CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 13673/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deduce l'eccessività della pena è manifestamente infondato e costituisce mera riproposizione di analogo motivo cui la Corte ha fornito adeguata risposta allorché ha valorizzato, come tra l'altro effettuato dal primo giudice, i presupposti di cui all'art.133 cod. pen. ed il numero delle persone offese coinvolte dalle condotte poste in essere in occasione della perpetrazione di entrambi i reati. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/03/2025