CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 19772/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25608/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t.,rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e dife sa d all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in atti; -controricorrente- avversola sentenza n. 681 /22 , de l Tribunale di Benevento , depositata in data 23.03.2022; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio del 02/07/2025dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] condannava [OSCURATO:PERSONA] spaal rimborso, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , dell’importo nominale di €. 250,00, portato dal buono postale fruttifero a termine, appartenente alla serie “AA2”, maggiorato degli interessi, delle spese sostenute per la mediazione, pari a €. 179,38, e quelle per il giudizio, liquidate in €. 373,00, di cui 43,00 per spese oltre rimb. forf., cpa e iva. Al riguardo, il giudice di pace rilevava che: il buono postale fruttifero, sottoscritto in data 26.4.2001, non recava l’indicazione della data di scadenza ed era stato consegnato mancante del F.I.A. (foglio informativo analitico), contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono emesso; in assenza del detto documento, il risparmiatore non era stato messo nelle condizioni di conoscere la data di scadenza del titolo e, dunque, “di considerare come trascorso il termine di prescrizione”, at teso che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; dal chiaro tenore letterale dell’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, secondo cui “i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione”, alla data di presentazione all’incasso - nell’ottobre 2018, presso l’ufficio postale di Amorosi –il titolo non era ancora prescritto; il buono erastato emesso in data 22.4.2001, la scadenza del settimo anno cadeva il 31.12.2008 da cui comincia va a decorrere la prescrizione decennale che era dunque maturata il 1.1.2019. Con sentenza del 23.3.2022, il Tribunale di Benevento rigettava l’appello di [OSCURATO:PERSONA] spa, confermava la decisione del giudice di primo grado, ritenendo nonprescritto il diritto alla riscossione, poiché il buono era stato portato all’incasso nell’ottobre 2008, osservando che: la norma di cui all’art. 8 dm [OSCURATO:DATA_NASCITA] era da interpretare nel senso del riferimento al settimo anno solare successivo a quello d’emissione, e non al termine del settimo anno successivo a quello della data d’emissione; ne derivava che il buono acquistato il 26.4.2001 era scaduto il 31.12.08 e poteva dunque essere incassato entro il 31.12.2018. [OSCURATO:PERSONA] spa ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza di secondo grado, con due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 171 - 182 del DPR n. 156/1973, 8 D.M. 19.12.2000, 8 D.M. Tesoro 29 marzo 2001, art. 2935 c.c. in riferimento all’art. 360 n° 3 c.p.c., per aver il Tribunale ritenuto che il termine decennale di prescrizione scadesse il 31.12.2018 e non il 26.4.2018, dato che la normativa non contemplava l’aggettivo “solare”, come invece previsto dallavecchia normativa (art. 176 DPR156/73). Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del DPRn. 398 del 30 dicembre 2003 e degli art t . 2935, 2936, 2946, 2962 e 2963,c.c. in riferimento all’art. 360 nr.3 c.p.c., per non aver il Tribunale considerato che: il citato art. 23 rinviava alla normativa codicistica sulla prescrizione dei titoli di Statoai quali dunque erano da intendere equiparati i buoni postali fruttiferi(dalla trasformazione della CDP in s.p.a.) ragion per cui i diritti relativi si prescrivevano dopo diecianni dalla loro scadenza e non erano contemplate eccezioni; di conseguenza l’interpretazione del giudice d’appello ha violato la norma sulla prescrizione decennale, introducendo di fatto un termine superiore a quello previsto dall’art. 2946 cc nel consentire il rimborso dopo dieci anni e otto mesi; di conseguenza, essendo applicabili nella fattispecie gli artt. 21-23 DPRn. 398/2003- che rinviano all’art. 2935 cc- la prescrizione dei titoli era maturata al giorno di scadenza puntuale rispetto alla data di emissione, ovvero del settimo anno, in data 26.4.2008, e non il 31.12.2008. Anzitutto, è da esaminarel’eccezione di giudicato formulata nella memoria dal controricorrente, secondo la quale la sentenza di primo grado era fondatasu due ragioni, tra loro distinte e autonome, e singolarmente idonee a sorreggere la motivazione sul piano logico e giuridico: la prima attinente alla decorrenza del termine in cui il diritto poteva ess ere fatto valere (ottobre 2018); la seconda relativa alla questione dell’eccezione di prescrizione decennale sull’interpretazione dell’art. 8 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], a tenore della quale il termine del settimo anno successivo a quello di emissione, coincide con l’anno solare. Al riguardo, secondo la controricorrente, la primaratio decidendi ritiene che, in assenza della consegna, infavore del risparmiatore, del foglio informativo analitico, la prescrizione abbia avutodecorrenza dal giorno in cui il diritto poteva essere fatto valere (ottobre 2018), e che la seconda ratio abbia disattesol’eccezione di prescrizione decennale sull’interpretazione dell’art. 8 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA], secondo cui il termine del settimo anno successivo a quello di emissione, coincide con l’anno solare. Pertanto, la controricorrente assume che il Tribunale di Benevento, sebbene confermando in toto la sentenza di prim o grado , ha rigettato l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente per la ragione identificata con quella di cui al primo motivo del ricorso (Interpretazione letterale della norma di cui all’art. 8 D.M. 29 marzo 2001), senza scrutinare le ragioni sull'impedimento giuridico alla decorrenza della prescrizione ex art 2935 c.c. e sulla causa di sospensione, della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., investite dal secondo motivo del ricorso per cassazione, ma non oggetto del gravame svoltosi davanti al Tribunale. L’eccezione è infondata. Invero, il giudice di secondo grado ha pronunciato n el merito del primo motivo di appello afferente alla questione della decorrenza della prescrizione, escludendo ogni ipotesi di sospensione, dovendo dunque essere esclusa ogni preclusione da giudicato conseguente alla mancata impugnazione di una specifica ratio decidendi. Inoltre, sarebbe stato onere del controricorrente proporre ricorso incidentale condizionato per dedurre la lamentata violazione del giudicato. Al riguardo, giova rilevare che, in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dallaparte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso comecondizionato (Cass., n. 102/2025; n. 25694/2024). Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte. In tema dibuoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale diprescrizione di cui all'art. 8, comma 1, d.m. 19 dicembre 2000, anche alle serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si fossero compiuti i termini diprescrizione contemplati dalla normativa previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo, e non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ibuoni potevano essere riscossi (Cass ., n. 23006/23). In particolare, in base all’art. 176 d.P.R. n. 156/1973, i buoni postali fruttiferi potevano essere riscossi entro la fine del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione. Dal 1° gennaio successivo, i buoni non riscossi cessavano di essere fruttiferi ed erano rimborsati a richiesta dell'avente diritto entro il termine di prescrizione di cinque anni. L’articolo è stato abrogato dall’art. 7 del d.lgs. n. 284/1999, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che dovevano stabilire nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali. In seguito, l’art. 8 d.m. 19 dicembre 2000 ha disposto: «I diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi. «[OSCURATO:PERSONA] depositi e prestiti ha facoltà di disporre, con apposita delibera del consiglio di amministrazione, il rimborso dei crediti prescritti a favore dei titolari dei buoni fruttiferi postali che ne facciano richiesta». A norma dell’art. 10, comma 2, dello stesso decreto ministeriale, infine, «[l]e disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente». Per effetto di tali disposizioni la prescrizione (che non si fosse consumata) dei buoni postali fruttiferi di precedenti emissioni è stata rimodulata sia con riguardo alla durata (estesa da cinque a dieci anni), sia alla decorrenza (individuata non più nel 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere riscossi, ma nella «data di scadenza del titolo»). Successivamente, a norma dell’art. 8 del D.M. 29 marzo 2001, “ i buoni fruttiferi postali della serie “AA2” possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” Ora, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale porta, in sintesi, a una ibridazione della nuova disciplina con la vecchia, preservandoil termine di durata contemplato dalla prima e importando dalla seconda la regolamentazione della decorrenza della prescrizione, operazione evidentemente non consentita. Pertanto, venendo in rilievo buoni fruttiferi postali AA2 regolamentati dal D.M. 9 marzo 2001, emessi dal 14/04/2001 al 22/10/2001, il calcolo del termine diprescrizione effettuato dal giudice d’appello è da ritenere erroneo nel non aver tenuto conto dell’opzione ermeneutica relativa alla scadenza al 26.4.2008 intesa con riguardo alla data d’emissione del titolo. Al riguardo, non èplausibile quanto argomentato nel controricorso circa il fatto che la mancata consegna del foglio informativo analitico avrebbe comportato un diverso termine iniziale della prescrizione. Tale questione, esaminata dal giudice di pace, non è stata riproposta nel giudizio d’appello dalla controricorrente (la sentenza impugnata non ne contiene menzione) sicché essa èpreclusa in sede di legittimità, non essedo inclusa nel relativo thema decidendum. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi, la sentenzaimpugnata va cassata, con rinvio della causa al Tribunale, anche in ordine alle spese. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinvia