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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32459/2022

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5826/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Colli della Farnesina, 144, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso d all’[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA , [OSCURATO:PERSONA] n.5918/19, depositata il 05 / 0 7 /201 9 .

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione (in qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a) ricorre con due motivi, nei confronti del soloLuigi [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Campania, pronunciandosi sugli appelli proposti sia dalla medesima che dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello della prima e rigettato quello della seconda.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, nei confronti della sola società di riscossione, l’avviso d’intimazione con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di quanto dovuto, in ragione di pregresso avviso di accertamento, a titolo di iva,irap ed irpef, per l’anno d’imposta 2007, stante la contestazione di ricavi non dichiarati.

A fondamento del ricorso deduceva che l’avviso era illegittimo in quanto l’importo di cui al medesimo era stato ridotto a seguito della sentenza n. 116/2014 resa dalla stessa c.t.p. sicchésarebbe stato necessario emettere altro avviso; che l’atto non era motivato né sottoscritto eche non conteneva indicazione del termine per opporvisi.

3. La C.t.p., ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio aveva decurtato la pretesa in misura solo «minimale» in spregio di quanto statuito con separata sentenza.

La C.t.r. riteneva invalida la costituzione dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in quanto avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto la sentenza 1116/2014 era stata riformata in appello con ulteriore rideterminazione degli importi.

4. Con successiva memoria il contribuente, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non aveva, a propria volta, impugnato la medesima sentenza di rigetto del suo appello, che pertanto sul punto era passata in giudicato, ha dedotto il venir meno di ogni interesse in capo all’Ente di riscossione.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 4-noviesd.l. 30 aprile.2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la sua costituzione in secondo grado.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546.

La ricorrente, in via subordinata, censura la se ntenza impugnata per non aver invitato la parte a regolarizzare la costituzione.

3. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al contribuente.

Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 14/04/2022, n. 12178, Cass. 30/10/2018, n. 27616).

La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5826/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - RISCOSSIONE , in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via dei Colli della Farnesina, 144, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso d all’[OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA , [OSCURATO:PERSONA] n.5918/19, depositata il 05 / 0 7 /201 9 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione (in qualità di successore di [OSCURATO:PERSONA] di riscossione s.p.a) ricorre con due motivi, nei confronti del soloLuigi [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. della Campania, pronunciandosi sugli appelli proposti sia dalla medesima che dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente, ha dichiarato inammissibile l’appello della prima e rigettato quello della seconda. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, nei confronti della sola società di riscossione, l’avviso d’intimazione con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di quanto dovuto, in ragione di pregresso avviso di accertamento, a titolo di iva,irap ed irpef, per l’anno d’imposta 2007, stante la contestazione di ricavi non dichiarati. A fondamento del ricorso deduceva che l’avviso era illegittimo in quanto l’importo di cui al medesimo era stato ridotto a seguito della sentenza n. 116/2014 resa dalla stessa c.t.p. sicchésarebbe stato necessario emettere altro avviso; che l’atto non era motivato né sottoscritto eche non conteneva indicazione del termine per opporvisi. 3. La C.t.p., ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio aveva decurtato la pretesa in misura solo «minimale» in spregio di quanto statuito con separata sentenza. La C.t.r. riteneva invalida la costituzione dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] in quanto avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro e Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 riteneva infondato l’appello dell’Agenzia delle Entrate in quanto la sentenza 1116/2014 era stata riformata in appello con ulteriore rideterminazione degli importi. 4. Con successiva memoria il contribuente, sul presupposto che l’Agenzia delle Entrate non aveva, a propria volta, impugnato la medesima sentenza di rigetto del suo appello, che pertanto sul punto era passata in giudicato, ha dedotto il venir meno di ogni interesse in capo all’Ente di riscossione. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, 14, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; dell’art. 4-noviesd.l. 30 aprile.2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la sua costituzione in secondo grado. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 18, commi 3 e 4, d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. La ricorrente, in via subordinata, censura la se ntenza impugnata per non aver invitato la parte a regolarizzare la costituzione. 3. Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al contribuente. Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l'inscindibilità delle cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 14/04/2022, n. 12178, Cass. 30/10/2018, n. 27616). La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l'integrazione del contraddittori
Sentenza Cassazione n. 32459/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris