CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08709/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui alli art. 455 cod. pen.; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione all'art. 455 cod. pen., con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato - è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso - che contesta la sussistenza del fatto in ragione della grossolanità del falso - è generico, meramente rivalutativo e manifestamente infondato. Infatti, in tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, Carillo, Rv. 266417). Nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso la grossolanità del falso rilevando che per accertare la falsità delle banconote sia stata necessaria un'analisi tecnica da parte di soggetti specializzati. 4. Considerato che il terzo motivo di ricorso - che denunzia il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 131bis cod. pen. - è inammissibile in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito; si tratta di ragioni difensive non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Il motivo non si confronta con la ratio decidentif che, ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, poggia sulla abitualità del comportamento. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 DEP