CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022
Cassazione n. 09134/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trento, con sentenza in data 16 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 13 ottobre 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. rilevato che i primi due motivi del ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono tesi a sollecitare una rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità, in relazione a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Collegio del merito, che a pagina 5 della sentenza impugnata ha sottolineato come l'attivazione della carta, su cui la persona offesa ha versato la somma, certamente realizzata con il documento d'identità dell'imputato, era un elemento di per sé idoneo a far ritenere il coinvolgimento di quest'ultimo, quantomeno a titolo di concorso, nei raggiri ai danni della vittima, indotta in errore sulle operazioni da effettuare, al fine di conseguire un ingiusto profitto; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego delle attenuanti generiche, è privo di specificità a fronte delle argomentazioni della sentenza impugnata, che, nell'affermare che difettavano elementi positivamente valorizzabili, ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 4, n. 32872 de1118/6/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610- 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P