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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 settembre 2023

Cassazione n. 40816/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di Appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le memorie di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c. in data 4 settembre 2023 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio partecipata del 30 giugno 2022 e depositata il successivo 4 luglio, la Corte di appello di Catania rigettava l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], che compone il collegio preposto alla celebrazione del procedimento n. 546/2021, cui è riunito il procedimento n. 681/2021.

2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (imputato) e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile civile), deducendo, con separati ricorsi, le violazioni della legge penale sostanziale e le inosservanze della legge processuale in appresso sinteticamente riportate.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. All'udienza dell'Il maggio 2022 la difesa aveva sollevato questioni in diritto ed aveva, sul punto, prodotto memoria con indicazione degli argomenti dirimenti direttamente collegati alla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di funzione pregiudicante e ambito di applicazione della ricusazione.

La Corte ha totalmente pretermesso in motivazione di riscontrare tali deduzioni, così determinando inosservanza della legge processuale per omessa motivazione sui temi dedotti.

3.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla ravvisata carenza di interesse alla ricusazione in riferimenti ai fatti descritti al capo 11, condotta che costituirebbe anticipazione di giudizio.

3.3. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti quanto alla ritenuta carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale estensore della sentenza n. 112/2021, con la quale erano stati manifestati convincimenti pregiudicanti rispetto ai reit/ati contestati nel procedimento in cui l'istanza è stata prodotta.

4. [OSCURATO:PERSONA].

4.1. violazione di legge ed inosservanza della legge processuale in ordine alla rilevata carenza di interesse alla ricusazione in riferimento alla funzione pregiudicante svolta in relazione alla decisione assunta sul capo 11 (v. secondo motivo proposto dalla Frontino).

4.2. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla rilevata carenza di interesse alla ricusazione, quanto alla funzione pregiudicante svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella redazione della sentenza n. 112/2021 (v. terzo motivo di ricorso svolto nell'interesse della Frontino).

4.3. Con un secondo ricorso -proposto dal medesimo difensore nell'interesse della stessa parte- si deduce ancora, in aggiunta, la inosservanza (ai danni di altra coimputata) della norma processuale che presidia il principio del contraddittorio nel processo penale, in quanto la Corte non avrebbe correttamente notificato (notifica effettuata a mezzo p.e.c. presso i difensori invece che presso il domicilio eletto dalla coimputata) il decreto di citazione ad altra parte del processo, che in ragione di tale difetto di citazione non avrebbe partecipato al giudizio camerale in cui si trattava della ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 4.4.-5.

Con i successivi motivi di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ripete i medesimi motivi già proposti con il primo ricorso depositato.

5. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 3 luglio 2023, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza di ricusazione, proposta solo da [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, incolpevolmente assunta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che, giudicando della posizione processuale di imputati diversi dal Venezia, ebbe a valutare (incidentalmente) anche posizioni strutturalmente intersecanti con quelle del Venezia, oggi ricorrente.

Si verte dunque in ipotesi di ricusazione "per aver il giudice procedente manifestato il proprio convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto di imputazioni differenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, ma nel corso di diverso procedimento penale" (art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000).

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2.1. Il ricorso proposto dalla parte ([OSCURATO:PERSONA]) che non aveva prepesto l'istanza alla Corte di appello è inammissibile, non avendo la ricorrente proposto l'istanza di ricusazione decisa dalla Corte di appello con l'ordinanza qui impugnata.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi.

In tema di ricusazione, infatti, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto spetta solamente alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione e non anche a chi sia intervenuto nel procedimento in camera di consiglio fissato ex art.41, comma 3, cod. proc. pen., senza però aver proposto analoga dichiarazione, in quanto la partecipazione all'udienza della parte non ricusante, non comporta per quest'ultima l'attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto (in questi precisi termini: Sez. 6, n. 24087 del 17/5/2016, Rv. 267158-01).

2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile, difettando i presupposti per la ricusazione.

2.2.1. E' inammissibile, per carenza di interesse alla deduzione del vizio processuale che incide la posizione processuale di parte diversa dal ricorrente, il primo motivo speso con il secondo ricorso presentato dal medesimo difensore.

Questa Corte ha sul punto già avuto modo di affermare che l'imputato non vanta un proprio diretto interesse, giuridicamente apprezzabile, a prospettare la inosservanza della legge processuale consumata ai danni di altra parte processuale, tanto che questi non sarebbe legittimato a eccepirla, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. (sul punto v.

Sez, 4, n. 47288 del 17/11/2014, Rv. 261071; Sez. 4, n. 3462/2008, n.m.; Sez. 3, n. 6443 del 08/04/1998, Rv. 210971; da ultimo, Sez. 4, n. 11514 del 26/1/2023, n.m.) e, comunque, perché il conseguente annullamento inciderebbe esclusivamente sull'altrui posizione processuale, che non ne è inscindibilmente legata a quella del ricorrente.

2.2.2. Quanto alla concreta natura pregiudicante della funzione giurisdizionale svolta nel giudizio già definito, occorre ancora una volta ribadire che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo.

Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro (Sez. 6, n. 3840 del 24/11/1999, Rv. 216328; Sez. 5, n. 797 del 16/1/2015, Rv. 262730).

Tale ultima pronuncia ha pure statuito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.

Quando si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la ricusazione, ciò si è fatto perché nel precedente provvedimento emesso dallo stesso giudice si erano espresse valutazioni sul "merito" della responsabilità del medesimo soggetto e non perché vi è stato un medesimo contesto di accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 47586 del 1/10/2014, Formenti, Rv. 261219).

Nella fattispecie all'esame il medesimo giudice che compone il collegio preposto alla valutazione dei fatti asseritamente pregiudicati si è infatti pronunciato su fattispecie diverse, che peraltro non vedevano imputato il ricorrente, esprimendo in quella sede valutazioni assolutamente continenti e necessarie alla valutazione di quei fatti-reato (nei termini Sez. 1, n. 45470 del 25/10/2005, Rv. 233378).

2.2.3. I motivi proposti sono dunque tutti manifestamente infondati in diritto .e come tali meritano la dichiarazione di inammissibilità.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo calcolare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di Appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le memorie di replica alle conclusioni del P.g., trasmesse a mezzo p.e.c. in data 4 settembre 2023 dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], con le quali si insiste per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata a seguito della camera di consiglio partecipata del 30 giugno 2022 e depositata il successivo 4 luglio, la Corte di appello di Catania rigettava l'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del dottor [OSCURATO:PERSONA], che compone il collegio preposto alla celebrazione del procedimento n. 546/2021, cui è riunito il procedimento n. 681/2021. 2. Avverso detta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] (imputato) e [OSCURATO:PERSONA] (responsabile civile), deducendo, con separati ricorsi, le violazioni della legge penale sostanziale e le inosservanze della legge processuale in appresso sinteticamente riportate. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. All'udienza dell'Il maggio 2022 la difesa aveva sollevato questioni in diritto ed aveva, sul punto, prodotto memoria con indicazione degli argomenti dirimenti direttamente collegati alla giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di funzione pregiudicante e ambito di applicazione della ricusazione. La Corte ha totalmente pretermesso in motivazione di riscontrare tali deduzioni, così determinando inosservanza della legge processuale per omessa motivazione sui temi dedotti. 3.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla ravvisata carenza di interesse alla ricusazione in riferimenti ai fatti descritti al capo 11, condotta che costituirebbe anticipazione di giudizio. 3.3. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti quanto alla ritenuta carenza di interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla ricusazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale estensore della sentenza n. 112/2021, con la quale erano stati manifestati convincimenti pregiudicanti rispetto ai reit/ati contestati nel procedimento in cui l'istanza è stata prodotta. 4. [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. violazione di legge ed inosservanza della legge processuale in ordine alla rilevata carenza di interesse alla ricusazione in riferimento alla funzione pregiudicante svolta in relazione alla decisione assunta sul capo 11 (v. secondo motivo proposto dalla Frontino). 4.2. Ancora, i medesimi vizi sono dedotti in riferimento alla rilevata carenza di interesse alla ricusazione, quanto alla funzione pregiudicante svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella redazione della sentenza n. 112/2021 (v. terzo motivo di ricorso svolto nell'interesse della Frontino). 4.3. Con un secondo ricorso -proposto dal medesimo difensore nell'interesse della stessa parte- si deduce ancora, in aggiunta, la inosservanza (ai danni di altra coimputata) della norma processuale che presidia il principio del contraddittorio nel processo penale, in quanto la Corte non avrebbe correttamente notificato (notifica effettuata a mezzo p.e.c. presso i difensori invece che presso il domicilio eletto dalla coimputata) il decreto di citazione ad altra parte del processo, che in ragione di tale difetto di citazione non avrebbe partecipato al giudizio camerale in cui si trattava della ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 4.4.-5. Con i successivi motivi di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ripete i medesimi motivi già proposti con il primo ricorso depositato. 5. Il Procuratore generale presso questa Corte, in data 3 luglio 2023, rassegnava conclusioni scritte motivate, con le quali chiedeva il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di ricusazione, proposta solo da [OSCURATO:PERSONA], aveva ad oggetto la posizione di iudex suspectus, incolpevolmente assunta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], che, giudicando della posizione processuale di imputati diversi dal Venezia, ebbe a valutare (incidentalmente) anche posizioni strutturalmente intersecanti con quelle del Venezia, oggi ricorrente. Si verte dunque in ipotesi di ricusazione "per aver il giudice procedente manifestato il proprio convincimento, nei confronti del medesimo soggetto, sui fatti oggetto di imputazioni differenti, nell'esercizio delle proprie funzioni, ma nel corso di diverso procedimento penale" (art. 37, comma 1, cod. proc. pen., come modificato da Corte cost. Sent. n. 283 del 2000, in G.U. n. 30 del 19.7.2000). 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2.1. Il ricorso proposto dalla parte ([OSCURATO:PERSONA]) che non aveva prepesto l'istanza alla Corte di appello è inammissibile, non avendo la ricorrente proposto l'istanza di ricusazione decisa dalla Corte di appello con l'ordinanza qui impugnata. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con orientamento dal quale il Collegio non intende discostarsi. In tema di ricusazione, infatti, la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto spetta solamente alla parte che abbia proposto la relativa dichiarazione e non anche a chi sia intervenuto nel procedimento in camera di consiglio fissato ex art.41, comma 3, cod. proc. pen., senza però aver proposto analoga dichiarazione, in quanto la partecipazione all'udienza della parte non ricusante, non comporta per quest'ultima l'attribuzione di un autonomo e indipendente titolo di legittimazione ad impugnare l'ordinanza di rigetto (in questi precisi termini: Sez. 6, n. 24087 del 17/5/2016, Rv. 267158-01). 2.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è del pari inammissibile, difettando i presupposti per la ricusazione. 2.2.1. E' inammissibile, per carenza di interesse alla deduzione del vizio processuale che incide la posizione processuale di parte diversa dal ricorrente, il primo motivo speso con il secondo ricorso presentato dal medesimo difensore. Questa Corte ha sul punto già avuto modo di affermare che l'imputato non vanta un proprio diretto interesse, giuridicamente apprezzabile, a prospettare la inosservanza della legge processuale consumata ai danni di altra parte processuale, tanto che questi non sarebbe legittimato a eccepirla, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. (sul punto v. Sez, 4, n. 47288 del 17/11/2014, Rv. 261071; Sez. 4, n. 3462/2008, n.m.; Sez. 3, n. 6443 del 08/04/1998, Rv. 210971; da ultimo, Sez. 4, n. 11514 del 26/1/2023, n.m.) e, comunque, perché il conseguente annullamento inciderebbe esclusivamente sull'altrui posizione processuale, che non ne è inscindibilmente legata a quella del ricorrente. 2.2.2. Quanto alla concreta natura pregiudicante della funzione giurisdizionale svolta nel giudizio già definito, occorre ancora una volta ribadire che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro (Sez. 6, n. 3840 del 24/11/1999, Rv. 216328; Sez. 5, n. 797 del 16/1/2015, Rv. 262730). Tale ultima pronuncia ha pure statuito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo. Quando si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la ricusazione, ciò si è fatto perché nel precedente provvedimento emesso dallo stesso giudice si erano espresse valutazioni sul "merito" della responsabilità del medesimo soggetto e non perché vi è stato un medesimo contesto di accertamento dei fatti (Sez. 6, n. 47586 del 1/10/2014, Formenti, Rv. 261219). Nella fattispecie all'esame il medesimo giudice che compone il collegio preposto alla valutazione dei fatti asseritamente pregiudicati si è infatti pronunciato su fattispecie diverse, che peraltro non vedevano imputato il ricorrente, esprimendo in quella sede valutazioni assolutamente continenti e necessarie alla valutazione di quei fatti-reato (nei termini Sez. 1, n. 45470 del 25/10/2005, Rv. 233378). 2.2.3. I motivi proposti sono dunque tutti manifestamente infondati in diritto .e come tali meritano la dichiarazione di inammissibilità. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, che si ritiene equo calcolare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
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