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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2025

Cassazione n. 37392/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso diTittoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/04/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 23 gennaio 2020 del Tribunale di Rieti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi G) e I), art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché estinti per prescrizione, e ha confermato nel resto l’accertamento di responsabilità per i reati dei capi H) e J), consistenti entrambi nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, lasciando la medesima pena.

2. Il ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei reati di cui al capo H), commesso il 17 giugno 2014, e di cui al capo J), commesso il 27 febbraio 2015.

Formula di seguito tre motivi di ricorso per cassazione.

Eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato del capo J), perché il minimo edittale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era di sei mesi di reclusione e non di un anno e sei mesi; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza di motivazione della pena superiore a quella stabilita nella sentenza di primo grado per il reato satellite di cui al capo H); con il terzo, la violazione di legge in ordine alla conferma della confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi G) e I), ma ha confermato la pena originariamente irrogata dal Tribunale, sul presupposto che il reato più grave del capo J) prevedesse un minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione e che l’aumento per la continuazione per il reato del capo H) potesse essere quantificato in mesi sei di reclusione.

Il calcolo della pena è errato.

Il reato del capo J), consistente nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta essere stato commesso il 27 febbraio 2015.

La pena prevista per tale reato fino al 21 ottobre 2015 è stata da sei mesi a cinque anni di reclusione.

Pertanto, risulta immotivata l’indicazione di una pena di un anno e sei mesi di reclusione per tale reato.

Inoltre, viola il divieto di trattamento sanzionatorio peggiorativo la previsione di un aumento di sei mesi di reclusione per il reato in continuazione del capo H), avendo stabilito il primo Giudice un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione.

L’accoglimento delle prime due doglianze imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, con assorbimento del terzo motivo sulla confisca, ma tale epilogo decisorio è precluso dalla sopravvenuta prescrizione dei reati, maturata rispettivamente al 17 giugno 2024 (capo H) e al 27 febbraio 2025 (capo J).

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione.

Revoca la confisca per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso diTittoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 26/04/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoriadel Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 26aprile 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 23 gennaio 2020 del Tribunale di Rieti, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui ai capi G) e I), art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, perché estinti per prescrizione, e ha confermato nel resto l’accertamento di responsabilità per i reati dei capi H) e J), consistenti entrambi nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, lasciando la medesima pena. 2. Il ricorrente eccepisce preliminarmente la prescrizione dei reati di cui al capo H), commesso il 17 giugno 2014, e di cui al capo J), commesso il 27 febbraio 2015. Formula di seguito tre motivi di ricorso per cassazione. Eccepisce, con il primo motivo, la violazione di legge in ordine alla determinazione della pena per il reato del capo J), perché il minimo edittale previsto dall’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 era di sei mesi di reclusione e non di un anno e sei mesi; con il secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione per mancanza di motivazione della pena superiore a quella stabilita nella sentenza di primo grado per il reato satellite di cui al capo H); con il terzo, la violazione di legge in ordine alla conferma della confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale ha dichiarato prescritti i reati di cui ai capi G) e I), ma ha confermato la pena originariamente irrogata dal Tribunale, sul presupposto che il reato più grave del capo J) prevedesse un minimo edittale di un anno e sei mesi di reclusione e che l’aumento per la continuazione per il reato del capo H) potesse essere quantificato in mesi sei di reclusione. Il calcolo della pena è errato. Il reato del capo J), consistente nella violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, risulta essere stato commesso il 27 febbraio 2015. La pena prevista per tale reato fino al 21 ottobre 2015 è stata da sei mesi a cinque anni di reclusione. Pertanto, risulta immotivata l’indicazione di una pena di un anno e sei mesi di reclusione per tale reato. Inoltre, viola il divieto di trattamento sanzionatorio peggiorativo la previsione di un aumento di sei mesi di reclusione per il reato in continuazione del capo H), avendo stabilito il primo Giudice un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione. L’accoglimento delle prime due doglianze imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena, con assorbimento del terzo motivo sulla confisca, ma tale epilogo decisorio è precluso dalla sopravvenuta prescrizione dei reati, maturata rispettivamente al 17 giugno 2024 (capo H) e al 27 febbraio 2025 (capo J). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i residui reati sono estinti per prescrizione. Revoca la confisca per