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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03618/2023

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CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettiva mente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - con troricorrenti- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma n.rep. 14080/2021 pubblicata in data 22 luglio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; P4 24/2023 RG 27381-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettiva mente domiciliati in ROMA, VIA D.CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - con troricorrenti- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma n.rep. 14080/2021 pubblicata in data 22 luglio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; P4 24/2023 RG 27381-2021 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così
Decreto Cassazione n. 03618/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris