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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 22883/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21913-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.21913/2019 Cron.

Rep.

Ud.14/05/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 284/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.5.2019 n. 135, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).

Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione all’avviso di addebito limitatamente al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) relativo all’evasione contributiva, della legge n. 388/00, ritenendo applicabile il regime di cui alla lettera a) della medesima disposizione, relativo all’omissione contributiva, rigettando nel resto il ricorso.

La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevava che l’obbligazione contributiva dell’iscritto era basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e poteva essere unica (in quanto corrispondente all’unica attività svolta) oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione cui l’iscritto è assicurato, in relazione all’ulteriore attività lavorativa eventualmente espletata, mentre il contributo cd.“integrativo” corrisposto alla Cassa di appartenenza, rispondeva esclusivamente a una finalità solidaristica nell’ambito della categoria di appartenenza, ma non era idoneo a costituire alcuna posizione assicurativa e/o previdenziale.

Inoltre, l’avviso bonario era stato ricevuto il 30.6.2015, quindi tempestivamente, rispetto al decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo che era iniziato a decorrere dalla data del 20.9.2010, quando la professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2010 (per il 2009).

Infine, la fattispecie, integrava gli estremi dell’evasione contributiva e non della mera omissione, in virtù della circostanza che l’interessata non aveva denunciato all’Inps la percezione di un reddito non altrimenti assoggettato a contribuzione, in tal modo sottraendosi all’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA].

Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 e dell’art. 55 R.D.L. n. 1827/35, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva stabilito che la prescrizione quinquennale decorreva non dalla scadenza dei termini di pagamento della corrispondente contribuzione previdenziale, bensì dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il mero versamento del cd. contributo integrativo alla Cassa previdenziale di appartenenza, non fosse idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista.

Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 comma 8 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente stabilito che l’odierna fattispecie integrava gli estremi dell’evasione contributiva e non la mera omissione, e per violazione degli artt.116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte del merito non aveva considerato che l’Inps non aveva provato la circostanza che la ricorrente aveva, in tesi, omesso intenzionalmente di comunicare il reddito da assoggettare alla contribuzione dell’Inps.

Il primo motivo è infondato.

Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21).

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21).

Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.; pertanto, l’avviso di messa in mora del 30.6.2015 inviato dall’Inps (cfr. foglio 6 della sentenza impugnata), era intervenuto prima che il termine quinquennale fosse completamente decorso e, quindi, il credito contributivo non risulta prescritto.

Il secondo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 24047/22).

Nella specie, pertanto, quanto corrisposto come contributo integrativo, alla Cassa professionale di appartenenza, non poteva tenere luogo del contributo soggettivo minimo, che la professionista era tenuta a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] e che era idoneo ad offrire una copertura assicurativa per l’attività abituale e/o occasionale esercitata, in assenza di quella garantita dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo il relativo obbligo d’iscrizione.

Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) 'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).

Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza.

La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.

In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi allaGestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa.

Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente incidentale.

In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo delle sanzioni (terzo motivo), rigettati gli altri motivi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa.

Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione.

In considerazione dell'esito del giudizio, invece, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso , rigetta gli altri .

Cassa, in parte qua, la sentenza i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21913-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N.21913/2019 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC -controricorrenti - avverso la sentenza n. 135/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/05/2019 R.G.N. 284/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del giorno 17.5.2019 n. 135, la Corte d’appello di Ancona accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto parzialmente il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva). Il tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione all’avviso di addebito limitatamente al regime sanzionatorio di cui all’art. 116 comma 8 lett. b) relativo all’evasione contributiva, della legge n. 388/00, ritenendo applicabile il regime di cui alla lettera a) della medesima disposizione, relativo all’omissione contributiva, rigettando nel resto il ricorso. La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevava che l’obbligazione contributiva dell’iscritto era basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito e poteva essere unica (in quanto corrispondente all’unica attività svolta) oppure complementare a quella apprestata dall’altra gestione cui l’iscritto è assicurato, in relazione all’ulteriore attività lavorativa eventualmente espletata, mentre il contributo cd.“integrativo” corrisposto alla Cassa di appartenenza, rispondeva esclusivamente a una finalità solidaristica nell’ambito della categoria di appartenenza, ma non era idoneo a costituire alcuna posizione assicurativa e/o previdenziale. Inoltre, l’avviso bonario era stato ricevuto il 30.6.2015, quindi tempestivamente, rispetto al decorso del termine quinquennale di prescrizione del credito contributivo che era iniziato a decorrere dalla data del 20.9.2010, quando la professionista aveva presentato la dichiarazione dei redditi 2010 (per il 2009). Infine, la fattispecie, integrava gli estremi dell’evasione contributiva e non della mera omissione, in virtù della circostanza che l’interessata non aveva denunciato all’Inps la percezione di un reddito non altrimenti assoggettato a contribuzione, in tal modo sottraendosi all’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA]. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 e dell’art. 55 R.D.L. n. 1827/35, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva stabilito che la prescrizione quinquennale decorreva non dalla scadenza dei termini di pagamento della corrispondente contribuzione previdenziale, bensì dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/95 e dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva stabilito l’obbligatorietà dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il mero versamento del cd. contributo integrativo alla Cassa previdenziale di appartenenza, non fosse idoneo a costituire una specifica posizione contributiva in capo al professionista. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 comma 8 della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte di appello aveva erroneamente stabilito che l’odierna fattispecie integrava gli estremi dell’evasione contributiva e non la mera omissione, e per violazione degli artt.116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto la Corte del merito non aveva considerato che l’Inps non aveva provato la circostanza che la ricorrente aveva, in tesi, omesso intenzionalmente di comunicare il reddito da assoggettare alla contribuzione dell’Inps. Il primo motivo è infondato. Va, in via preliminare, rilevato come la prescrizione in materia previdenziale sia una questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. n. 30303/21). Ciò premesso, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione,anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite” (Cass. n. 10273/21). Pertanto, nel caso di specie, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti i contribuenti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 1, commi 96 ss.; pertanto, l’avviso di messa in mora del 30.6.2015 inviato dall’Inps (cfr. foglio 6 della sentenza impugnata), era intervenuto prima che il termine quinquennale fosse completamente decorso e, quindi, il credito contributivo non risulta prescritto. Il secondo motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,“Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno -secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA], alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale” (Cass. n. 24047/22). Nella specie, pertanto, quanto corrisposto come contributo integrativo, alla Cassa professionale di appartenenza, non poteva tenere luogo del contributo soggettivo minimo, che la professionista era tenuta a corrispondere alla [OSCURATO:PERSONA] e che era idoneo ad offrire una copertura assicurativa per l’attività abituale e/o occasionale esercitata, in assenza di quella garantita dalla [OSCURATO:PERSONA], non sussistendo il relativo obbligo d’iscrizione. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22), sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscritti d'ufficio alla Gestione separata, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esame l'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari) 'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione di interpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare la disposizione interpretativa al canone di ragionevolezza, deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1). Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; ma avrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatemdella norma censurata può, quindi, essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione della possibilità per l'ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo di iscriversi allaGestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione con riferimento al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa. Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - ha osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art. 136 Cost., in combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La sentenza della Corte Costituzionale cancella la norma incostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento a tutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presente fattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordine alla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non era ancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovuto per sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo di iscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente incidentale. In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazione al profilo delle sanzioni (terzo motivo), rigettati gli altri motivi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarando parte ricorrente non tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioni in relazione ai contributi oggetto di causa. Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione della sopravvenienza della sentenza della Corte Costituzionale cui la presente pronuncia ha dato attuazione. In considerazione dell'esito del giudizio, invece, non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso , rigetta gli altri . Cassa, in parte qua, la sentenza i
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