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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03110/2023

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sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7032/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 gennaio 2016, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania, Rep. 14263, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 586/27/15, depositata in data 17 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taormina, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di servizi di pulizia, l'avviso di accertamento n.

RJJ01T00068, con cui, all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 20 dicembre 2001, aveva proceduto alla rettifica analitica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 1999, ai sensi dell'art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e aveva rideterminato un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP, ai sensi dell'art.41 bis del d.

P .

R . n. 600/ 19 73 ed u n maggiore imponibile IVA, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n. 633/ 19 72 .

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 380/09/06, emessa il 4 maggio 20 06, aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente ed aveva annulla to l'avviso di accertamento nella parte riguardante il recupero dei ricavi di vecchie lire630.000.000 ( riguardante prestazioni già fatturate nel 1999 e mai incassate per un contenzioso sorto con l'[OSCURATO:PERSONA], per cui si era reso necessario annullare la partita con le note di credito), compensandole spese del giudizio.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita con appello principale dell'Agenzia delle Entratee con appello incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevaeccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla ditta individuale cessata nell'ottobre 2006 con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame principale, rigettando quello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l'avviso di accertamento. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) il recupero effettuato dal l'Ufficio della somma di vecchie lire 630.000.000 era legittimo, in quanto erano insussistenti le condizioni legittimanti l’emissione delle note di credito, poiché la variazione operata dalle note di credito emesse non derivava dalla rilevazione di inesattezze o da accordi sopravvenuti, ma era conseguenza del contenzioso sorto tra il ricorrente ed il suo cliente, al cui esito poteva essere rilevata l'eventuale variazione dell’imponibile, a nulla rilevando l’aspetto finanziario della vicenda; inoltre, dal controllo incrociato effettuato dall'Amministrazione finanziaria eraemerso che le fatture e le note di credito non eranomai state consegnate all'Ente ospedaliero e che la ricorrente non avevamai rinunciato al credito vantato avendo ancora in corso ilcontenzioso; -) l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate era ammissibile, in quanto si era verificato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, considerato altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l aveva proposto appello incidentalee che la procura per proporre appello era stata rilasciata per conto della società dal medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) titolare della ditta individuale; -) era infondato il motivo relativo al v izio del procedimento di accertamento per la permanenza dei verificatori presso la sede della ditta oltre i termini previsti dalla legge, in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente erameramente ordinatorio, né la nullità di tali atti potevaricavarsi dalla « ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione; -) l'avviso di accertamento , motivato con il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non era illegittimo per la mancanza di una autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, aveva inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattavadi elementi già noti al contribuente, non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio; -) la contestazione sul mancato riconoscimento in deduzione di costi non idoneamente documentati, di costi non inerenti, di costi dedotti in misura superiore a quella spettante e di costi riconducibili a operazioni inesistentiera infondata, in quanto dal processo verbale della Guardia di Finanza relativo alla ditta verificata ed ai processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso fornitori ([OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] (ME), LA.ED. di Catania, [OSCURATO:SOCIETA]. di Roma ed altri), che facevano piena prova, fino a querela di falso, era emerso inequivocabilmente che i costi in questione non possedevano i richiamati requisiti, né il contribuente, a cui incombeva l'onere, era stato in grado di fornire i supporti documentali necessari; -) era, dunque,legittimo l'operato dell'A.F., che aveva ritenuto nel suo accertamento che le fatture contestate difettavano del requisito della certezza del costo e, quindi , della loro inerenza e competenza e che , pertanto,gli importi di tali fatture non potevano essere portati a costo dalla società ricorrente, così come non era detraibile l'IVA inerente.

5. [OSCURATO:PERSONA] a ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi .

6. L'Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La C ommissione tributaria regionale aveva violato l'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, ilquale sanzionava con l'inammissibilità dell'appello l'errata identificazione del soggetto destinatario della «vocatio in ius»; il soggetto che si era costituito nel giudizio di appello era distinto dall'originario contribuente, con conseguente insanabilità del vizio della «vocatio in ius»; doveva, dunque, censurarsi il ragionamento compiuto dal Giudice del gravame, il quale, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso dall'Ufficio,aveva ritenuto sanato ogni possibile vizio in ragione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., solo perché rappresentata daRinaldi Grazia. 2.Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, la violazione dell'art. 109 (già 75)del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel ritenere che l'emissione di una nota di credito al di fuori delle condizioni di cui all'art. 26 del d .P.R. n. 633/ 19 72 costitui va elemento sufficiente alla rideterminazione di un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP per l'esercizio 1999; era, infatti, circostanza pacifica che i ricavi in questione (vecchie lire 630.000.000) non erano di competenza dell'esercizio 1999, con conseguente impossibilità di ripresa a tassazione in detto esercizio, in quanto si trattava di ricavi concernenti prestazioni rese nel 1996, il cui incasso era avvenuto solo a seguito della definizione (mediante transazione) del contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, ritenendo di poter accogliere la tesi dell'Ufficio, aveva violato l'art. 109 T.U.I.R.; era anche pacifica la circostanza di fatto ammessa dagli stessi Agenti accertatori e, quindi, dall'Ufficio (che avevafatto proprie tutte le risultanze del p.v.c. ), secondo cui « ai fini delle imposte sui redditi le due fatture definitive in questione — in ossequio al principio della competenza temporale — non hanno influenzato il risultato d'esercizio 1999 in quanto riconducibili a fatture provvisorie emesse nell'anno 1996 il cui ricavo d'esercizio si presume che sia stato dichiarato per competenza in quest'ultimo periodo di imposta»); nonostante ciò, i giudici di secondo grado, assumendo che i ricavi dovessero essere tassati nel 1999, avevano favorito un'evidente distorsione del sistema impositivo, ovvero la tassazione dei medesimi ricavi in due distinti esercizi (1996 e 1999), in spregio al citato principio di competenza.

Era circostanza altrettanto pacifica che i ricavi in questione erano oggetto di contenzioso tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], sicchéla Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto ignorare il dettato dell'art. 109 T.U.I.R., secondo cui «i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni».

3. Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, con nota dell'11 aprile 2006 presso la Commissione tributaria provinciale e relativi allegati (fatture e documentazione di spesa, quali bonifici bancari), al fine di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi ed aveva erroneamente sostenuto che il p.v.c.faceva piena prova, fino a querela di falso, dell'inidoneità dei documenti a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 109 T.U.I.R.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dunque, aveva ignorato le argomentazioni difensive (trascritte alle pagine 14 - 17 del ricorso per cassazione) svolte con riferimento: a ) ai costi non idoneamente documentati per lire 59.919.000 con Iva indebitamente detratta pari a lire 11.983.800; b) ai costi non inerenti ed Iva indetraibile; c) ai costi superiori a quelli spettanti per lire 52.380.444; d) ai costi inesistenti ed Iva indetraibile.

4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, forte dell'errata convinzione che i «processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso i fornitori [...] fanno piena prova, fino a querela di falso», aveva completamente omesso di esaminare i motivi di appello contenenti le specifiche difese del contribuente evidenziate ai punti a), b), c) e d) del precedente motivo, da intendersi integralmente trascritti.

5. non ricorrono le ipotesi previste dall'art.375, comma primo, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., e che il ricorso deve essere rime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7032/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale del 7 gennaio 2016, rilasciata con atto autenticato nelle firme dal [OSCURATO:PERSONA] di Catania, Rep. 14263, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 49. - ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella SICILIA, n. 586/27/15, depositata in data 17 febbraio 2015 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Taormina, aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di servizi di pulizia, l'avviso di accertamento n. RJJ01T00068, con cui, all'esito della verifica fiscale della Guardia di Finanza di cui al p.v.c. del 20 dicembre 2001, aveva proceduto alla rettifica analitica del reddito d'impresa per l'anno d'imposta 1999, ai sensi dell'art.39, comma 1, del d.P.R. n. 600/ 19 73 e aveva rideterminato un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP, ai sensi dell'art.41 bis del d. P . R . n. 600/ 19 73 ed u n maggiore imponibile IVA, ai sensi dell'art.54 del d.P.R. n. 633/ 19 72 . 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Messina, con sentenza n. 380/09/06, emessa il 4 maggio 20 06, aveva acco lto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente ed aveva annulla to l'avviso di accertamento nella parte riguardante il recupero dei ricavi di vecchie lire630.000.000 ( riguardante prestazioni già fatturate nel 1999 e mai incassate per un contenzioso sorto con l'[OSCURATO:PERSONA], per cui si era reso necessario annullare la partita con le note di credito), compensandole spese del giudizio. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, adita con appello principale dell'Agenzia delle Entratee con appello incidentale dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che avevaeccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla ditta individuale cessata nell'ottobre 2006 con la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha accolto il gravame principale, rigettando quello incidentale, e, in riforma della sentenza impugnata, ha confermato l'avviso di accertamento. 4.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che: -) il recupero effettuato dal l'Ufficio della somma di vecchie lire 630.000.000 era legittimo, in quanto erano insussistenti le condizioni legittimanti l’emissione delle note di credito, poiché la variazione operata dalle note di credito emesse non derivava dalla rilevazione di inesattezze o da accordi sopravvenuti, ma era conseguenza del contenzioso sorto tra il ricorrente ed il suo cliente, al cui esito poteva essere rilevata l'eventuale variazione dell’imponibile, a nulla rilevando l’aspetto finanziario della vicenda; inoltre, dal controllo incrociato effettuato dall'Amministrazione finanziaria eraemerso che le fatture e le note di credito non eranomai state consegnate all'Ente ospedaliero e che la ricorrente non avevamai rinunciato al credito vantato avendo ancora in corso ilcontenzioso; -) l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate era ammissibile, in quanto si era verificato il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, considerato altresì, che la [OSCURATO:PERSONA] s .r.l aveva proposto appello incidentalee che la procura per proporre appello era stata rilasciata per conto della società dal medesimo soggetto ([OSCURATO:PERSONA]) titolare della ditta individuale; -) era infondato il motivo relativo al v izio del procedimento di accertamento per la permanenza dei verificatori presso la sede della ditta oltre i termini previsti dalla legge, in quanto il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente erameramente ordinatorio, né la nullità di tali atti potevaricavarsi dalla « ratio» delle disposizioni in materia, apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell'Amministrazione; -) l'avviso di accertamento , motivato con il rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non era illegittimo per la mancanza di una autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, aveva inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si trattavadi elementi già noti al contribuente, non arrecavaalcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio; -) la contestazione sul mancato riconoscimento in deduzione di costi non idoneamente documentati, di costi non inerenti, di costi dedotti in misura superiore a quella spettante e di costi riconducibili a operazioni inesistentiera infondata, in quanto dal processo verbale della Guardia di Finanza relativo alla ditta verificata ed ai processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso fornitori ([OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] (ME), LA.ED. di Catania, [OSCURATO:SOCIETA]. di Roma ed altri), che facevano piena prova, fino a querela di falso, era emerso inequivocabilmente che i costi in questione non possedevano i richiamati requisiti, né il contribuente, a cui incombeva l'onere, era stato in grado di fornire i supporti documentali necessari; -) era, dunque,legittimo l'operato dell'A.F., che aveva ritenuto nel suo accertamento che le fatture contestate difettavano del requisito della certezza del costo e, quindi , della loro inerenza e competenza e che , pertanto,gli importi di tali fatture non potevano essere portati a costo dalla società ricorrente, così come non era detraibile l'IVA inerente. 5. [OSCURATO:PERSONA] a ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato aquattro motivi . 6. L'Agenzia delle Entrate resiste concontroricorso.7.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art. 164 cod. proc. civ. e dell'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..La C ommissione tributaria regionale aveva violato l'art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, ilquale sanzionava con l'inammissibilità dell'appello l'errata identificazione del soggetto destinatario della «vocatio in ius»; il soggetto che si era costituito nel giudizio di appello era distinto dall'originario contribuente, con conseguente insanabilità del vizio della «vocatio in ius»; doveva, dunque, censurarsi il ragionamento compiuto dal Giudice del gravame, il quale, nel rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello promosso dall'Ufficio,aveva ritenuto sanato ogni possibile vizio in ragione della costituzione della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., solo perché rappresentata daRinaldi Grazia. 2.Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 633/1972, la violazione dell'art. 109 (già 75)del d.P.R. n. 917/1986, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva errato nel ritenere che l'emissione di una nota di credito al di fuori delle condizioni di cui all'art. 26 del d .P.R. n. 633/ 19 72 costitui va elemento sufficiente alla rideterminazione di un maggiore imponibile ai fini IRPEF e IRAP per l'esercizio 1999; era, infatti, circostanza pacifica che i ricavi in questione (vecchie lire 630.000.000) non erano di competenza dell'esercizio 1999, con conseguente impossibilità di ripresa a tassazione in detto esercizio, in quanto si trattava di ricavi concernenti prestazioni rese nel 1996, il cui incasso era avvenuto solo a seguito della definizione (mediante transazione) del contenzioso insorto tra la [OSCURATO:PERSONA].r.l. e l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, ritenendo di poter accogliere la tesi dell'Ufficio, aveva violato l'art. 109 T.U.I.R.; era anche pacifica la circostanza di fatto ammessa dagli stessi Agenti accertatori e, quindi, dall'Ufficio (che avevafatto proprie tutte le risultanze del p.v.c. ), secondo cui « ai fini delle imposte sui redditi le due fatture definitive in questione — in ossequio al principio della competenza temporale — non hanno influenzato il risultato d'esercizio 1999 in quanto riconducibili a fatture provvisorie emesse nell'anno 1996 il cui ricavo d'esercizio si presume che sia stato dichiarato per competenza in quest'ultimo periodo di imposta»); nonostante ciò, i giudici di secondo grado, assumendo che i ricavi dovessero essere tassati nel 1999, avevano favorito un'evidente distorsione del sistema impositivo, ovvero la tassazione dei medesimi ricavi in due distinti esercizi (1996 e 1999), in spregio al citato principio di competenza. Era circostanza altrettanto pacifica che i ricavi in questione erano oggetto di contenzioso tra la ditta [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA], sicchéla Commissione tributaria regionale non avrebbe dovuto ignorare il dettato dell'art. 109 T.U.I.R., secondo cui «i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni». 3. Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva tenuto conto della documentazione prodotta, con nota dell'11 aprile 2006 presso la Commissione tributaria provinciale e relativi allegati (fatture e documentazione di spesa, quali bonifici bancari), al fine di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi ed aveva erroneamente sostenuto che il p.v.c.faceva piena prova, fino a querela di falso, dell'inidoneità dei documenti a dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 109 T.U.I.R.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, dunque, aveva ignorato le argomentazioni difensive (trascritte alle pagine 14 - 17 del ricorso per cassazione) svolte con riferimento: a ) ai costi non idoneamente documentati per lire 59.919.000 con Iva indebitamente detratta pari a lire 11.983.800; b) ai costi non inerenti ed Iva indetraibile; c) ai costi superiori a quelli spettanti per lire 52.380.444; d) ai costi inesistenti ed Iva indetraibile. 4. Con il quarto motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, forte dell'errata convinzione che i «processi verbali relativi ai controlli incrociati eseguiti presso i fornitori [...] fanno piena prova, fino a querela di falso», aveva completamente omesso di esaminare i motivi di appello contenenti le specifiche difese del contribuente evidenziate ai punti a), b), c) e d) del precedente motivo, da intendersi integralmente trascritti. 5. non ricorrono le ipotesi previste dall'art.375, comma primo, nn. 1 e 5, cod. proc. civ., e che il ricorso deve essere rime
Sentenza Cassazione n. 03110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris