Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 1984

Cassazione n. 11393/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35634/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il delitto in parola succede a vari reati commessi in epoca precedente, alcuni dei quali specifici e recenti, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne e della "particolare intensità del dolo"; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1984 avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 35634/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che il delitto in parola succede a vari reati commessi in epoca precedente, alcuni dei quali specifici e recenti, a dimostrazione del mancato effetto deterrente sortito dalle precedenti condanne e della "particolare intensità del dolo"; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13
Sentenza Cassazione n. 11393/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris