o dei beni che essa possiede in tale Stato membro. 80 Tuttavia, l’articolo 155, paragrafo 5, della suddetta direttiva non può essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato membro ospitante di derogare alla competenza esclusiva dello Stato membro di origine per pronunciarsi sul rispetto, da parte di un’impresa assicurativa, delle condizioni di autorizzazione il cui controllo rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 49 ). 81 Ne consegue, da un lato, che la deroga sancita da detto articolo deve essere interpretata nel senso che essa non può applicarsi agli inadempimenti di un’impresa di assicurazione relativi alle condizioni di autorizzazione, la cui sanzione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. 82 Dall’altro lato, se è vero che dall’articolo 155, paragrafo 7, della direttiva solvibilità II risulta che una misura adottata in applicazione, in particolare, di tale articolo, paragrafi 5 e 6, può comportare restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa, ciò non toglie che la competenza esclusiva dello Stato membro d’origine a concedere o revocare l’autorizzazione implica che le sanzioni imposte dallo Stato membro ospitante a un’impresa di assicurazione non possono avere la stessa portata di una revoca dell’autorizzazione in tale Stato membro.

Ne consegue che tali misure non possono avere per oggetto o per effetto di privare l’impresa di assicurazione interessata di qualsiasi diritto di esercitare la sua attività nel territorio di detto Stato membro. 83 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro.

Sulle spese 84 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che: la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa. 2) L’articolo 155 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che: le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0018 SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 22 gennaio 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Mercato unico delle assicurazioni – Direttiva 2009/138/CE – Principio del controllo da parte dello Stato membro di origine – Articolo 155 – Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante – Cooperazione con le autorità dello Stato membro di origine. – Inosservanza, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni di legge applicabili nello Stato membro ospitante – Disposizioni in questione – Regolamento (UE) n. 1286/2014 – Prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – Direttiva (UE) 2016/97 – Distribuzione assicurativa – Poteri delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante di sanzionare l’impresa di cui trattasi – Portata» Nella causa C‑18/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), con decisione del 29 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria l’11 gennaio 2024, nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s. contro Česká národní banka, LA CORTE (Quarta Sezione), composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Condinanzi e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. Szpunar cancelliere: I. Illéssy, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 marzo 2025, considerate le osservazioni presentate: – per la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s., da A. Börner, Rechtsanwalt, F. Glézl, M. Trenčan, advokáti, e S. Henrich, Rechtsanwältin; – per la Česká národní banka, da L. Jemelka e J. Konupková; – per il governo ceco, da L. Březinová, J. Očková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti; – per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Santini, avvocato dello Stato; – per il governo slovacco, da E. V. Larišová e S. Ondrášiková, in qualità di agenti; – per la Commissione europea, da D. Triantafyllou, P. [OSCURATO:PERSONA] e K. Walkerová, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 giugno 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ( GU 2009, L 335, pag. 1 ) (in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»). 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Compagnia di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] Poisťovňa a.s. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), un’impresa di assicurazione sulla vita con sede in Slovacchia, e, dall’altro, la Česká národní banka ([OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca, Repubblica ceca), che è l’autorità di controllo delle assicurazioni ceca, in merito a un’ammenda amministrativa da essa inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] per violazione, da parte di quest’ultima, di un certo numero di obblighi ad essa incombenti in quanto impresa di assicurazione avente una succursale nel territorio ceco. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva solvibilità II 3 I considerando 2, 11, 14, 16 e 24 della direttiva solvibilità II recitano: «(2) Al fine di facilitare l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri per quanto riguarda il regime al quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono sottoposte. È opportuno pertanto prevedere un quadro giuridico che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di esercitare l’attività assicurativa in tutto il mercato interno, rendendo in tal modo più facile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede nella Comunità la copertura dei rischi e degli impegni ivi situati. (…) (11) Poiché la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel loro Stato membro di origine dovrebbero essere autorizzate ad esercitare in tutta la Comunità tutte le loro attività o una qualsiasi di esse tramite la costituzione di succursali o la prestazione di servizi. È pertanto appropriato provvedere ad un’armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza, giungendo così ad un’unica autorizzazione che sia valida in tutta la Comunità e che consenta allo Stato membro di origine di esercitare la vigilanza sull’impresa. (…) (14) La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci che si traducano in un’efficiente allocazione del capitale nell’Unione europea. Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato. È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo. (…) (16) L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari. Per “beneficiario” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione. La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale. (…) (24) Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbero essere responsabili del controllo della solidità finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine, esse dovrebbero svolgere periodicamente revisioni e valutazioni». 4 Ai sensi dell’articolo 27 di tale direttiva, intitolato «Obiettivo principale della vigilanza»: «[OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari». 5 L’articolo 28 della direttiva, intitolato «Stabilità finanziaria e prociclicità», prevede al paragrafo 1: «Fatto salvo l’obiettivo principale di vigilanza di cui all’articolo 27, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’espletamento delle loro funzioni generali, le autorità di vigilanza prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento». 6 L’articolo 29 della direttiva solvibilità II, intitolato «Principi generali di vigilanza», al paragrafo 1 così dispone: «La vigilanza è basata su un metodo prospettico e basato sul rischio. Essa include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione». 7 Ai sensi dell’articolo 30 di tale direttiva, intitolato «Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza»: «1.   La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine. 2.   La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario. (…) 3.   Se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine verificano se l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva». 8 L’articolo 36 di detta direttiva, intitolato «Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza», così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le autorità di vigilanza riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Tale riesame e tale valutazione comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui le imprese interessate sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità di dette imprese di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui esse operano. 2.   Le autorità di vigilanza esaminano e valutano, in particolare, se sia rispettato quanto segue: a) il sistema di governance, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2; b) le riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2; c) i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5; d) le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6; e) la qualità e la quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3; f) qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che devono essere rispettati costantemente. (…)». 9 L’articolo 144 della direttiva solvibilità II, intitolato «Revoca dell’autorizzazione», prevede al paragrafo 1: «L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti: (…) b) l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione; c) l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile. (…)». 10 L’articolo 155 di tale direttiva, intitolato «Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un ’impresa di assicurazione», così recita: «1.   Se le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constatano che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l’impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare. 2.   Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate. 3.   Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante. (…) 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio. Detto potere implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio. 5.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio. 6.   Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità di vigilanza di detto Stato membro possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative nazionali previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni. 7.   Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 2 a 6 che comportino restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all’impresa di assicurazione interessata. 8.   Le imprese di assicurazione presentano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante su loro richiesta tutti i documenti ad esse richiesti ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, nella misura in cui tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede in detto Stato membro. (…)». Regolamento (UE) n. 1286/2014 11 Il considerando 24 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ( GU 2014, L 352, pag. 1 ), recita: «Il presente regolamento non introduce un passaporto che consenta la vendita o la commercializzazione di PRIIP a livello transfrontaliero ad investitori al dettaglio, né modifica un eventuale regime di passaporto in vigore per la vendita o la commercializzazione dei PRIIP a livello transfrontaliero. Il presente regolamento non modifica la ripartizione delle responsabilità tra le suddette autorità competenti esistenti nell’ambito di un regime di passaporto in vigore. Le autorità competenti designate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere coerenti con quelle aventi competenza per la commercializzazione di PRIIP nell’ambito di un eventuale regime di passaporto in vigore. L’autorità competente dello Stato membro in cui il PRIIP è commercializzato, dovrebbe essere responsabile della vigilanza sulla commercializzazione di tale PRIIP. L’autorità competente dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, dovrebbe disporre in qualsiasi momento del diritto di sospendere la commercializzazione di un PRIIP nell’ambito del relativo territorio nei casi di non ottemperanza del presente regolamento». 12 L’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento è così redatto: «Quando gli ideatori di PRIIP soggetti al presente regolamento sono soggetti anche alla direttiva [solvibilità II], si applicano sia il presente regolamento che la direttiva [solvibilità II]». 13 Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento: «Le informazioni che figurano nel documento contenente le informazioni chiave costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. Le informazioni chiave contenute nel documento sono coerenti con ogni altro documento contrattuale vincolante, con le corrispondenti parti dei documenti di offerta e con i termini e le condizioni del PRIIP». 14 L’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), da i) a iv), del regolamento n. 1286/2014 così dispone: «Il documento contenente le informazioni chiave comprende le seguenti informazioni: (…) c) in una sezione intitolata «Cos’è questo prodotto?», la natura e le caratteristiche principali del PRIIP, compresi: i) il tipo di PRIIP; ii) i suoi obiettivi e mezzi per conseguirli iii) una descrizione del tipo di investitore al dettaglio a cui si intende commercializzare il PRIIP (…) iv) nei casi in cui il PRIIP offra prestazioni assicurative, i dettagli di tali prestazioni, comprese le circostanze che le attiverebbero». 15 [OSCURATO:PERSONA] V di tale regolamento, intitolato «Sanzioni amministrative e altre misure», contiene segnatamente gli articoli da 22 a 24 di quest’ultimo. 16 Ai sensi dell’articolo 22 di detto regolamento: «1.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono norme che definiscono sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie a garantire che queste vengano attuate. Le sanzioni e le misure sono efficaci, proporzionate e dissuasive. [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma per le violazioni che sono già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. (…) 2.   Nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 24, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che le sanzioni e le misure amministrative producano i risultati perseguiti dal presente regolamento e coordinano le proprie iniziative al fine di evitare eventuali duplicazioni e sovrapposizioni nell’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative nei casi transfrontalieri». 17 L’articolo 23 del medesimo regolamento dispone quanto segue: «Le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni, conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale, secondo una delle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità; d) rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie». 18 Conformemente all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 1286/2014: «1.   Il presente articolo si applica alle violazioni dell’articolo 5, paragrafo 1, degli articoli 6 e 7, dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 3, dell’articolo 9, dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e degli articoli 14 e 19. 2.   Le autorità competenti devono avere il potere di irrogare, in conformità del diritto nazionale, almeno le seguenti sanzioni e misure amministrative: a) un ordine che vieti la commercializzazione di un PRIIP; b) un ordine che sospenda la commercializzazione di un PRIIP; c) un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione; d) un ordine che vieti la fornitura di un documento contenente le informazioni chiave che non rispetti i requisiti di cui agli articoli 6, 7, 8 o 10 e imponga la pubblicazione di una nuova versione di un documento contenente le informazioni chiave; e) sanzioni pecuniarie amministrative di almeno: (…) 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli previsti dal presente regolamento». Direttiva (UE) 2016/97 19 La direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa ( GU 2016, L 26, pag. 19 ) prevede, in particolare, obblighi di consulenza e di informazione a carico degli intermediari assicurativi quando propongono la conclusione di un contratto di assicurazione. 20 I considerando 5, 6, 8, 21 e 22 di tale direttiva enunciano quanto segue: «(5) I prodotti assicurativi possono essere distribuiti da distinte categorie di soggetti o enti (…). La parità di trattamento tra gli operatori e la tutela dei consumatori esigono che la presente direttiva si applichi a ciascuna di queste categorie. (6) I consumatori dovrebbero beneficiare dello stesso livello di tutela nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione. Per garantire che si applichi lo stesso livello di tutela e che il consumatore possa beneficiare di norme comparabili, in particolare per quanto riguarda la comunicazione di informazioni, è essenziale creare condizioni di parità tra i distributori. (…) (8) Al fine di garantire ai clienti lo stesso livello di tutela indipendentemente dal canale attraverso il quale acquistano un prodotto assicurativo, direttamente da un’impresa di assicurazione o indirettamente tramite un intermediario, è necessario che l’ambito di applicazione della presente direttiva si estenda non soltanto alle imprese di assicurazione o agli intermediari assicurativi, ma anche ad altri partecipanti al mercato che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio (…) (…) (21) Al fine di garantire un’elevata qualità del servizio e un’efficace tutela dei consumatori, lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero cooperare strettamente per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Qualora gli intermediari assicurativi e riassicurativi o gli intermediari assicurativi a titolo accessorio esercitino la loro attività in diversi [OSCURATO:PERSONA] membri in regime di libera prestazione di servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe avere la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi stabiliti dalla presente direttiva relativamente all’insieme delle attività esercitate nel mercato interno. Se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio, dovrebbe informarne l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale o delle norme di comportamento. Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti (22) In caso di stabilimento di una succursale o di una presenza permanente in un altro Stato membro, è opportuno che la responsabilità di garantire il rispetto degli obblighi sia ripartita tra lo Stato membro d’origine e lo Stato membro ospitante. Mentre la responsabilità del rispetto degli obblighi relativi all’attività nel suo insieme – quali, ad esempio, le norme in materia di requisiti professionali – dovrebbe spettare all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente allo stesso regime applicabile alla prestazione di servizi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe assumersi la responsabilità di garantire il rispetto delle disposizioni relative agli obblighi di informativa e alle norme di comportamento per quanto riguarda i servizi prestati nel suo territorio. Tuttavia, se l’autorità competente di uno Stato membro ospitante viene a conoscenza di una qualsiasi violazione degli obblighi commessa nel suo territorio per la quale la presente direttiva non attribuisce responsabilità in capo allo Stato membro ospitante, dovrebbe informarne l’autorità competente dello Stato membro d’origine, la quale, a sua volta, dovrebbe essere obbligata ad adottare le misure appropriate, specie in caso di violazione delle disposizioni in materia di requisiti di onorabilità, conoscenza e competenza professionale. Inoltre, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter intervenire qualora lo Stato membro d’origine non adotti le misure appropriate o qualora le misure adottate risultino insufficienti». 21 L’articolo 2, paragrafo 1, di detta direttiva così dispone: «Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) “distribuzione assicurativa”: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito [I]nternet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito [I]nternet o altri mezzi; (…) 3) “intermediario assicurativo”: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un’impresa di assicurazione o riassicurazione o un suo dipendente e diversa un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l’attività di distribuzione assicurativa; (…) 8) “distributore di prodotti assicurativi”: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; (…)». 22 [OSCURATO:PERSONA] III della direttiva 2016/97, intitolato «Libera prestazione di servizi e libertà di stabilimento», si applica a tutti i distributori di prodotti assicurativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 8, di quest’ultima, ad eccezione delle imprese di assicurazioni. Esso comprende, in particolare, gli articoli 5, 7 e 8 della suddetta direttiva. 23 L’articolo 5 della direttiva 2016/97, intitolato «Violazione degli obblighi nell’esercizio della libera prestazione dei servizi», ha il seguente tenore letterale: «1.   Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio in regime di libera prestazione dei servizi violi qualsiasi obbligo di cui alla presente direttiva, comunica tali considerazioni all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute a norma del primo comma, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante delle eventuali misure adottate. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio. (…) 2.   Nel caso in cui si renda necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori, il paragrafo 1 lascia impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure idonee a prevenire o a sanzionare le irregolarità commesse sul suo territorio. Tale potere comprende la possibilità di impedire che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio svolgano attività sul territorio di tale Stato. (…)». 24 L’articolo 7 di tale direttiva, intitolato «Ripartizione delle competenze tra Stato membro d’origine e Stato membro ospitante», così recita: «1.   Se la principale sede di attività di un intermediario assicurativo, riassicurativo o di un intermediario assicurativo a titolo accessorio è in uno Stato membro diverso da quello d’origine, l’autorità competente di tale altro Stato membro può concordare con l’autorità competente dello Stato membro d’origine di agire come se fosse l’autorità competente dello Stato membro d’origine in relazione alle disposizioni dei capi IV, V, VI e VII (…) 2.   L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha la responsabilità di garantire che i servizi prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio ottemperino agli obblighi stabiliti ai capi V e VI e con le misure adottate in applicazione di tali disposizioni. L’autorità competente dello Stato membro ospitante ha il diritto di esaminare le disposizioni riguardanti la stabile organizzazione e di chiedere di apportarvi le modifiche necessarie per consentire all’autorità competente di far rispettare gli obblighi previsti ai capi V e VI e le misure adottate in applicazione di tali disposizioni per quanto riguarda i servizi o le attività prestati dalla stabile organizzazione nel suo territorio». 25 Ai sensi dell’articolo 8 della stessa direttiva, intitolato «Violazione degli obblighi nell’esercizio della libertà di stabilimento»: «1.   Quando l’autorità competente di uno Stato membro ospitante accerta che un intermediario assicurativo, riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio viola le disposizioni giuridiche o regolamentari adottate dallo Stato membro in questione in conformità delle disposizioni di cui ai capi V e VI, può adottare misure appropriate. 2.   Quando l’autorità competente dello Stato membro ospitante ha motivo di ritenere che un intermediario assicurativo o riassicurativo o un intermediario assicurativo a titolo accessorio operante nel suo territorio attraverso una stabile organizzazione violi gli obblighi di cui alla presente direttiva e qualora l’autorità competente in questione non sia responsabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, ne informa l’autorità competente dello Stato membro d’origine. Dopo aver valutato le informazioni ricevute, l’autorità competente dello Stato membro d’origine adotta, se del caso e quanto prima, misure adeguate per porre rimedio alla situazione. Essa informa l’autorità competente dello Stato membro ospitante in merito all’eventuale adozione di tali misure. 3.   Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d’origine o poiché dette misure risultano inadeguate o assenti, l’intermediario assicurativo o riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio continua ad agire in modo chiaramente deleterio per gli interessi generali dei consumatori dello Stato membro ospitante o per il buon funzionamento dei mercati assicurativi e riassicurativi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante può, dopo aver informato l’autorità competente dello Stato membro d’origine, adottare opportune misure per prevenire nuove irregolarità, compresa, se strettamente necessaria, la possibilità di impedire all’intermediario di continuare a svolgere la propria attività sul suo territorio. (…) 4.   Nel caso in cui si renda strettamente necessaria un’azione immediata finalizzata a tutelare i diritti dei consumatori dello Stato membro ospitante e se provvedimenti equivalenti dello Stato membro d’origine risultano inadeguati o assenti, i paragrafi 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere dello Stato membro ospitante di adottare misure adeguate e non discriminatorie per prevenire o sanzionare le irregolarità commesse sul proprio territorio. In tali situazioni, lo Stato membro ospitante ha la possibilità di impedire che l’intermediario assicurativo, riassicurativo o l’intermediario assicurativo a titolo accessorio interessato svolga la propria attività nel suo territorio. (…)». Diritto ceco Legge n. 277/2009 26 L’articolo 110 dello zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (legge n. 277/2009 sulle assicurazioni) recepisce nell’ordinamento giuridico ceco l’articolo 155 della direttiva solvibilità II. Tale disposizione è così formulata: «1.   [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca, se accerta che un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, che esercita attività di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca in virtù del diritto di stabilire succursali o della libertà di prestare temporaneamente servizi, non adempie gli obblighi cui è soggetta tale attività nella Repubblica ceca, impone a tale impresa di assicurazione di porre rimedio alle irregolarità rilevate entro il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca. 2.   Ai fini dell’accertamento o della verifica dei fatti di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca può chiedere a tale impresa di produrre i documenti, le informazioni e i necessari chiarimenti relativi alle sue attività nel territorio della Repubblica ceca e l’impresa di assicurazione è tenuta a darvi seguito. 3.   Se, entro il termine fissato, l’impresa di assicurazione di un altro Stato membro non pone rimedio alle irregolarità di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca ne informa l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine. 4.   Se le misure correttive imposte dall’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non portano rimedio alle irregolarità rilevate nell’attività dell’impresa di assicurazione di un altro Stato membro o se non sono state affatto imposte misure correttive, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca infligge un’ammenda a tale impresa di assicurazione o le vieta di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione nel territorio della Repubblica ceca e di estendere gli obblighi derivanti da tali contratti già conclusi. [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca informa di tale decisione l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. Al tempo stesso, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca può deferire il caso all’Autorità europea di vigilanza, chiedendone la cooperazione. 5.   Se il caso richiede un suo rapido trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca procede conformemente al paragrafo 4 senza applicare la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3». Legge n. 170/2018 27 Lo zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojistèní a zajištění (legge n. 170/2018 sulla distribuzione assicurativa e riassicurativa), recepisce nell’ordinamento giuridico ceco la direttiva 2016/97, fissando gli obblighi a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nonché sugli intermediari assicurativi. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 [OSCURATO:PERSONA] ha svolto, nel periodo compreso tra il 23 aprile 2014 e il 5 giugno 2023, talune attività sul territorio della Repubblica ceca tramite una succursale stabilita a Praga. 29 Il 15 settembre 2020 la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca ha riconosciuto la [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tre infrazioni e le ha inflitto una sanzione amministrativa di 1000000 corone ceche (CZK) (circa EUR 39610). 30 La prima infrazione addebitata alla [OSCURATO:PERSONA] consisteva nella violazione degli obblighi previsti all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), punti da ii) a iv), nonché all’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), del regolamento n. 1286/2014, in quanto tale impresa aveva omesso di provvedere affinché, da un lato, le informazioni riportate nei documenti contenenti le informazioni chiave da essa redatti fossero esatte, leali, chiare e non ingannevoli nonché conformi a qualsiasi documento contrattuale vincolante e, dall’altro, tali documenti contenessero tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile, con il livello di qualità e di precisione richiesto. 31 Le altre due infrazioni rilevate a carico della [OSCURATO:PERSONA] consistevano nella violazione di due obblighi previsti dalla legge n. 170/2018, vale a dire, in primo luogo, quello di stabilire, mantenere e applicare norme di vigilanza sulle attività degli intermediari indipendenti che agiscono per suo conto e, in secondo luogo, quello di fornire una consulenza al cliente prima della conclusione di un contratto di assicurazione diretto a costituire un capitale. 32 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso amministrativo avverso la decisione del 15 settembre 2020, sostenendo che la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca non poteva infliggerle un’ammenda senza rispettare la procedura prevista all’articolo 110 della legge n. 277/2009, la quale presuppone di aver previamente informato l’autorità di controllo dello Stato membro di origine delle asserite infrazioni e di aver lasciato a tale autorità il compito di adottare le misure appropriate. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il mancato rispetto di tale procedura privava la [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca del potere di sanzionarla. 33 A seguito del rigetto di tale ricorso amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso contenzioso dinanzi al Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga, Repubblica ceca), il quale ha respinto tale ricorso con sentenza del 19 ottobre 2022. 34 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso per cassazione contro la suddetta sentenza dinanzi al Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio. 35 Quest’ultimo nutre dubbi quanto alla questione se la procedura prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II si applichi solo qualora l’autorità di vigilanza dello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi eserciti il controllo finanziario delle imprese di assicurazione, conformemente all’articolo 30 di tale direttiva, o se tale procedura si applichi più ampiamente alla verifica, da parte di tale autorità, del rispetto di tutte le disposizioni del diritto dell’Unione che disciplinano lo status e le attività delle imprese di assicurazione. 36 Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 155, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, il quale prevede l’intervento delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante qualora un’impresa di assicurazione «non rispett[i] le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili», si presti a due interpretazioni diverse. 37 Secondo una prima interpretazione, le sole disposizioni nazionali interessate sarebbero quelle che recepiscono, nell’ordinamento giuridico interno, i requisiti sostanziali derivanti dalla direttiva solvibilità II. Ne conseguirebbe che la procedura prevista all’articolo 155 di tale direttiva non si applicherebbe al controllo del rispetto degli obblighi derivanti da altri strumenti del diritto dell’Unione, quali il regolamento n. 1286/2014 o la direttiva 2016/97. 38 Tale interpretazione sarebbe corroborata dal contesto in cui si inserisce l’articolo 155 della direttiva solvibilità II, in particolare le disposizioni dell’articolo 30 di tale direttiva, che disciplina l’ambito di applicazione del controllo. Al suo paragrafo 1, tale articolo precisa che si tratta di una vigilanza «finanziaria» e, al suo paragrafo 2, che tale controllo comprende «la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa (…), dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili». Anche l’articolo 36 della stessa direttiva deporrebbe in favore di tale interpretazione, poiché prevede, al paragrafo 1, che la vigilanza verta sulle strategie, sui processi e sulle procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare «le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva». Quanto al paragrafo 2 di tale articolo 36, esso elencherebbe una serie di requisiti da controllare, tutti attinenti alla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. Gli articoli 27 e 28 nonché l’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II confermerebbero parimenti una siffatta interpretazione in quanto menzionano, rispettivamente, che il principale obiettivo assegnato alla vigilanza consiste nella «tutela dei contraenti e dei beneficiari», che, fatto salvo tale obiettivo principale, le autorità di vigilanza prendono in considerazione i possibili effetti delle loro decisioni sulla «stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea» e che la vigilanza si basa su un «metodo prospettico e basato sul rischio». 39 Infine, detta interpretazione sarebbe corroborata dal preambolo della direttiva solvibilità II, in particolare dal considerando 14 di quest’ultima, il quale indica che la tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci, nonché dal considerando 24 di tale direttiva, il quale precisa che le autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine dovrebbero essere responsabili del controllo della solidità finanziaria di tali imprese. 40 Tuttavia, il giudice del rinvio ritiene che non si possa escludere una seconda interpretazione, secondo la quale i termini dell’articolo 155, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II rinvierebbero non alle sole disposizioni nazionali che recepiscono tale direttiva, bensì all’insieme delle disposizioni relative allo status e alle attività delle imprese di assicurazione, comprese quelle derivanti da altre disposizioni del diritto dell’Unione, quali il regolamento n. 1286/2014 o la direttiva 2016/97. Secondo tale interpretazione, la procedura prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II si applicherebbe a tutte le attività di vigilanza esercitate dalle autorità nazionali sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 41 Una siffatta interpretazione sarebbe corroborata dal considerando 11 della direttiva solvibilità II, il quale enuncia che tale direttiva costituisce un elemento essenziale della realizzazione del mercato interno e che occorre procedere all’armonizzazione per garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo e, pertanto, l’istituzione di un’autorizzazione unica valida in tutta l’Unione e che consenta il controllo di un’impresa da parte del suo Stato membro d’origine. 42 Il giudice del rinvio precisa di essere a conoscenza della sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ), al punto 115 della quale la Corte ha dichiarato che il principio del controllo da parte dello Stato membro d’origine «riguarda unicamente la sorveglianza finanziaria delle imprese di assicurazione». Tuttavia, a suo avviso, la soluzione elaborata in tale sentenza per quanto riguarda l’interpretazione della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita») ( GU 1992, L 228, pag. 1 ), non sarebbe trasponibile nel contesto della direttiva solvibilità II. 43 Nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II riguardi anche il controllo del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento n. 1286/2014 o derivanti dalla direttiva 2016/97, il giudice del rinvio si chiede, in subordine, se, qualora l’autorità dello Stato membro ospitante intenda imporre sanzioni per le infrazioni commesse nel territorio di tale Stato membro, come autorizzato dai paragrafi 5 e 6 di tale articolo, tale autorità abbia il diritto di agire direttamente, senza prima attuare la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo, o se detta autorità è tenuta, al contrario, a ricorrere preliminarmente a tale procedura, in particolare informando l’autorità competente dello Stato membro d’origine affinché quest’ultima adotti le misure appropriate. 44 Tale giudice rileva, a sostegno di tale seconda interpretazione, che il paragrafo 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II menziona l’adozione di misure appropriate «per prevenire o reprimere» irregolarità, il che farebbe pensare che la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo si applichi non solo all’adozione di misure preventive, ma anche a quella di misure repressive. 45 Tuttavia, detto giudice osserva che la formulazione dell’articolo 155, paragrafi 5 e 6, della direttiva solvibilità II depone a favore della prima interpretazione, poiché il paragrafo 5 di tale articolo precisa che i paragrafi da 1 a 3 di detto articolo «lasciano impregiudicato il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri di sanzionare le infrazioni nel loro territorio» e che il paragrafo 6 del medesimo articolo dispone che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono «applicare le sanzioni amministrative nazionali» previste per l’infrazione commessa dall’impresa di assicurazione che dispone di uno stabilimento o possiede beni in tale Stato membro. 46 Il giudice del rinvio ritiene che quest’ultima interpretazione sia corroborata dalla soluzione adottata dalla Corte al punto 120 della sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ), con riferimento all’articolo 40, paragrafo 7, della direttiva 92/49. La Corte avrebbe, infatti, confermato la competenza dello Stato membro ospitante a sanzionare le infrazioni commesse sul suo territorio, senza subordinare l’esercizio di tale competenza al previo esaurimento della procedura di notifica e regolarizzazione prevista all’articolo 40, paragrafi 3, 4 e 5, di tale direttiva. Esso ritiene, per contro, che la sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări ( C‑559/15 , EU:C:2017:316 ), non fornisca alcuna risposta al riguardo, poiché tale sentenza verte esclusivamente sulla facoltà, per gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, di adottare, in caso di urgenza, misure cautelari sulla base dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49. 47 In tale contesto, il Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 155 della direttiva [solvibilità II] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ai casi di vigilanza, da parte dell’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, quanto al rispetto, da parte di un’impresa di assicurazione di un altro Stato membro, degli obblighi previsti dal regolamento n. 1286/2014 o basati sulla direttiva 2016/97. 2) In caso di risposta affermativa, se dall’articolo 155 della direttiva solvibilità II discendano il potere prioritario dell’autorità di vigilanza dello Stato d’origine e l’obbligo dell’autorità di vigilanza dello Stato ospitante di esaurire, anzitutto, la procedura di notifica e di regolarizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 di tale articolo (…), anche nel caso di imposizione di sanzioni amministrative ai sensi dei paragrafi 5 e 6 di [detto] articolo (…)». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 48 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II debba essere interpretato nel senso che la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1286/2014 o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva 2016/97. 49 Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 , e del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA], C‑322/24 , EU:C:2025:556 , punto 35 e giurisprudenza citata). 50 In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II, che definisce i poteri e gli obblighi rispettivi delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e di quelli dello Stato membro d’origine, quando imprese di assicurazione che hanno una succursale o che operano nell’ambito della libera prestazione di servizi nel territorio di tale Stato membro vengono meno ai loro obblighi, dal paragrafo 1 di tale articolo risulta che l’obbligo, per le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, di esigere che l’impresa di assicurazione interessata ponga fine all’irregolarità constatata si applica qualora tale impresa non rispetti «le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili». Inoltre, il paragrafo 3 di detto articolo, che autorizza tali autorità di controllo ad adottare le misure appropriate qualora lo Stato membro d’origine non adotti misure o qualora quelle adottate si rivelino inadeguate, si applica nel caso in cui l’impresa di assicurazione persista nel violare «le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante». 51 Occorre quindi rilevare, anzitutto, che tanto il paragrafo 1 quanto il paragrafo 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II si riferiscono, in termini generali, all’insieme delle disposizioni nazionali applicabili alle imprese di assicurazione nello Stato membro ospitante, cosicché non si può dedurre dai paragrafi 1 e 3 di tale articolo che il legislatore dell’Unione abbia inteso limitare l’ambito di applicazione della procedura di cooperazione tra le autorità di controllo, prevista da detto articolo, alle sole ipotesi di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva solvibilità II. 52 Occorre poi rilevare che la stessa formulazione generale si ritrova nelle altre versioni linguistiche dell’articolo 155 di tale direttiva e, in particolare, per quanto riguarda il paragrafo 1 di tale articolo, in quelle in lingua spagnola («las disposiciones legales de este Estado miembro que le sean aplicables»), in lingua tedesca («in diesem Mitgliedstaat für das Versicherungsunternehmen geltenden Vorschriften»), in lingua inglese («the legal provisions applicable to it in that [OSCURATO:PERSONA]»), in lingua italiana («le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili»), in lingua lituana («jai toje valstybėje narėje taikomų teisinių nuostatų»), in lingua finlandese («tässä jäsenvaltiossa siihen sovellettavia säännöksiä») e in lingua svedese («de rättsregler som är tillämpliga på företaget i denna medlemsstat»). 53 Tale interpretazione letterale è corroborata sia dal contesto in cui si inserisce l’articolo 155 di tale direttiva sia dagli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui tale disposizione fa parte. 54 Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce detta disposizione, occorre osservare, in primo luogo, che essa fa parte del capo VIII, intitolato «Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi», del titolo I della direttiva solvibilità II. Tale capo contiene le disposizioni che disciplinano specificamente le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 55 Tuttavia, l’esercizio delle attività assicurative in forza della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi è menzionato anche all’articolo 30 della direttiva solvibilità II, che figura nel capo III, intitolato «Autorità di vigilanza e disposizioni generali», del titolo I di tale direttiva. Il paragrafo 1 di tale articolo dispone che la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate mediante succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine. Peraltro, il paragrafo 3 del suddetto articolo precisa che, se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa, le quali verificano che l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti in tale direttiva. 56 In tali circostanze; si deve constatare che, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 44 delle sue conclusioni, l’articolo 30, paragrafi 1 e 3, e l’articolo 155 della direttiva solvibilità II hanno lo stesso oggetto, che consiste nel definire i poteri e gli obblighi rispettivi di ciascuna delle autorità di vigilanza interessate in caso di attività transfrontaliera in materia assicurativa, il che consente di ritenere che tali disposizioni debbano avere ambiti di applicazione distinti, altrimenti uno stesso atto giuridico conterrebbe disposizioni che disciplinano la stessa questione in modo diverso. Orbene, risulta esplicitamente dall’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II che tale articolo si applica solo alla «vigilanza finanziaria» delle imprese di assicurazione, che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine, il che implica che l’articolo 155 abbia un ambito di applicazione più ampio. 57 Occorre poi rilevare che, sebbene l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II stabilisca il principio secondo cui la vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine, l’articolo 29, paragrafo 1, enuncia, in termini generali, che la vigilanza di tali imprese include la verifica continua del corretto funzionamento dell’attività di assicurazione. Inoltre, l’articolo 144, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale direttiva consente all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di revocare l’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non solo quando l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione, ma anche quando viene gravemente meno agli obblighi ad essa incombenti «in virtù della normativa ad essa applicabile». 58 Da tali disposizioni risulta, da un lato, che detta direttiva fa così prevalere il principio del controllo delle imprese di assicurazione da parte dello Stato membro d’origine, come la Corte ha già dichiarato per quanto riguarda la direttiva 92/49, alla quale è succeduta la direttiva solvibilità II (sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 52 ). Dall’altro lato, l’interpretazione estensiva dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva solvibilità II, che postula la formulazione in termini generali di tale disposizione, porta a riconoscere alle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine non solo una competenza esclusiva a garantire il controllo finanziario delle imprese di assicurazione, ma anche una competenza, esercitata congiuntamente con le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, al fine di garantire più ampiamente, come prevede detta disposizione, la vigilanza sul corretto funzionamento dell’attività di assicurazione o di riassicurazione. 59 Per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva solvibilità II, dai considerando 2 e 11 di tale direttiva risulta che essa mira a facilitare l’accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione nonché il loro esercizio, istituendo nel contempo un quadro giuridico destinato a consentire alle imprese di assicurazione autorizzate nel loro Stato membro d’origine di esercitare le loro attività in tutto il mercato interno mediante lo stabilimento di succursali o mediante prestazione di servizi. 60 Inoltre, la direttiva solvibilità II mira, come risulta dai suoi considerando 14 e 16, a garantire un’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari, la quale, come precisato da quest’ultimo considerando, costituisce addirittura l’«obiettivo principale» della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione, dal momento che la stabilità finanziaria nonché la stabilità e l’equità dei mercati costituiscono altri obiettivi che devono parimenti essere presi in considerazione, «senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale». L’importanza di tale obiettivo è, del resto, confermata dall’articolo 27 di tale direttiva, che erige la tutela dei contraenti e dei beneficiari a «obiettivo principale» assegnato al controllo delle imprese di assicurazione. 61 Orbene, da un lato, l’obiettivo di facilitare l’accesso alle attività assicurative e l’esercizio di tali attività in tutta l’Unione, sotto il regime della libertà di stabilimento o in quello della libera prestazione di servizi, quale menzionato al punto 599 della presente sentenza, potrebbe essere compromesso se le autorità di controllo dello Stato membro ospitante potessero, allorché constatano la violazione, da parte di un’impresa di assicurazione, della normativa ad essa applicabile, adottare qualsiasi misura contro tale impresa senza il minimo coordinamento con l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine che ha rilasciato la previa autorizzazione che consente, in linea di principio, a detta impresa di esercitare le sue attività in tutta l’Unione. 62 Dall’altro lato, è conforme all’obiettivo di tutela adeguata dei contraenti e dei beneficiari, quale enunciato al punto 60 della presente sentenza, prevedere un meccanismo di cooperazione che consenta all’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine di essere informata nel caso in cui un’impresa di assicurazione che esercita le sue attività nel territorio di tale Stato membro ospitante tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi venga meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della normativa ad essa applicabile. Infatti, quando un’impresa di assicurazione che esercita le sue attività in più [OSCURATO:PERSONA] membri viene gravemente meno ai suoi obblighi, solo l’autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine è autorizzata, in forza dell’articolo 144, paragrafo 1, lettera c), della direttiva solvibilità II, a revocarle l’autorizzazione che le ha rilasciato e, pertanto, a garantire la tutela adeguata dei contraenti e dei beneficiari in tutta l’Unione. 63 Risulta quindi tanto dal tenore letterale dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II quanto dal suo contesto e dagli obiettivi perseguiti da tale direttiva che la nozione di «norme di diritto applicabili [nello Stato membro ospitante]», il cui rispetto può essere verificato dall’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante solo nell’ambito della procedura di cooperazione tra le autorità prevista da tale articolo, non può ricevere un’interpretazione restrittiva, che ne limiti la portata alle sole disposizioni nazionali che traspongono, nell’ordinamento giuridico interno, i requisiti derivanti da tale direttiva. 64 Tale interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione della procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine, prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II, non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza derivante dalla sentenza del 28 aprile 2009, Commissione/Italia ( C‑518/06 , EU:C:2009:270 ). Infatti, sebbene, al punto 115 di tale sentenza, pronunciata nell’ambito di un ricorso per inadempimento, la Corte abbia dichiarato, in vigenza della direttiva 92/49, che il principio del controllo esclusivo da parte dello Stato membro d’origine si estendeva soltanto alla vigilanza finanziaria delle imprese di assicurazione, dal punto 120 di tale sentenza risulta che la Corte ha peraltro constatato, per quanto riguarda l’articolo 40 di tale direttiva, le cui disposizioni sono state riprese in termini ampiamente identici all’articolo 155 della direttiva solvibilità II, che la Commissione non aveva contestato alla Repubblica italiana di aver violato gli obblighi enunciati ai paragrafi da 3 a 5 di tale articolo 40. La Corte ha pertanto ritenuto di non essere tenuta a pronunciarsi sull’ambito di applicazione di tali disposizioni per statuire sul ricorso per inadempimento. Inoltre, al medesimo punto 120 di detta sentenza, essa ha constatato, ad abundantiam , che l’articolo 40, paragrafo 7, di detta direttiva confermava il potere dello Stato membro ospitante di sanzionare le infrazioni commesse sul suo territorio. 65 Ne consegue che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in linea di principio, a qualsiasi situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constati che un’impresa di assicurazione che ha una succursale o che opera nell’ambito della libera prestazione di servizi nel suo territorio non rispetta gli obblighi ad essa incombenti, anche qualora tali obblighi derivino da disposizioni diverse da quelle di tale direttiva, a meno che, tuttavia, un’altra disposizione del diritto dell’Unione non deroghi espressamente alle regole di ripartizione delle competenze e di cooperazione tra le autorità competenti previste da tale articolo. 66 Poiché il giudice del rinvio si interroga sull’interpretazione di detto articolo nel contesto della violazione, da parte di un’impresa di assicurazione, delle disposizioni del regolamento n. 1286/2014 e di quelle adottate in forza della direttiva 2016/97, occorre verificare se tale regolamento e tale direttiva contengano disposizioni che derogano espressamente all’articolo 155 della direttiva solvibilità II. 67 Per quanto riguarda, anzitutto, il regolamento n. 1286/2014, la Commissione ha sostenuto, in udienza, che esso derogava all’applicazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II. A sostegno di tale tesi, essa ha fatto valere che il considerando 24 di tale regolamento enuncia che l’autorità competente dello Stato membro in cui è commercializzato il PRIIP dovrebbe essere responsabile del controllo della commercializzazione di tale prodotto. 68 Tuttavia, occorre constatare, da un lato, che il contenuto del considerando 24 del regolamento n. 1286/2014 non è stato ripreso in nessuna delle disposizioni di tale regolamento, cosicché da tale considerando non si può dedurre alcuna intenzione del legislatore dell’Unione di derogare all’applicazione dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II. In ogni caso va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, anche se il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisare il contenuto delle disposizioni di tale atto e fornisce elementi di interpretazione che possono chiarire la volontà del suo autore, esso non ha valore giuridico vincolante e non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi, o per interpretare tali disposizioni in un senso contrario al loro tenore letterale (sentenza del 21 marzo 2024, LEA, C‑10/22 , EU:T:2024:254 , punto 51 e giurisprudenza citata). 69 D’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 1286/2014 dispone espressamente che quando gli ideatori di PRIIP soggetti a tale regolamento sono soggetti anche alla direttiva solvibilità II, si applicano sia il suddetto regolamento che tale direttiva. Orbene, il regolamento n. 1286/2014 non contiene alcuna disposizione che deroghi espressamente a tale principio di applicazione cumulativa per quanto riguarda l’articolo 155 della direttiva solvibilità II. A tal riguardo, è giocoforza constatare che l’articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento si limita a indicare che, «[f]atti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri di prevedere e imporre sanzioni penali», gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono stabilire norme che definiscano sanzioni e misure amministrative adeguate applicabili alle situazioni che costituiscono una violazione di detto regolamento. Inoltre, l’articolo 23 del regolamento n. 1286/2014 prevede diverse modalità di esercizio, da parte delle autorità competenti, dei poteri sanzionatori definiti all’articolo 24 di tale regolamento, senza riguardare specificamente l’esercizio delle attività di commercializzazione dei prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati in regime di libera prestazione di servizi o in quello della libertà di stabilimento e, in ogni caso, prevedendo specificamente la possibilità di una cooperazione tra le autorità competenti. 70 Per quanto riguarda, poi, la direttiva 2016/97, occorre constatare che il capo III di tale direttiva contiene disposizioni che determinano le condizioni di esercizio delle attività di intermediazione in regime di libera prestazione di servizi e in regime di libertà di stabilimento. Tra tali disposizioni, gli articoli 5, 7 e 8 di detta direttiva definiscono le competenze, i poteri e gli obblighi rispettivi delle autorità competenti dello Stato membro ospitante e delle autorità competenti dello Stato membro d’origine qualora sia constatata una violazione degli obblighi previsti dalla medesima direttiva. Tuttavia, le disposizioni di tale capo si applicano solo agli intermediari assicurativi o riassicurativi o agli intermediari assicurativi a titolo accessorio, ad esclusione delle imprese di assicurazione, le quali restano quindi soggette, in assenza di deroga espressa, alle disposizioni della direttiva solvibilità II e, in particolare, a quelle dell’articolo 155 di tale direttiva, anche quando esercitano attività di distribuzione assicurativa, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2016/97. 71 In tale contesto, la mancata applicazione della procedura di cooperazione prevista all’articolo 155 della direttiva solvibilità II in caso di inadempimento da parte di un’impresa di assicurazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 2016/97 avrebbe la conseguenza di dispensare tali autorità da qualsiasi obbligo di cooperazione nel caso del controllo delle attività di distribuzione assicurativa esercitate da un’impresa di assicurazione, sebbene tali autorità siano tenute a un siffatto obbligo quando controllano le attività degli intermediari assicurativi, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, di detta direttiva. Una siffatta differenza nelle modalità di controllo delle attività di distribuzione assicurativa non appare conforme agli obiettivi di parità di trattamento tra operatori e di tutela dei consumatori, indipendentemente dal canale di distribuzione, enunciati ai considerando 5, 6 e 8 della direttiva 2016/97, né all’obiettivo generale di stretta cooperazione e di ripartizione della responsabilità tra le autorità competenti, quale descritto ai suoi considerando 21 e 22. 72 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento n. 1286/2014 o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva 2016/97. Sulla seconda questione 73 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 155 della direttiva solvibilità II debba essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono tenute a osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi. 74 Con tale questione, il giudice del rinvio cerca di stabilire se l’applicazione di sanzioni amministrative finanziarie, come quelle inflitte nel procedimento principale dalla [OSCURATO:PERSONA] nazionale ceca alla [OSCURATO:PERSONA] per violazioni del regolamento n. 1286/2014 e delle disposizioni nazionali adottate in forza della direttiva 2016/97, sia subordinata alla previa attuazione della procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 155 della direttiva solvibilità II, o se tali sanzioni possano essere imposte direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 75 Al fine di rispondere a tale questione, occorre interpretare l’espressione «[i] paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri», che figura in tale articolo 155, paragrafo 5, pur constatando che tale formulazione è identica a quella con cui inizia il paragrafo 4 di detto articolo. Nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49, i cui termini sono stati ripresi all’articolo 155, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, la Corte ha dichiarato che tale formula doveva essere intesa come una deroga alla procedura ordinaria prevista da tale articolo 40, paragrafi 4 e 5, che esonera lo Stato membro della prestazione di servizi di cui trattasi dall’obbligo di informare le autorità competenti dello Stato membro di origine e di comunicare loro la propria intenzione di adottare misure appropriate (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 47 ). Sebbene il potere riconosciuto agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II non possa essere confuso con quello conferito loro dal paragrafo 4 del medesimo articolo nei soli casi di urgenza, non vi è alcuna ragione per interpretare in modo diverso queste due disposizioni che iniziano con una formula identica. Pertanto, si deve ritenere che l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II deroghi alla procedura ordinaria di cui a tale articolo 155, paragrafi da 1 a 3, in quanto esonera le autorità competenti dello Stato membro ospitante, quando impongono sanzioni per le infrazioni commesse nel loro territorio, dall’obbligo di informare le autorità dello Stato membro d’origine e, in caso di inerzia di queste ultime o di inadeguatezza delle misure adottate, da quello di comunicare loro l’intenzione di adottare le misure appropriate. 76 L’interpretazione contraria suggerita dalla Commissione, secondo la quale l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II non costituisce una deroga alla procedura di cooperazione, ma si limita a confermare il potere degli [OSCURATO:PERSONA] membri, senza distinzione tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro d’origine, di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul loro territorio a condizione di rispettare la procedura di cooperazione di cui a tale articolo 155, paragrafi da 1 a 3, avrebbe l’effetto di privare di qualsiasi portata normativa le disposizioni di tale articolo 155, paragrafo 5. Se il legislatore dell’Unione avesse inteso subordinare la facoltà per lo Stato membro ospitante di infliggere sanzioni a un’impresa di assicurazione inadempiente al rispetto di tale procedura, avrebbe potuto prevederlo espressamente, menzionando, al suddetto articolo 155, paragrafo 5, che i paragrafi da 1 a 3 di tale articolo si applicano anche quando lo Stato membro ospitante esercita il suo potere di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul suo territorio. 77 Peraltro, nei limiti in cui la procedura prevista all’articolo 155, paragrafi da 1 a 3, di tale direttiva è avviata su iniziativa delle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante in caso di inadempimento, da parte di un’impresa di assicurazione, degli obblighi applicabili in tale Stato membro, essa non può avere lo scopo di disciplinare l’esercizio, da parte dello Stato membro d’origine, dei suoi poteri sanzionatori nei confronti di un’impresa di assicurazione che contravvenga agli obblighi ad esso incombenti in tale Stato membro. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’articolo 155, paragrafo 5, di detta direttiva non può riguardare i poteri sanzionatori dello Stato membro d’origine. 78 Di conseguenza, occorre interpretare l’articolo 155, paragrafo 5, della direttiva solvibilità II nel senso che tale disposizione consente allo Stato membro ospitante di imporre sanzioni per le infrazioni commesse sul suo territorio senza che sia necessario esperire preventivamente la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 di detto articolo. 79 Tale interpretazione è confermata dall’articolo 155, paragrafo 6, di tale direttiva, il quale prevede la possibilità per le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato di applicare le sanzioni amministrative nazionali nei confronti dello stabilimento di cui dispone l’impresa di assicurazione in tale Stato membro o dei beni che essa possiede in tale Stato membro. 80 Tuttavia, l’articolo 155, paragrafo 5, della suddetta direttiva non può essere interpretato nel senso che esso consente allo Stato membro ospitante di derogare alla competenza esclusiva dello Stato membro di origine per pronunciarsi sul rispetto, da parte di un’impresa assicurativa, delle condizioni di autorizzazione il cui controllo rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine (v., in tal senso, sentenza del 27 aprile 2017, Onix Asigurări, C‑559/15 , EU:C:2017:316 , punto 49 ). 81 Ne consegue, da un lato, che la deroga sancita da detto articolo deve essere interpretata nel senso che essa non può applicarsi agli inadempimenti di un’impresa di assicurazione relativi alle condizioni di autorizzazione, la cui sanzione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d’origine. 82 Dall’altro lato, se è vero che dall’articolo 155, paragrafo 7, della direttiva solvibilità II risulta che una misura adottata in applicazione, in particolare, di tale articolo, paragrafi 5 e 6, può comportare restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa, ciò non toglie che la competenza esclusiva dello Stato membro d’origine a concedere o revocare l’autorizzazione implica che le sanzioni imposte dallo Stato membro ospitante a un’impresa di assicurazione non possono avere la stessa portata di una revoca dell’autorizzazione in tale Stato membro. Ne consegue che tali misure non possono avere per oggetto o per effetto di privare l’impresa di assicurazione interessata di qualsiasi diritto di esercitare la sua attività nel territorio di detto Stato membro. 83 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 155 della direttiva solvibilità II deve essere interpretato nel senso che le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro. Sulle spese 84 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara: 1) L’articolo 155 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), deve essere interpretato nel senso che: la procedura di cooperazione tra l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e quella dello Stato membro d’origine prevista da tale articolo si applica a una situazione in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante constata che un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività sul suo territorio o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi non rispetta gli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, o delle disposizioni nazionali che recepiscono nell’ordinamento giuridico di tale Stato membro la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa. 2) L’articolo 155 della direttiva 2009/138 deve essere interpretato nel senso che: le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante non sono tenute ad osservare la procedura prevista ai paragrafi da 1 a 3 di tale articolo quando impongono, in applicazione dei paragrafi 5 e 6 di detto articolo, sanzioni a un’impresa di assicurazione che esercita la propria attività nel territorio di tale Stato membro o tramite una succursale o nell’ambito della libera prestazione di servizi, purché le sanzioni adottate da detto Stato nei confronti di tale impresa di assicurazione non mirino a reprimere il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione e tali sanzioni non abbiano né per oggetto né per effetto di privare la suddetta impresa di assicurazione del suo diritto di esercitare la sua attività sul territorio di tale stesso Stato membro. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il ceco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1286/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris