CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2019
Cassazione n. 23627/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 401 / 20 20 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesoda se medesimo, con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro REVOCAZIONE r.g. n. 401/2020a.c. 20 / 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –intimata – per la revocazione dell’ordinanzadella CORTE DI CASSAZIONE n. 23592/19, depositata in data23/9/2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 20 giugno 2024 ; Rilevato che: Afferma l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “il contribuente” o “il ricorrente”) che l’ordinanza n. 23592/19 di questa Suprema Corte sarebbe affetta da un errore di fatto, in quanto sarebbe stata emessa sulla errata supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ovvero sulla supposizione della inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, senza che il fatto abbia costituito un punto controverso della relativa decisione. In sostanza, il contribuente imputa alla Corte, da un lato, di avere nell’ordinanza dato atto che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, i prelevamenti eseguiti dal conto corrente dal libero professionista non potevano ritenersi ex se produttivi di un reddito di pari ammontare, sicché sarebbe spettato all’amministrazione provare concretamente che essi, non annotati nelle scritture contabili, erano stati utilizzati per produrre reddito non dichiarato; dall’altro, contraddittoriamente, di avere nella stessa ordinanza riconosciut o legittima l’applicazione della presunzione r.g. n. 401/2020a.c. 20 / 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (caduta per i liberi professionisti in seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale) anche ai prelevamentidal conto corrente. In altre parole, il contribuente si duole che l’ordinanza impugnataabbia raggiunto una conclusione contraddittoria rispetto alle premesse logiche sulle quali si fondava. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. Considerato che: 1.Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che la revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solo quando l’incon trastabile esclusione della verità di un fatto la cui esistenza è invece erroneamente supposta in sentenza (o ordinanza) o l’esistenza di un determinato fatto di cui invece la sentenza (o ordinanza ) suppone erroneamente l’inesistenza ( essendo sia nell’uno che nell’altro caso decisivo l’errore, cioè determinante l’esito della causa) risulta “dagli atti o documenti di causa”, non, dunque, dalla stessa sentenza (o ordinanza). In altre parole, l’errore di fatto revocatorio consiste in un errore di percezione risultante dal confronto tra la sentenza (o l’ordinanza) e gli atti o documenti di causa, con la conseguenza che la contraddittorietà intrinseca della sentenza (o ordinanza) non dà luogo ad un vizio revocatorio, ma ad un vizio della motivazione o ad un errore di diritto inemendabile, salva l’ipotesi estrema dell’actio nullitatis ( Cfr. SS.UU., n. 9882/2001, Cass., sez. 1, n. 4934/2002, Cass., sez. 1, n. 12283/2004; Cass., sez. 1, n. 4295/2005,Cass., sez. 1, n. 441/2000). Tanto premesso in linea generale, deve rilevarsi comunque che nel caso di specie non si ravvisa la contraddittorietà dell’ordinanza, denunciata dal ricorrente. Infatti, dopo aver chiarito gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 sulla presunzione legale relativa ai r.g. n. 401/2020a.c. 20 / 6 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] prelevamenti dal conto corrente dei liberi professionisti, l’ordinanza impugnata ha correttamente concluso che “nel caso di specie, pertanto, la presunzione poteva essere applicata anche con riferimento ai versamenti sui conti correnti del contribuente relativi all’anno 2004, essendo onere dello stesso dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non fossero riferibili ad operazioni imponibili”. Non vi è, dunque, all’interno della ordinanza, alcun riferimento ai prelevamentioperati dal contribuente, ma solo ai versamenti sul suo conto corrente, in coerenza con l a premess a motivazionale fondata sugli effetti della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale. 2. Non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 b