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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:960
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0381_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021 – D & A Pharma / EMA (Causa T‑381/21) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Hopveus – Mancato rinnovo di un gruppo scientifico consultivo a carattere permanente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di non rinnovare un gruppo scientifico consultivo – Interesse collegato a situazioni future e incerte – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23‑25, 27, 28, 35, 36, 41)

2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 30, 31) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EMA di non rinnovare il gruppo scientifico consultivo sulla psichiatria del Comitato per i medicinali per uso umano, rivelata in modo implicito dall’invito pubblico, rivolto agli esperti, a manifestare interesse a divenire membri dei gruppi scientifici consultivi dell’EMA e dal comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] et associés Pharma (D & A Pharma) è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0381_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021 – D & A Pharma / EMA (Causa T‑381/21) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Hopveus – Mancato rinnovo di un gruppo scientifico consultivo a carattere permanente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di non rinnovare un gruppo scientifico consultivo – Interesse collegato a situazioni future e incerte – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 23‑25, 27, 28, 35, 36, 41) 2. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 30, 31) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EMA di non rinnovare il gruppo scientifico consultivo sulla psichiatria del Comitato per i medicinali per uso umano, rivelata in modo implicito dall’invito pubblico, rivolto agli esperti, a manifestare interesse a divenire membri dei gruppi scientifici consultivi dell’EMA e dal comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo. 3) [OSCURATO:PERSONA] et associés Pharma (D & A Pharma) è condannata alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.
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