Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23182/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La difesa dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale.

Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Catania, che - previa rideternninazione in mitius del trattamento sanzionatorio e per quanto di interesse per il presente procedimento - ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado dal Tribunale di Siracusa, in sede di rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una serie di delitti di furto e tentato furto aggravato in esercizi commerciali, di cui uno - quello contestato a capo f) - perpetrato in concorso con Italia Emanuel. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di tre motivi, tutti agganciati ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha contestato la procedibilità per il delitto di cui al capo f), perché il responsabile del supermercato teatro del furto, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe manifestato, nella sua denuncia, la volontà a che i colpevoli fossero perseguiti, ma si sarebbe limitato a richiedere di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato il rigetto della domanda di applicazione della circostanza attenuante di cui all' art. 625 bis cod. pen., poiché l'imputato aveva sin dall'inizio chiamato in correità il complice - Italia Emanuel - ed aveva permesso alle forze di polizia di identificarlo, in relazione, in particolare, ad una "seconda fase del furto" di cui il solo Italia si sarebbe reso autore. 2.3.11 terzo motivo si è concentrato sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., a parere della difesa insussistente perché la circostanza in questione non potrebbe essere semplicemente ancorata al tempo di notte, ma dovrebbe essere accertata in base alle circostanze concrete, in quanto idonee a facilitare la commissione del reato, peraltro commesso dall'imputato, nel caso di specie, in una zona videosorvegliata.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo non può essere accolto. 1.1.Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in sede di legittimità per l'avvenuta deduzione di un error in procedendo, il [OSCURATO:PERSONA], responsabile alle vendite del supermercato BELDI' SISA di Floridia, sottoscriveva un atto di polizia giudiziaria recante l'intestazione "verbale di ricezione querela orale", in cui rappresentava, "sotto la propria responsabilità civile e penale", che l'esercizio commerciale era stato teatro di un'incursione notturna di due ladri, che avevano forzato la porta d'ingresso, asportato due registratori di cassa e sottratto la somma contante di circa 100 euro; forniva, nel contesto, le riproduzioni delle immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'attività commerciale, contribuiva ad illustrarne i contenuti e a descrivere i segmenti delle appropriazioni da parte dei due individui; dichiarava, tra l'altro, "di voler essere informato circa l'eventuale archiviazione ex art. 408, co. 2 c.p.p.".

Tate atto, con la formula finale "fatto, riletto, confermato e sottoscritto", veniva in calce firmato dal "denunciante" suddetto, alla presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'atto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], come del resto appropriatamente ritenuto nella sentenza impugnata, sia da considerarsi una querela a tutti gli effetti di legge.

Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, debbono essere, comunque, interpretati alla luce del c.d.

"favor querelae" (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801).

In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell'esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell'atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine "querela" sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Simonazzi, Rv. 278654); e si è aggiunto che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (sez.3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670).

In proposito, non possono non ritenersi chiara espressione della volontà di punizione della persona offesa attraverso l'instaurazione di un procedimento penale a carico dei responsabili del furto i passaggi dello scritto in cui il [OSCURATO:PERSONA] dapprima consegna i supporti delle immagini delle telecamere e ripercorre, unitamente ai Carabinieri ufficialmente deputati alle investigazioni, i frame più significativi, atti ad immortalare gli autori del furto - sintomo, di per sé, dell'effettivo intendimento di richiedere lo svolgimento di indagini finalizzate alla loro identificazione e punizione - e richiede, poi, di essere informato, ai sensi dell'art. 408, co. 2 c.p.p., in qualità di persona offesa dal reato, della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; circostanze insomma incompatibili con un mero, formale intento di segnalare la commissione di un fatto di reato a fini amministrativi, burocratici, estranei comunque all'intrapresa di un'iniziativa di carattere dinamicamente processuale, del resto consacrata dall'intitolazione dell'atto come "querela orale". 2.Anche il secondo motivo non coglie nel segno.

2.1. La decisione impugnata, con apprezzamento discrezionale "in fatto" incensurabile in sede di legittimità (sez.5, n.13386 del 17/12/2020, Dondolini, Rv. 280850), ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulla scorta delle constatate informazioni e cognizioni che già costituivano patrimonio investigativo della polizia giudiziaria a prescindere dalle indicazioni, congruamente valutate non conducenti per la genericità dei contenuti, fornite dall'imputato, a riguardo delle generalità del complice, nell'immediatezza dei fatti.

Italia Emanuel è stato riconosciuto con certezza dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, incaricati delle indagini, sulla scorta delle immagini del circuito interno dell'esercizio perché da tempo noto a coloro che vi prestavano servizio da diversi anni (pag.19 sentenza impugnata, pag. 36 sentenza del primo giudice).

Né rileva soffermarsi sulla sequenza e sullo iato temporale tra gli ingressi abusivi nei locali del supermercato, dal momento che la condotta dei due individui è stata congruamente stimata come coesa, originariamente concertata, sinergica ed unitariamente volta all'impossessamento del denaro delle casse del negozio, anche perché concomitante alla commissione, da parte dell'Italia, anche in tal caso riconosciuto dagli operanti grazie ai filmati, di un altro tentativo di furto, perpetrato nella stessa notte in danno della tabaccheria Cannavò di cui al capo C) dell'imputazione, sita in prossimità del supermercato Beldì (pagg. 18, 22 e 23 sentenza di primo grado). 3.11 terzo motivo, infine, non è fondato. 3.1.11 motivo di impugnazione non si confronta compiutamente con gli elaborati del duplice grado di merito - in doppia conforme sulla responsabilità ed ai quali, per ciò solo, è possibile indifferentemente attingere - che non hanno affatto ravvisato la ricorrenza della aggravante della minorata difesa sulla base della semplice collocazione notturna del delitto di furto, ma hanno convenientemente apprezzato il dato circostanziale, spazio-temporale, del suo perfezionamento in tempo di notte, fruendo dell'oscurità, in uno con le altre evidenze a tal fine concretamente convergenti, ovvero l'assenza di un impianto di allarme centralizzato, l'inidoneità dissuasiva della presenza del circuito interno delle telecamere di videosorveglianza e l' avvenuta agevolazione dell'azione del complice, Italia Emanuel, in occasione del secondo ingresso - pagg. 23 sentenza di primo grado, pagg. 16 e 20 appello - consentita senza ostacoli dalla pregressa, indisturbata forzatura delle porte scorrevoli già operata dall'attuale ricorrente, profittando della carenza di vigilanza.

Si tratta di un complesso di indicatori che soddisfano le direttrici interpretative tracciate dal diritto vivente, secondo le quali <la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto > (sez.

U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095; cfr. anche sez.5, n. 12051 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280812). n 4.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore Generale, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. La difesa dell'imputato ha inoltrato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata la sentenza della Corte d'appello di Catania, che - previa rideternninazione in mitius del trattamento sanzionatorio e per quanto di interesse per il presente procedimento - ha confermato l'affermazione di responsabilità, statuita in primo grado dal Tribunale di Siracusa, in sede di rito abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una serie di delitti di furto e tentato furto aggravato in esercizi commerciali, di cui uno - quello contestato a capo f) - perpetrato in concorso con Italia Emanuel. 2.11 ricorso per cassazione, a firma di difensore abilitato, consta di tre motivi, tutti agganciati ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., di seguito enunciati nei limiti di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 primo motivo ha contestato la procedibilità per il delitto di cui al capo f), perché il responsabile del supermercato teatro del furto, [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe manifestato, nella sua denuncia, la volontà a che i colpevoli fossero perseguiti, ma si sarebbe limitato a richiedere di essere informato dell'eventuale richiesta di archiviazione del pubblico ministero. 2.2.11 secondo motivo ha lamentato il rigetto della domanda di applicazione della circostanza attenuante di cui all' art. 625 bis cod. pen., poiché l'imputato aveva sin dall'inizio chiamato in correità il complice - Italia Emanuel - ed aveva permesso alle forze di polizia di identificarlo, in relazione, in particolare, ad una "seconda fase del furto" di cui il solo Italia si sarebbe reso autore. 2.3.11 terzo motivo si è concentrato sul riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., a parere della difesa insussistente perché la circostanza in questione non potrebbe essere semplicemente ancorata al tempo di notte, ma dovrebbe essere accertata in base alle circostanze concrete, in quanto idonee a facilitare la commissione del reato, peraltro commesso dall'imputato, nel caso di specie, in una zona videosorvegliata. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo non può essere accolto. 1.1.Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in sede di legittimità per l'avvenuta deduzione di un error in procedendo, il [OSCURATO:PERSONA], responsabile alle vendite del supermercato BELDI' SISA di Floridia, sottoscriveva un atto di polizia giudiziaria recante l'intestazione "verbale di ricezione querela orale", in cui rappresentava, "sotto la propria responsabilità civile e penale", che l'esercizio commerciale era stato teatro di un'incursione notturna di due ladri, che avevano forzato la porta d'ingresso, asportato due registratori di cassa e sottratto la somma contante di circa 100 euro; forniva, nel contesto, le riproduzioni delle immagini delle telecamere a circuito chiuso dell'attività commerciale, contribuiva ad illustrarne i contenuti e a descrivere i segmenti delle appropriazioni da parte dei due individui; dichiarava, tra l'altro, "di voler essere informato circa l'eventuale archiviazione ex art. 408, co. 2 c.p.p.". Tate atto, con la formula finale "fatto, riletto, confermato e sottoscritto", veniva in calce firmato dal "denunciante" suddetto, alla presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'atto sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], come del resto appropriatamente ritenuto nella sentenza impugnata, sia da considerarsi una querela a tutti gli effetti di legge. Come affermato, infatti, dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di reati perseguibili a querela, la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, debbono essere, comunque, interpretati alla luce del c.d. "favor querelae" (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, Rv. 277801). In questa prospettiva si è affermato, in alcuni condivisibili arresti, che ai fini dell'esercizio del diritto di querela è sufficiente la espressa qualificazione formale dell'atto con il quale esso viene esercitato, costituendo il termine "querela" sintesi della manifestazione della volontà che lo Stato proceda penalmente in ordine al fatto di reato in essa descritto (cfr. Sez. 4, n. 10789 del 30/01/2020, Simonazzi, Rv. 278654); e si è aggiunto che la manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se conforme alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che l'ha ricevuta, a condizione che l'intenzione di perseguire l'autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostrativi di detto intento (sez.3, n. 24365 del 14/03/2023, G., Rv. 284670). In proposito, non possono non ritenersi chiara espressione della volontà di punizione della persona offesa attraverso l'instaurazione di un procedimento penale a carico dei responsabili del furto i passaggi dello scritto in cui il [OSCURATO:PERSONA] dapprima consegna i supporti delle immagini delle telecamere e ripercorre, unitamente ai Carabinieri ufficialmente deputati alle investigazioni, i frame più significativi, atti ad immortalare gli autori del furto - sintomo, di per sé, dell'effettivo intendimento di richiedere lo svolgimento di indagini finalizzate alla loro identificazione e punizione - e richiede, poi, di essere informato, ai sensi dell'art. 408, co. 2 c.p.p., in qualità di persona offesa dal reato, della eventuale richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero; circostanze insomma incompatibili con un mero, formale intento di segnalare la commissione di un fatto di reato a fini amministrativi, burocratici, estranei comunque all'intrapresa di un'iniziativa di carattere dinamicamente processuale, del resto consacrata dall'intitolazione dell'atto come "querela orale". 2.Anche il secondo motivo non coglie nel segno. 2.1. La decisione impugnata, con apprezzamento discrezionale "in fatto" incensurabile in sede di legittimità (sez.5, n.13386 del 17/12/2020, Dondolini, Rv. 280850), ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 625 bis cod. pen. sulla scorta delle constatate informazioni e cognizioni che già costituivano patrimonio investigativo della polizia giudiziaria a prescindere dalle indicazioni, congruamente valutate non conducenti per la genericità dei contenuti, fornite dall'imputato, a riguardo delle generalità del complice, nell'immediatezza dei fatti. Italia Emanuel è stato riconosciuto con certezza dai Carabinieri della Tenenza di Floridia, incaricati delle indagini, sulla scorta delle immagini del circuito interno dell'esercizio perché da tempo noto a coloro che vi prestavano servizio da diversi anni (pag.19 sentenza impugnata, pag. 36 sentenza del primo giudice). Né rileva soffermarsi sulla sequenza e sullo iato temporale tra gli ingressi abusivi nei locali del supermercato, dal momento che la condotta dei due individui è stata congruamente stimata come coesa, originariamente concertata, sinergica ed unitariamente volta all'impossessamento del denaro delle casse del negozio, anche perché concomitante alla commissione, da parte dell'Italia, anche in tal caso riconosciuto dagli operanti grazie ai filmati, di un altro tentativo di furto, perpetrato nella stessa notte in danno della tabaccheria Cannavò di cui al capo C) dell'imputazione, sita in prossimità del supermercato Beldì (pagg. 18, 22 e 23 sentenza di primo grado). 3.11 terzo motivo, infine, non è fondato. 3.1.11 motivo di impugnazione non si confronta compiutamente con gli elaborati del duplice grado di merito - in doppia conforme sulla responsabilità ed ai quali, per ciò solo, è possibile indifferentemente attingere - che non hanno affatto ravvisato la ricorrenza della aggravante della minorata difesa sulla base della semplice collocazione notturna del delitto di furto, ma hanno convenientemente apprezzato il dato circostanziale, spazio-temporale, del suo perfezionamento in tempo di notte, fruendo dell'oscurità, in uno con le altre evidenze a tal fine concretamente convergenti, ovvero l'assenza di un impianto di allarme centralizzato, l'inidoneità dissuasiva della presenza del circuito interno delle telecamere di videosorveglianza e l' avvenuta agevolazione dell'azione del complice, Italia Emanuel, in occasione del secondo ingresso - pagg. 23 sentenza di primo grado, pagg. 16 e 20 appello - consentita senza ostacoli dalla pregressa, indisturbata forzatura delle porte scorrevoli già operata dall'attuale ricorrente, profittando della carenza di vigilanza. Si tratta di un complesso di indicatori che soddisfano le direttrici interpretative tracciate dal diritto vivente, secondo le quali <la commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto > (sez. U n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095; cfr. anche sez.5, n. 12051 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280812). n 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 23182/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris