CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 19368/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
jev nato a (ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/12/2025 del GIP Tribunale di Fermo.Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Fermo in data 11.12.2025 ha applicato ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata con il P.M. in relazionea reati di illecita detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, qualificati comeviolazione dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessidal settembre 2024 in poi.2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Ancona, lamentando violazione di leggein relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti-reato nell’ipotesi lieve dicui al comma 5 dell’art. 73 cit., trattandosi per contro della contestazione di unafiorente attività continuativa di spaccio di cocaina commessa in concorso con altrisoggetti, aventi caratteristiche incompatibili con la qualificazione giuridica deifatti riconosciuta in sentenza.3. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento della sentenza impugnata.4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.5. Secondo la costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema diapplicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere percassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.,l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai solicasi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, conindiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentricarispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibilel'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, unaviolazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi diimputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del23/03/2022, Gamal, Rv. 283023 – 01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Pg, Rv.281116 - 01).6. Nel caso di specie, la parte pubblica ricorrente, sotto l’apparenza dellaviolazione di legge, censura in realtà il percorso argomentativo della sentenzaimpugnata, in tal modo pretendendo di ottenere in questa sede unainammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad escludere gli estremi dellariconosciuta ipotesi attenuata degli episodi di piccolo spaccio in contestazione, lacui qualificazione giuridica concordata fra le parti non appare palesementeeccentrica rispetto all’oggetto dell’imputazione.7. Nulla deve essere disposto sulle spese ex art. 616 cod. proc. pen., stantela pacifica qualità di parte pubblica del ricorrente. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso, 16 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]