CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 10646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7764/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, via Nazionale 204, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma via Fogliano, 4- A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1443/2017 Y depositata il 19.8.2017, 9\ udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 18.6.2007 [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] (breviter Credem) dinanzi al Tribunale di Trapani, chiedendo la dichiarazione di nullità per difetto di forma scritta degli ordini di acquisto di obbligazioni [OSCURATO:PERSONA] 8% DC05EUR per un importo di C 25.000,00 e/o la risoluzione del contratto quadro per l'inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull'intermediario. Con sentenza del 30.5.2011 il Tribunale ha rigettato le domande dell'attrice con aggravio di spese. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], a cui ha resistito l'appellata Credem. La Corte di appello di Palermo con sentenza del 19.8.2017, in parziale accoglimento del gravame, ha dichiarato risolto per inadempimento della Banca il contratto di acquisto delle predette obbligazioni Cirio e ha condannato la Credem a restituire alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 25.000,00 oltre interessi legali, con restituzione dei titoli dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] alla Credem; le spese del doppio grado sono state poste a carico della Credem nella misura dei due terzi. La Corte di appello ha accertato il mancato adempimento da parte di Credem agli obblighi informativi e ha quindi risolto il contratto di investimento con i conseguenti obblighi restitutori. 3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione Credem con atto notificato il 1.3.2018, svolgendo cinque motivi. Con atto notificato il 10.4.2018 ha proposto controricorso [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell'avversaria impugnazione. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] 4. In via preliminare, la controricorrente ha eccepito la tardività del ricorso, notificato il 1°.3.2018 mentre la sentenza era stata pubblicata il 19.8.2017, sicché, ex art.327 cod.proc.civ. la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata entro i sei mesi dal 1°.8.2017 e quindi il 28.2.2018. 4.1. L'eccezione è infondata. L'atto di citazione di primo grado è stato notificato il 18.6.2007. La riduzione da un anno a sei mesi del termine di cui all'art.327 cod.proc.civ. è stata disposta dall'art. 46, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sostituito le parole «decorso un anno» con le parole: «decorsi sei mesi» con decorrenza dal 4 luglio 2009, ma solo per i giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore ex art.58, comma 1, della legge 69 del 2009. Ai giudizi instaurati in precedenza, come il presente, continua ad applicarsi il termine annuale. 4.2. Il che assorbe ogni ulteriore considerazione sviluppata dal controricorrente che con la memoria del 23.12.2022 ha ricordato che il termine per la proposizione dell'impugnazione stabilito a pena di decadenza dall'art. 327 cod. proc. civ. si computa, in considerazione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, senza tener conto dei giorni compresi tra il 10 agosto ed il 15 settembre (ora tra il 10 e il 31 agosto) dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata, a meno che la data di deposito non cada durante lo stesso periodo feriale, nel qual caso, in base al principio secondo cui dies a quo non computatur in termine, esso decorre dal 16 settembre (ora 10 settembre). (Sez. U, n. 21197 del 5.10.2009; Sez. 3, n. 12993 del 31.5.2006). Inoltre in tema di sospensione dei termini processuali, in caso di deposito della decisione durante il cd. periodo feriale, l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della I. n. 742 del 1969, in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale, ovvero il 10 settembre di ogni anno, che va, quindi, computato; il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non ex numero, bensì "ex nominatione dierum", spira, pertanto, il corrispondente giorno del mese di scadenza del semestre in questione, ovvero il 10 marzo dell'anno successivo. (Sez. 6 - 3, n. 14147 del 8.7.2020). 5. La controricorrente eccepisce, in secondo luogo, l'inammissibilità del ricorso per la mancata esposizione dell'esito della fase istruttoria del giudizio di primo grado, adempimento nient'affatto necessario per la comprensione e la completezza del ricorso, tanto più che la Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado risolvendo il contratto di acquisto delle obbligazioni Cirio e accogliendo la pretesa risarcitoria. 6. Infine la controricorrente sostiene che la Banca avrebbe prestato acquiescenza alla sentenza di secondo grado ai sensi dell'art.329, in ragione del pagamento effettuato a suo favore di capitale, interessi e spese legali senza alcuna riserva di ripetizione. 6.1. L'eccezione è inammissibile perché non accompagnata dalla prova dei fatti posti a suo fondamento. 6.2. Ciò assorbe il fatto che la ricorrente con la memoria ha chiarito di aver pagato con espressa riserva di cassazione come risulta dal doc.4 (scheda contabile di bonifico). 6.3. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere. Ne consegue che la richiesta di pagamento e l'effettiva riscossione, ad opera della parte vittoriosa nel giudizio, di quanto alla stessa ivi riconosciuto, non comportano acquiescenza, trattandosi di condotte riconducibili alla volontà di conseguire quanto già riconosciuto nella sentenza, che, di per sé, non è incompatibile con l'intento di impugnarla per ottenere quanto negato o, comunque, dovuto. (Sez. 1, n. 21491 del 10.10.2014; Sez. L, n. 14368 del 25.6.2014; Sez. 2, n. 9075 del 18.4.2014). 7. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1453 cod.civ. con riferimento alla affermata risolubilità dell'ordine di borsa. 7.1. Secondo la ricorrente si potrebbe risolvere solo il contratto quadro, ma non i singoli ordini di borsa, esecutivi del contratto quadro e attuativi del mandato in esso contenuto. 7.2. Il principio invocato dalla ricorrente non può essere condiviso. La ricorrente infatti muove da una premessa incerta ed anzi contraddittoria, visto che non nega la natura negoziale dell'ordine con cui viene attuato il contratto quadro. Non si vede perché quindi in caso di inadempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario in occasione di una singola e specifica negoziazione l'investitore non possa farlo valere ai fini della risoluzione dello specifico ordine, senza per questo necessariamente rimettere in discussione l'intero contratto quadro e chiederne la risoluzione, se ritiene ciò contrario ai suoi interessi o anche solo che non ne sussistano i presupposti in termini di complessiva gravità. Ed infatti questa Corte ha affermato che le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dalli investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo (Sez. 1, n. 8997 del 31.3.2021; cfr anche Sez. 1, n. 3261 del 9.2.2018; Sez. 1, n. 12937 del 23.5.2017; Sez. 1, n. 16820 del 9.8.2016; Sez.1 n. 8394 del 27.4.2016). Il tema è stato approfonditamente indagato dalla citata ordinanza n.8997 del 2021, secondo la quale le Sezioni Unite, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, haiztuti evidenziato come queste ultime, benché possano consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione (Sez. U. 19.12.2007, n. 26724); che tuttavia non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento ma è con il singolo ordine che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario; non è quindi vero che il momento negoziale delle singole operazioni di investimento sia da rinvenire nel contratto quadro; le operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomi rispetto al contratto quadro; secondo le stesse Sezioni Unite le operazioni poste in atto dopo la conclusione del contratto quadro possono assurgere a veri e propri negozi giuridici; nelle operazioni di investimento vengono in discussione, per l'intermediario, obblighi particolari di comportamento, che vanno tenuti distinti da quello consistente nel porre in essere l'atto dispositivo indicato dall'interessato; taluni di tali obblighi si collocano nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro di intermediazione finanziaria, ad esempio quello avente ad oggetto l'obbligo di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e per l'obbligo di acquisire le informazioni sull'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio; altri obblighi hanno invece ragione di configurarsi dopo la conclusione del contratto quadro: si allude a quello di informazione c.d. attiva, circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione (art. 28, comma 2, reg. Consob cit.), a quello che impone all'intermediario di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate (art. 29 reg. Consob cit.) e a quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi (art. 21, comma 1, lett. c), TUF, nel testo vigente ratione temporis, e art. 27 reg. Consob cit.); nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento; l'intermediario non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo ma deve prestare una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni; in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli ordini di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad ordini di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo. 8. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.1453 cod.civ. con riferimento alla inidoneità degli inadempimenti relativi alla fase precontrattuale a comportare la risoluzione dell'ordine di borsa. 8.1. Giova a questo proposito ricordare che l'art.21, comma 1, del d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (TUF) impone, fra l'altro, ai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. L'art.23, comma 6, TUF, precisa che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. L'art.28 del regolamento Consob n.11522 del 1°.7.1998, applicabile ratione temporis, specificava nel dettaglio il contenuto degli obblighi informativi a carico dell'intermediario e prescriveva agli intermediari autorizzati, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio mentre l'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo art. 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore) e di consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato n. 3. Inoltre agli intermediari autorizzati era fatto divieto di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Il successivo art.29 del regolamento Consob 11522/1998 in tema di operazioni inadeguate imponeva agli intermediari autorizzati di astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo a tal fine conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.Gli intermediari autorizzati, in caso di richiesta da un investitore di disposizioni relative ad una operazione non adeguata, dovevano informarlo di tale circostanza e delle ragioni per cui non era opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potevano eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Con riferimento agli obblighi di cui all'art.28 si parla di «informazione attiva», mentre per gli obblighi di cui all'art.29 si parla di «informazione passiva» (ad esempio Sez. 1, n. 25335 del 25.10.2017; Sez. 1, n. 28432 del 22.12.2011). 8.2. La giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, espressamente, la citata ordinanza 8997/2021), ha chiarito che la disciplina degli artt.21 e 23 TUF e degli artt.28 e 29 del regolamento Consob 11522/1998 valorizza la veste dell'intermediario, quale ausiliario nella scelta di investimento, pure nel periodo intercorrente tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione: e proprio perché l'intermediario, in tutti i casi in cui sia dato di ravvisare un deficit informativo, vi deve porre rimedio prima di dar corso all'operazione di cui è stato incaricato, una prestazione del servizio di investimento che trascuri tale obbligo non può che tradursi in un inadempimento. Va escluso, quindi, con riferimento al singolo ordine di investimento che la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale, come se gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) venissero a delinearsi solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'ordine di investimento). Al contrario la disciplina legislativa e regolamentare colloca l'obbligo da parte dell'intermediario di rappresentare all'investitore le connotazioni specifiche dell'operazione finanziaria si collochi anche nello stadio successivo, allorquando, cioè, l'ordine è stato impartito e si tratti di darvi esecuzione: prima di dar corso al contratto di negoziazione oramai concluso l'intermediario deve sempre assicurarsi che l'investitore sia stato adeguatamente informato dell'operazione da compiersi, provvedendo a fornire le indicazioni che si mostrino ancora necessarie in vista di tale risultato e rispondendo, in caso contrario, delle conseguenze della propria condotta omissiva. 8.3. È il caso, infine, di aggiungere che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risa rcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto «contratto quadro», il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro (Sez. U, n. 26724 del 19.12.2007; Sez. 1, n. 8462 del 10.4.2014; Sez. 3, n. 15099 del 31.5.2021). 9. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.246 e 116 cod.proc.civ. 9.1. La ricorrente sostiene che la Corte di appello aveva confuso in maniera grossolana l'attendibilità dei testimoni che avevano deposto sull'adempimento degli obblighi informativi (riferendo che l'acquisto delle obbligazioni Cirio era stato consigliato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] da un proprio parente dipendente bancario e che il personale di Credem l'aveva invitata a ponderare attentamente l'acquisto) con la capacità a testimoniare e aveva giudicato inattendibili i testi solo in ragione della loro qualità di dipendenti della Banca, senza effettuare alcuna valutazione in concreto della loro attendibilità. 9.2. Il motivo è fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi. La Corte di appello non ha affatto ritenuto che i testimoni, e in particolare il sig.Giacalone, fossero incapaci a deporre ex art.246 cod.proc.civ., ma ha dubitato della loro attendibilità e lo ha fatto in concreto, sul presupposto del loro interesse ad affermare di aver agito nel rispetto della normativa per il rischio di rivalse da parte della Banca. E tuttavia la Corte di appello ha fatto leva sulla genericità delle dichiarazioni dei testi e in particolare del Giacalone che non avevano affatto riferito di aver dato indicazioni sulla rischiosità dei titoli che non conosceva) alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ma solo di averla invitata ie riflettere e ponderare. Di qui la Corte ha tratto l'argomentazione, con cui la ricorrente neppure si confronta, che era del tutto mancata la puntuale informazione sul grado di rischio dell'investimento e sulle caratteristiche dei titoli acquistati con la sua intermediazione. In ogni caso, l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6 - 3, n. 16467 del 4.7.2017; Sez. 1, n. 16056 del 2.8.2016; Sez. 1, n. 11511 del 23.5.2014; Sez. L, n. 17097 del 21.7.2010; Sez. L, n. 42 del 7.1.2009; Sez. L, n. 20731 del 3.10.2007).10. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.28, comma 2, del regolamento Consob 11522 del 1998. 10.1. Secondo la ricorrente, la Corte palermitana aveva fatto riferimento a principi di diritto non applicabili alla fattispecie e aveva così gravato la Banca di obblighi informativi a cui non era tenuta nell'espletamento del servizio di negoziazione, differenti da quelli incombenti sull'intermediario allorché procede all'attività di collocamento di titoli ovvero svolge attività di consulenza finanziaria. In particolare l'intermediario non sarebbe stato tenuto a fornire all'investitore informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente come ha sostenuto la Corte territoriale. 10.2. La censura presenta profili di infondatezza commisti a profili di inammissibilità. Da un lato, infatti, la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che non dice affatto che l'intermediario avrebbe dovuto fornire «informazioni circa la situazione finanziaria dell'emittente». 10.3. Inoltre l'art.28 del regolamento Consob n.11522 del 1°.7.1998, applicabile ratione temporis, vietava agli intermediari autorizzati di effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza fosse necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento. Evidentemente la somministrazione di adeguate informazioni sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione include la fornitura delle indicazioni necessarie per valutare il rischio che il soggetto emittente non onori il pagamento del titolo alla scadenza, con perdita del capitale investito, e le conseguenti ripercussioni anche sulla possibilità di negoziare medio tempore il titolo sul mercato; cosa questa tanto più grave se riferita a titoli obbligazionari privi di rating, che altro non è che la valutazione di affidabilità e solvibilità dell'impresa emittente da parte di soggetti specializzati. E difatti questa Corte ha affermato che in materia di servizi di investimento mobiliare, l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento. (Sez. 1, n. 15936 del 18.6.2018). 10.4. La ricorrente sostiene altresì che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva contemporaneamente sottoscritto altre obbligazioni (Fantuzzi e Arena), parimenti rischiose, per cui l'investitrice non aveva lamentato alcunché. Tale circostanza è del tutto irrilevante, come ritenuto dalla Corte di appello, perché tali investimenti nonostante il rischio corso possono essere andati cionondimeno a buon fine e del resto rientrava nella discrezionalità dell'attrice delimitare la materia del contendere. Per altro verso, come pure esattamente ricordato dalla Corte palermitana, la giurisprudenza di questa Corte è del tutto costante nell'affermare che l'intermediario non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo; continua infatti a sussistere l'obbligo informativo all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Sez. 1, n. 18153 del 31.8.2020; Sez. 1, n. 35789 del 6.12.2022; Sez. 1, n. 9460 del 22.5.2020; Sez. 1, n. 3914 del 16.2.2018). E difatti grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione (informazione passiva), posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento E, nella specie, la Corte di merito ha rilevato che l'informazione era stata carente con specifico riferimento all'operazione posta in essere. 10.5. Per il resto il motivo riprende il contenuto delle deposizioni testimoniali e chiama indebitamente la Corte di legittimità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie. 11. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all'art.28, comma 1, lettera a), e all'art.29, regolamento Consob 11522 del 1998. 11.1. Con il motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta una erronea applicazione dell'art.29 del regolamento 11522/1998 per aver ritenuto la Corte siciliana che la Banca avrebbe dovuto segnalare la inadeguatezza dell'acquisto di obbligazioni Cina al profilo di investitrice della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo aggredisce una concorrente osservazione della sentenza impugnata (pag.9,2° capoverso) circa il dovere della Banca di sconsigliare l'operazione e di pretendere l'ordine scritto, che resta del tutto secondario e marginale rispetto alla principale e dirimente ratio decidendi basata sull'inadempimento da parte della Banca degli obblighi informativi su di essa incombenti circa caratteri, natura e rischi dell'operazione di investimento richiesta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. Gli obblighi di informazione attiva di cui all'art.28, comma 2, si collocano infatti a monte rispetto alla valutazione di adeguatezza oggettiva e soggettiva dell'operazione di cui all'art.29. L'intermediario deve fornire prima tutte le informazioni circa la natura dell'operazione di investimento per colmare la dissimmetria conoscitiva fra le parti e consentire all'investitore una scelta consapevole e poi comunque valutare se l'operazione sia adeguata per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenendo a tal fine conto delle informazioni in suo possesso circa il profilo dell'investitore e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 12. Il ricorso deve pertanto essere complessivamente rigettato. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, con il temperamento della compensazione, ritenuta equa nella misura di un terzo in ragione della proposizione da parte della controricorrente di plurime eccezioni preliminari di inammissibilità manifestamente infondate. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e, previa compensazione nella misura di un terzo, condanna la ricorrente al pagamento di due terzi delle spese in favore della controricorrente, liquidate per tale percentuale nella somma di C 4.800,00 per compensi, C 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 20