Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2021
ECLI:EU:T:2021:960
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0381_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 22 dicembre 2021 –
D & A Pharma / EMA
(Causa T‑381/21)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale Hopveus – Mancato rinnovo di un gruppo scientifico consultivo a carattere permanente – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Ricorso contro una decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA) di non rinnovare un gruppo scientifico consultivo – Interesse collegato a situazioni future e incerte – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 23‑25, 27, 28, 35, 36, 41)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Inammissibilità
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 30, 31)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione dell’EMA di non rinnovare il gruppo scientifico consultivo sulla psichiatria del Comitato per i medicinali per uso umano, rivelata in modo implicito dall’invito pubblico, rivolto agli esperti, a manifestare interesse a divenire membri dei gruppi scientifici consultivi dell’EMA e dal comunicato stampa dell’EMA del 5 maggio 2021.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento presentata dal [OSCURATO:PERSONA] europeo.
3)
[OSCURATO:PERSONA] et associés Pharma (D & A Pharma) è condannata alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese relative alla sua istanza di intervento.