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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17162/2022

Testo disponibile della fonte

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tato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di pronuncia di questa Corte di cassazione con rinvio.

La questione oggetto del rinvio atteneva alla violazione dei minimi tariffari del precedente decreto della Corte d’Appello di Perugia.

La Corte d’Appello liquidava il compenso professionale in considerazione della semplicità dell’affare della speditezza del rito camerale e del non particolare pregio dell’attività prestata con la riduzione massima prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta e senza applicare la maggiorazione per il numero delle parti trattandosi di posizione del tutto sovrapponibili, liquidando complessivi euro 915.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso.

4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

5. I ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10704 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10704/2021 Numero sezionale 858/2022 Numero di raccolta generale 17162/2022 Data pubblicazione 26/05/2022

1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c. liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014 e 37 del 2018.

La censura ha ad oggetto l’esclusione della fase istruttoria che doveva essere considerata, essendosi costituito in entrambi i gradi di merito il Ministero, tramite l’Avvocatura l’Avvocatura dello Stato.

Secondo il ricorrente, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, nella fase istruttoria rientra anche l’esame degli scritti e documenti delle parti.

In tale prospettiva la liquidazione di euro 915 per ciascuna delle due fasi di merito è inferiore ai minimi tariffari come stabilito dalla tabella 12 non comprendendo la fase istruttoria. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 - 01) Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Perugia devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria.

L’unico motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedensosi alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), ed applicata la riduzione massima in Ric. 2021 n. 10704 sez.

S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato il 15/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riassumevano il giudizio dinanzi la Corte d'Appello di Perugia a seguito di pronuncia di questa Corte di cassazione con rinvio. La questione oggetto del rinvio atteneva alla violazione dei minimi tariffari del precedente decreto della Corte d’Appello di Perugia. La Corte d’Appello liquidava il compenso professionale in considerazione della semplicità dell’affare della speditezza del rito camerale e del non particolare pregio dell’attività prestata con la riduzione massima prevista dall’articolo 4, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014 con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta e senza applicare la maggiorazione per il numero delle parti trattandosi di posizione del tutto sovrapponibili, liquidando complessivi euro 915. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di un motivo di ricorso. 4. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. 5. I ricorrenti, in prossimità dell’udienza, hanno depositato memoria con la quale hanno insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10704 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 10704/2021 Numero sezionale 858/2022 Numero di raccolta generale 17162/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 1. Il motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c. liquidazione dei compensi ex d.m. n. 55 del 2014 e 37 del 2018. La censura ha ad oggetto l’esclusione della fase istruttoria che doveva essere considerata, essendosi costituito in entrambi i gradi di merito il Ministero, tramite l’Avvocatura l’Avvocatura dello Stato. Secondo il ricorrente, anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, nella fase istruttoria rientra anche l’esame degli scritti e documenti delle parti. In tale prospettiva la liquidazione di euro 915 per ciascuna delle due fasi di merito è inferiore ai minimi tariffari come stabilito dalla tabella 12 non comprendendo la fase istruttoria. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte: In tema di procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, di cui alla l. n. 89 del 2001, ai fini della liquidazione delle spese processuali al difensore compete anche il compenso per la fase istruttoria. (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 38477 del 06/12/2021, Rv. 663222 - 01) Ne consegue che alla liquidazione disposta dalla Corte di Perugia devono aggiungersi € 283,50 per la fase istruttoria. L’unico motivo di ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, provvedensosi alla seguente liquidazione complessiva delle spese del procedimento di equa riparazione tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), ed applicata la riduzione massima in Ric. 2021 n. 10704 sez. S2 - ud. 26/04/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5
Decreto Cassazione n. 17162/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris