CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023
Cassazione n. 14774/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BERNARDONI Sandra ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di furto in abitazione pluriaggravato e l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. La ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla parteci- pazione dell'imputata al processo per difetto della citazione a giudizio che non indicava la disciplina prevista in caso di assenza, nonché in relazione al mancato avviso alla ricorrente del rinvio del dibattimento disposto per l'emergenza COVID e in ogni caso per mancato accoglimento della istanza del rinvio del dibattimento per legittimo impedimento del difen- sore. Con una seconda articolazione deduce vizio motivazionale in ordine all'affermazione di responsabilità delira ricorrente anche in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per procedersi a ri- cognizione personale a supporto dell riconoscimento fotografico atipico posto in essere dalla persona offesa. Con una terza articolazione si duole della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. 3. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugna- zione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 3.1 In relazione ai motivi di ricorso di ordine processuale, il giudice distrettuale ha escluso i dedotti profili di nullità del decreto dispositivo del giudizio, non ricorrendo deficit di avvisi (in ordine alle conseguenze del giudizio in assenza) idonei a ripercuotersi sull'esercizio del diritto di difesa. Ha poi correttamente evidenziato, in accordo al dettato normativo della disciplina emergenziale per COVID, che il rinvio dell'udienza, de- terminato dall'emergenza pandemica, deve essere notificato esclusiva- mente al difensore e non già alla parte (art.83 D.L. 17 Marzo 2020 n.18) mentre ha fornito giustificazione priva di contraddizioni in ordine al man- cato rinvio della udienza in cui avrebbero dovuto essere raccolte le prove, anche in ragione della intempestività della richiesta di differimento della udienza e della necessità di procedersi all'istruttoria dibattimentale alla suddetta udienza, come era stato comunicato al difensore dell'imputata nell'avviso di rinvio della trattazione del processo. Manifestamente infondata è poi la censura concernente la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avendo il giudice di appello ampiamente argomentato, con iter logico-giuridico esente da rilievi cri- tici, l'attendibilità del riconoscimento operato dalla persona offesa e la non decisività dell'eventuale ricognizione. La censura concernente la misura del trattamento sanzionatorio è poi priva di rilievo critico e del tutto assertiva, 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il cons