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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 46568/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CAPOBIANCO Silvio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CAPOBIANCO Cosimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce del 09/03/2022, con la quale gli stessi erano stato sottoposti alla misura, il primo, della custodia cautelare in carcere e, il secondo, degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione di estorsione aggravata in concorso, in qualità di esecutori materiali della condotta da altri commissionata, in danno di soggetti costretti a consegnare una somma di denaro percepita a titolo di indennizzo assicurativo per un sinistro mai verificatosi.

2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli indagati, con un unico atto, sulla base di sei motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. per la mancanza di autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare da parte del gip, questione in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato; - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen. e agli artt. 192, 271, 273 comma 1 bis cod. proc. pen. per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato al capo 41), per l'assenza, in particolare, di minacce costrittive e dell'altrui danno, tale non potendosi ritenere la condotta consistita nel far leva sulla caratura criminale di un congiunto, [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per associazione mafiosa, e dello stesso Silvio, compromesso da precedenti penali, in assenza della prospettiva, ancorché implicita, di subire un grave pregiudizio, come confermato dagli esiti delle intercettazioni ambientali (l'esatta ricostruzione della vicenda consentiva di rilevare altresì come la persona offesa non avesse subito alcun danno patrimoniale); - vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 comma 1 bis, 393 e 629 cod. pen. per l'omessa riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che i ricorrenti avevano agito su mandato di [OSCURATO:PERSONA], per esigere somme a costui dovute dalla persona offesa a titolo di spese legali ed anticipazioni per spese mediche; - vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate (artt. 61 n. 2 e 628 comma terzo cod. pen.), in quanto la prima (aggravante teleologica) non si giustificava a fronte dell'unico capo di incolpazione provvisoria e le altre non trovavano riscontro nella dinamica dell'azione delittuosa, caratterizzata da momenti differenti di interlocuzione con la persona offesa, senza la contestuale presenza di più persone nel luogo in cui si realizzava la minaccia ed appostamento in prossimità della banca dove erano stati posti all'incasso gli assegni; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto cod. perì. e 444 e 445 cod. proc. pen, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovendosi ritenere ingiustificata la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base delle risultanze del casellario giudiziale e della mancata precedente dichiarazione in sentenza di recidivo;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per la non attualità ed episodicità del fatto, risalente nel tempo, all'anno 2019, senza ulteriori rilievi, nonostante la prosecuzione delle indagini. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi.

2. Con il primo motivo si sostiene l'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip.

Trattasi di censura generica, non avendo allegato lricorrente documentazione in grado di dimostrare che l'ordinanza del Gip abbia omesso la disamina critica del risultato dell'attività investigativa.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cass. sez. 1, sent. n. 46447 del 16/10/2019 - dep. 15/11/2019 - Rv. 277496).

3. Il motivo attinente alla denunciata carenza dei gravi indizi di colpevolezza si fonda su una ricostruzione della vicenda fattuale complessiva divergente da quella adottata dai giudici della cautela sulla scorta degli esiti investigativi, da cui emerge che l'intervento dei Capobianco ha avuto lo scopo di costringere [OSCURATO:PERSONA] ed altri suoi familiari, nonché [OSCURATO:PERSONA], a rinunciare agli assegni emessi da Unicredit per sinistri mai avvenuti e dunque ad accettare le richieste di spartizione dei profitti illeciti della frode assicurativa già commessa.

A nulla rileva che l'accordo spartitorio fosse stato già concluso, posto che certamente non era stato eseguito, e proprio per questo aveva reso necessario l'intervento dei Capobianco ai quali nell'ipotesi accusatoria sarebbe comunque spettato un compenso in denaro, oltre che l'accrescimento del proprio "prestigio criminale".

Quanto alla minaccia, la motivazione ha chiarito in termini plausibili le ragioni per le quali essa deve ritenersi sussistente e le modalità attraverso cui si è estrinsecata, essendo gli indagati esponenti di una famiglia nota in ambiente mafioso. 3.1 Sul punto è opportuno precisare le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez.

Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828).

Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez.

F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698.

4. Circa il terzo motivo di ricorso, è consolidato l'orientamento secondo cui si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti (Cass. sez. 2, sent. n. 12982 del 16/02/2006 - dep. 12/04/2006 - Rv. 234117; Cass. sez. un. sent. n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 280027); finalità contestata ad entrambi i ricorrenti.

5. Manifestamente infondati anche i rilievi sulla contestazione delle aggravanti.

Quanto all'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 0, n. 3 quater cod. pen., non si giustifica l'esegesi riduttiva della disposizione, applicabile, secondo la difesa, solo nel caso in cui il reo si "apposti" in prossimità di banche o uffici postali, e non quando, come nel caso in esame, la presenza degli indagati alla fase della negoziazione dei titoli in banca sia finalizzata a rendere certa la riscossione dei contanti e immediato l'impossessamento.Riguardo all'aggravante delle persone riunite, risulta che in una fase della condotta estorsiva gli indagati erano simultaneamente presenti presso [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per costringerlo a rispettare i patti a suo tempo raggiunti con il Galiano per consegnare l'intera somma che sarebbe stata incassata attraverso il cambio degli assegni, con la conseguenza che sussiste la contestualità richiesta dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

6. Sostiene inoltre la difesa che la recidiva reiterata sarebbe stata erroneamente contestata perché l'indagato non è mai stato dichiarato recidivo e non sono trascorsi oltre cinque anni dalla pronuncia di patteggiamento, con conseguente estinzione del reato.

La censura è manifestamente infondata, posto che nella presente fase cautelare l'incontestata esistenza di precedenti condanne rileva al solo scopo di delineare la personalità dell'indagato, finalità alla quale - come ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale - potrebbe in astratto concorrere persino la presenza di esposti o denunce (in tal senso Cass. sez. 6, sent. n. 6274 del 27/01/2016 - dep. 15/02/2016 - Rv. 265961 secondo cui ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c c.p.p., sono utilizzabili le denunce all'[OSCURATO:PERSONA] per fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario).

7. L'ultimo motivo attiene alle esigenze cautelari e risulta anch'esso manifestamente infondato.

L'ordinanza impugnata ha infatti congruamente motivato (pag. 15) l'esistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato da parte dei due indagati, la cui condotta delittuosa è stata ritenuta sintomatica di come, nell'ambiente frequentato dai ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]), per risolvere i conflitti si faccia ricorso alla forza di intimidazione della famiglia Capobianco, della quale gli stessi sono esponenti di riferimento.

Sono state ritenute quindi prevalenti - rispetto alla (relativa) distanza temporale dei fatti - le modalità spregiudicate della condotta tenuta ed il rischio attuale di recidiva, in un contesto inquinato dalla criminalità organizzata, dosandosi diversamente la scelta della misura in ragione del diverso spessore criminale degli indagati, desumibile dall'analisi della loro personalità.

Trattasi di motivazione non irragionevole che non appare confliggere con i principi affermati da codesta Corte secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo non consiste nell'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tengano conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Cass. sez. 3, sent. n. 9041 del 15/02/2022 - dep. 17/03/2022 - Rv. 282891; Cass. sez. 5, sent. n. 12869 del 20/01/2022 - dep. 05/04/2022 - Rv. 282991).

8. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo

94. P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • CAPOBIANCO Silvio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CAPOBIANCO Cosimo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Trib. [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, trattati con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla requisitoria e chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma per delega orale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brindisi, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lecce rigettava le istanze di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce del 09/03/2022, con la quale gli stessi erano stato sottoposti alla misura, il primo, della custodia cautelare in carcere e, il secondo, degli arresti domiciliari, in relazione all'incolpazione di estorsione aggravata in concorso, in qualità di esecutori materiali della condotta da altri commissionata, in danno di soggetti costretti a consegnare una somma di denaro percepita a titolo di indennizzo assicurativo per un sinistro mai verificatosi. 2. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli indagati, con un unico atto, sulla base di sei motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 292 cod. proc. pen. per la mancanza di autonoma valutazione della richiesta di misura cautelare da parte del gip, questione in ordine alla quale il tribunale non si era pronunciato; - violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 629 cod. pen. e agli artt. 192, 271, 273 comma 1 bis cod. proc. pen. per l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione contestato al capo 41), per l'assenza, in particolare, di minacce costrittive e dell'altrui danno, tale non potendosi ritenere la condotta consistita nel far leva sulla caratura criminale di un congiunto, [OSCURATO:PERSONA], soggetto condannato per associazione mafiosa, e dello stesso Silvio, compromesso da precedenti penali, in assenza della prospettiva, ancorché implicita, di subire un grave pregiudizio, come confermato dagli esiti delle intercettazioni ambientali (l'esatta ricostruzione della vicenda consentiva di rilevare altresì come la persona offesa non avesse subito alcun danno patrimoniale); - vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273 comma 1 bis, 393 e 629 cod. pen. per l'omessa riqualificazione della condotta in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, posto che i ricorrenti avevano agito su mandato di [OSCURATO:PERSONA], per esigere somme a costui dovute dalla persona offesa a titolo di spese legali ed anticipazioni per spese mediche; - vizio di motivazione in relazione alle aggravanti contestate (artt. 61 n. 2 e 628 comma terzo cod. pen.), in quanto la prima (aggravante teleologica) non si giustificava a fronte dell'unico capo di incolpazione provvisoria e le altre non trovavano riscontro nella dinamica dell'azione delittuosa, caratterizzata da momenti differenti di interlocuzione con la persona offesa, senza la contestuale presenza di più persone nel luogo in cui si realizzava la minaccia ed appostamento in prossimità della banca dove erano stati posti all'incasso gli assegni; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99, comma quarto cod. perì. e 444 e 445 cod. proc. pen, circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA] dovendosi ritenere ingiustificata la contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale sulla base delle risultanze del casellario giudiziale e della mancata precedente dichiarazione in sentenza di recidivo;- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. per la non attualità ed episodicità del fatto, risalente nel tempo, all'anno 2019, senza ulteriori rilievi, nonostante la prosecuzione delle indagini. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. 2. Con il primo motivo si sostiene l'assenza di autonoma valutazione da parte del Gip. Trattasi di censura generica, non avendo allegato lricorrente documentazione in grado di dimostrare che l'ordinanza del Gip abbia omesso la disamina critica del risultato dell'attività investigativa. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Cass. sez. 1, sent. n. 46447 del 16/10/2019 - dep. 15/11/2019 - Rv. 277496). 3. Il motivo attinente alla denunciata carenza dei gravi indizi di colpevolezza si fonda su una ricostruzione della vicenda fattuale complessiva divergente da quella adottata dai giudici della cautela sulla scorta degli esiti investigativi, da cui emerge che l'intervento dei Capobianco ha avuto lo scopo di costringere [OSCURATO:PERSONA] ed altri suoi familiari, nonché [OSCURATO:PERSONA], a rinunciare agli assegni emessi da Unicredit per sinistri mai avvenuti e dunque ad accettare le richieste di spartizione dei profitti illeciti della frode assicurativa già commessa. A nulla rileva che l'accordo spartitorio fosse stato già concluso, posto che certamente non era stato eseguito, e proprio per questo aveva reso necessario l'intervento dei Capobianco ai quali nell'ipotesi accusatoria sarebbe comunque spettato un compenso in denaro, oltre che l'accrescimento del proprio "prestigio criminale". Quanto alla minaccia, la motivazione ha chiarito in termini plausibili le ragioni per le quali essa deve ritenersi sussistente e le modalità attraverso cui si è estrinsecata, essendo gli indagati esponenti di una famiglia nota in ambiente mafioso. 3.1 Sul punto è opportuno precisare le Sezioni Unite hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. sent. n. 11 del 22/03/2000 - dep. 02/05/2000 - Rv. 215828). Ne consegue che: a) l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; b) il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698. 4. Circa il terzo motivo di ricorso, è consolidato l'orientamento secondo cui si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato della esazione del credito, a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sé medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti (Cass. sez. 2, sent. n. 12982 del 16/02/2006 - dep. 12/04/2006 - Rv. 234117; Cass. sez. un. sent. n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020 - Rv. 280027); finalità contestata ad entrambi i ricorrenti. 5. Manifestamente infondati anche i rilievi sulla contestazione delle aggravanti. Quanto all'aggravante di cui all'art. 628 co. 3 0, n. 3 quater cod. pen., non si giustifica l'esegesi riduttiva della disposizione, applicabile, secondo la difesa, solo nel caso in cui il reo si "apposti" in prossimità di banche o uffici postali, e non quando, come nel caso in esame, la presenza degli indagati alla fase della negoziazione dei titoli in banca sia finalizzata a rendere certa la riscossione dei contanti e immediato l'impossessamento.Riguardo all'aggravante delle persone riunite, risulta che in una fase della condotta estorsiva gli indagati erano simultaneamente presenti presso [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] per costringerlo a rispettare i patti a suo tempo raggiunti con il Galiano per consegnare l'intera somma che sarebbe stata incassata attraverso il cambio degli assegni, con la conseguenza che sussiste la contestualità richiesta dalla più recente giurisprudenza di legittimità. 6. Sostiene inoltre la difesa che la recidiva reiterata sarebbe stata erroneamente contestata perché l'indagato non è mai stato dichiarato recidivo e non sono trascorsi oltre cinque anni dalla pronuncia di patteggiamento, con conseguente estinzione del reato. La censura è manifestamente infondata, posto che nella presente fase cautelare l'incontestata esistenza di precedenti condanne rileva al solo scopo di delineare la personalità dell'indagato, finalità alla quale - come ben evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale - potrebbe in astratto concorrere persino la presenza di esposti o denunce (in tal senso Cass. sez. 6, sent. n. 6274 del 27/01/2016 - dep. 15/02/2016 - Rv. 265961 secondo cui ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c c.p.p., sono utilizzabili le denunce all'[OSCURATO:PERSONA] per fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario). 7. L'ultimo motivo attiene alle esigenze cautelari e risulta anch'esso manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata ha infatti congruamente motivato (pag. 15) l'esistenza di un pericolo attuale di reiterazione del reato da parte dei due indagati, la cui condotta delittuosa è stata ritenuta sintomatica di come, nell'ambiente frequentato dai ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]), per risolvere i conflitti si faccia ricorso alla forza di intimidazione della famiglia Capobianco, della quale gli stessi sono esponenti di riferimento. Sono state ritenute quindi prevalenti - rispetto alla (relativa) distanza temporale dei fatti - le modalità spregiudicate della condotta tenuta ed il rischio attuale di recidiva, in un contesto inquinato dalla criminalità organizzata, dosandosi diversamente la scelta della misura in ragione del diverso spessore criminale degli indagati, desumibile dall'analisi della loro personalità. Trattasi di motivazione non irragionevole che non appare confliggere con i principi affermati da codesta Corte secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo non consiste nell'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative che tengano conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Cass. sez. 3, sent. n. 9041 del 15/02/2022 - dep. 17/03/2022 - Rv. 282891; Cass. sez. 5, sent. n. 12869 del 20/01/2022 - dep. 05/04/2022 - Rv. 282991). 8. L'inammissibilità dei ricorsi determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà di [OSCURATO:PERSONA], deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co