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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 giugno 2017

Cassazione n. 09584/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.822/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO d i L'AQUILA n. 650/2017depositata il 29/06/2017 , R.G.N. 785/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha respinto la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di «annullamento» della iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] INPS e della richiesta di versamento dei contributi per l’anno 2009;

2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito in favore dell’Inps, nonostante la professionista fosse iscritta all’Albo degli avvocati ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente;

3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]:

4. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995;

5. la ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incors a la Corte territoriale nell'affermare l’obbligo di iscrizione alla G estione Separata da parte dei professionisti iscritti ad un Albo;

6. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 , co. 1, nr. 5 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

7. l’omissione è riferita alla richiesta di pagamento dei contributi che, ricevuta dalla professionista il 29 giugno 2015 (come allegato nel ricorso introduttivo della lite), risulterebbe inidonea ad impedire la prescrizione del credito, dovendo il dies a quo della prescrizione dei contributi, per l’anno 2009, fissarsi al momento di scadenza del termine per il relativo versamento, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 nr.435;

8. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art.360 , co. 1., nn. 3 e 4 cod.proc.civ. la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.;

9. è denunciata l’omessa pronuncia sul capo autonomo della domanda concernente le sanzioni applicate dall’INPS ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000; 10.le censure di cui ai motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati con riguardo alle questioni, ormai risolte con orientamento consolidato da questa Corte, concernenti sia l'obbligo diiscrizione pre sso la Gestione S eparata sia il dies a quo di decorrenza della prescrizione, avuto riguardo ai decreti che dispongono il differimento dei termini stessi ; l e censur e relativ e al regime sanzionatorio sono, invece, fondate; 11.costituisce diritto vivente il principio di questa Corte secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […]non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] […] sono tenuti comu nque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass.nr. 3799 del 2019); 12.in merito, invece, al profilo concernente la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, viene in rilievo il principio per cui essadecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 13.più in particolare, però, rileva quanto si è precisato a partire da Cass. nr. 10273 del 2021 e cioè che , a detti fini ( id est : ai fini della decorrenza della prescrizione ) , assume rilievo «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite».

A tale riguardo, si è chiarito che il differimento del termine di pagamento stabilito dai DPCM, succedutisi nel tempo, concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021e successive conformi); 14.nel caso di specie, il termine è stato differito, in virtù del D.P.C.M. indicato, al 6 luglio 2010; pertanto, alla data in cui la professionista ha ricevuto la richiesta di pagamento da parte dell’INPS (il 29 giugno 2015) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi controversi; 15.ciò posto, gli assetti interpretativi, innanzi richiamati, hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, con la sentenza nr. 104 del 2022 (richiamata dallaricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.), che, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n r . 98 del 2011 , art. 18 nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuialla legge n r . 576 del 1980, art. 22,e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione s eparata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, dellesanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore; 16.pertanto, la questione, qui devoluta, concernente , latu sensu, la debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009, va decisa, come questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe (cfr.Cass. nn. 17970, 30406 e 30407 del 2022), affermando la « sussistenza dell'obbligo diiscrizione alla Gestione separata e del conseguente debito contributivo, […] sterilizzato dall'importo previsto persanzioni civili » ; 17.in conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, solo con riguardoalle censure oggetto del terzo motivo, rigettate tutte le altre; la sentenza va, pertanto,cassata in parte qua e , dec idendo nel merito la questione relativa all’applicabilità dellesanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo disanzioni per l'anno 2009;

18. in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso deriva solo dalla sopravvenuta e parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa di cui al D.L. citato , ricorrono idonee ragioni per compensare lespese di lite dell'intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione,respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata , in parte qua, e, decidendo nel merito, dichiara che laricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua isc rizione all

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.822/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO d i L'AQUILA n. 650/2017depositata il 29/06/2017 , R.G.N. 785/2016 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di L’Aquila, in accoglimento dell’appello dell’INPS, ha respinto la domanda dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di «annullamento» della iscrizione di ufficio alla [OSCURATO:PERSONA] INPS e della richiesta di versamento dei contributi per l’anno 2009; 2. la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il credito in favore dell’Inps, nonostante la professionista fosse iscritta all’Albo degli avvocati ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ed assistenza Forense, per insussistenza dei presupposti utili all’insorgenza di tale obbligo e di quello contributivo conseguente; 3. la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] con tremotivi, successivamente illustrati con memoria, cui ha opposto difese l’INPS con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: 4. con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge nr. 335 del 1995; 5. la ricorrente denuncia l'errore in cui sarebbe incors a la Corte territoriale nell'affermare l’obbligo di iscrizione alla G estione Separata da parte dei professionisti iscritti ad un Albo; 6. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 , co. 1, nr. 5 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 7. l’omissione è riferita alla richiesta di pagamento dei contributi che, ricevuta dalla professionista il 29 giugno 2015 (come allegato nel ricorso introduttivo della lite), risulterebbe inidonea ad impedire la prescrizione del credito, dovendo il dies a quo della prescrizione dei contributi, per l’anno 2009, fissarsi al momento di scadenza del termine per il relativo versamento, vale a dire il 16 giugno 2010, secondo quanto disposto dall’art. 17 del DPR 7 dicembre 2001 nr.435; 8. con il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art.360 , co. 1., nn. 3 e 4 cod.proc.civ. la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.proc.civ.; 9. è denunciata l’omessa pronuncia sul capo autonomo della domanda concernente le sanzioni applicate dall’INPS ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge nr. 388 del 2000; 10.le censure di cui ai motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono manifestamente infondati con riguardo alle questioni, ormai risolte con orientamento consolidato da questa Corte, concernenti sia l'obbligo diiscrizione pre sso la Gestione S eparata sia il dies a quo di decorrenza della prescrizione, avuto riguardo ai decreti che dispongono il differimento dei termini stessi ; l e censur e relativ e al regime sanzionatorio sono, invece, fondate; 11.costituisce diritto vivente il principio di questa Corte secondo cui «Gli avvocatiiscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che […]non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis , antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione- l'obbligodi iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] […] sono tenuti comu nque ad iscriversialla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio diuniversalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cuialla L. n. 335 del 1995, art. 2,comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di dettoobbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale» (Cass. nr. 30344 del 2017e plurime successive conformi; tra le tante, v.Cass. nr. 32167 del 2018; Cass.nr. 3799 del 2019); 12.in merito, invece, al profilo concernente la decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, viene in rilievo il principio per cui essadecorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020): lo si desume dall'art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati»; 13.più in particolare, però, rileva quanto si è precisato a partire da Cass. nr. 10273 del 2021 e cioè che , a detti fini ( id est : ai fini della decorrenza della prescrizione ) , assume rilievo «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite». A tale riguardo, si è chiarito che il differimento del termine di pagamento stabilito dai DPCM, succedutisi nel tempo, concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]» (Cass. nr.10273 del 2021e successive conformi); 14.nel caso di specie, il termine è stato differito, in virtù del D.P.C.M. indicato, al 6 luglio 2010; pertanto, alla data in cui la professionista ha ricevuto la richiesta di pagamento da parte dell’INPS (il 29 giugno 2015) non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione dei contributi controversi; 15.ciò posto, gli assetti interpretativi, innanzi richiamati, hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, con la sentenza nr. 104 del 2022 (richiamata dallaricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod.proc.civ.), che, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. n r . 98 del 2011 , art. 18 nella parte in cuinon prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cuialla legge n r . 576 del 1980, art. 22,e tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione s eparata costituita presso l'Inps, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, dellesanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriorealla sua entrata in vigore; 16.pertanto, la questione, qui devoluta, concernente , latu sensu, la debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferite all'anno 2009, va decisa, come questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe (cfr.Cass. nn. 17970, 30406 e 30407 del 2022), affermando la « sussistenza dell'obbligo diiscrizione alla Gestione separata e del conseguente debito contributivo, […] sterilizzato dall'importo previsto persanzioni civili » ; 17.in conclusione, il ricorso va accolto nei sensi di cui sopra, solo con riguardoalle censure oggetto del terzo motivo, rigettate tutte le altre; la sentenza va, pertanto,cassata in parte qua e , dec idendo nel merito la questione relativa all’applicabilità dellesanzioni civili connesse all'obbligo contributivo accertato, va dichiarato che nulla è dovuto a titolo disanzioni per l'anno 2009; 18. in considerazione del fatto che l'accoglimento del ricorso deriva solo dalla sopravvenuta e parziale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interpretativa di cui al D.L. citato , ricorrono idonee ragioni per compensare lespese di lite dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione,respinti gli altri; cassa la sentenza impugnata , in parte qua, e, decidendo nel merito, dichiara che laricorrente non è tenuta a versare le sanzioni civili relative alla sua isc rizione all
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