CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 12180/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza di primo grado; Considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso dell'imputato - con i quali il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per i furti di cui ai capi a), b), c), d), e), f), g) e h) - sono inammissibili in quanto, oltre ad essere caratterizzati da particolare genericità, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi dal giudice del merito, senza confrontarsi con la motivazione fornita dalla sentenza di appello che ha fondato il giudizio di responsabilità in base alla convergenza dei plurimi elementi probatori puntualmente individuati (si vedano, in particolare, pagine 5 e ss. della sentenza impugnata); Rilevato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della determinazione della pena e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, la cui determinazione è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione, atteso che la Corte di appello fa riferimento alla gravità e al numero dei reati commessi in un ristretto arco di tempo, ritenendoli sintomo di una spiccata tendenza a delinquere e di una radicata specializzazione nella commissione di reati del tipo di quello commesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]