CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Emanuele ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato quella del Tribunale di Velletri di condanna del predetto per il reato di cui all'art. 116 codice strada (in Pomezia il 29/12/2020, con la recidiva nel biennio, come da accertamento del 12/7/2020); ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi sono manifestamente infondati, quanto alla recidiva avendo la Corte d'appello dato conto della definitività del verbale di accertamento della precedente violazione amministrativa, non risultando alcun atto d'impugnazione nel termine di legge, né allegazioni difensive in contrario, essendo emerso peraltro che il 26/1/2021 il verbale fu trasmesso alla Prefettura per l'iscrizione a ruolo (sul punto, sez. 4, n. 27504 del 26/472017, P., Rv. 270707-01, in cui si è precisato che l'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell'integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cod. strad. - penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio" - ha stabilito che la recidiva ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio; n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209-01); che, con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen. e al diniego del beneficio della non menzione, le censure sono del tutto generiche e difettano del necessario confronto con quanto argomentato dai giudici territoriali sia per ritenere il bisogno di pena che per non riconoscere il beneficio invocato (patente di guida mai conseguita, autovettura priva di copertura assicurativa, distanza ravvicinata dalla precedente violazione e comportamento tenuto al momento dell'accertamento di PG, avendo l'imputato tentato di darsi alla fuga, costringendo gli operatori a breve inseguimento); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La pr id:nte Gabriella C