CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 36763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 2398-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34/B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. RG 26738/2012 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], la quale conclude che, in accoglimento della proposta istanza di regolamento di competenza, chiede che la Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di ROMA, in composizione monocratica nel procedimento n. 26738/2012 R.G., ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., con i conseguenti provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] In una causa di riduzione per lesione di legittima, proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al testamento del coniuge [OSCURATO:PERSONA], che aveva nominato unica erede [OSCURATO:PERSONA], disponendo poi dei legati in favore dei nipoti, il Tribunale ha ordinato la sospensione del processo, essendo pendente in appello il gravame proposto dalla Gregory avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda, a suo tempo proposta dal de cuius contro il coniuge, e poi proseguita dall’erede, per la restituzione di una somma, oggetto di prestito. Il giudice ha ravvisato l’esistenza di un nesso di pregiudizialità fra due giudizi, tale da giustificare la sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in base al rilievo che l’esito della causa, pendente in appello, incideva sulla composizione della massa e, quindi, sulla determinazione della quota di riserva. Contro l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, con il secondo dei quali si deduce che, essendo il giudizio pregiudicante,già definito con sentenza non passata in giudicato, non era applicabile l’art. 295 c.p.c. Le altre parti sono rimaste intimate. Il secondo motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, in materia, hanno stabilito il seguente principio: «in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.» (Cass., S.U., n. 21736/2017). L’accoglimento del terzo, preliminare, motivo comporta l’assorbimento dei restanti, non solo del primo motivo (sulla competenza ad adottare il provvedimento di sospensione), ma anche del terzo motivo, il quale investe le ragioni sostanziali della sospensione del processo ex art. 295 c.p.c.; infatti, quelle stesse ragioni potranno essere considerate dal giudice del merito, se e quando l’organo competenza ritenga di adottare un provvedimento discrezionale di sospensione in forza dell’art. 337 c.p.c., tenuto conto del generale sfavorper le ipotesi sospensive (v. per tutte Cass., S.U., 14670/2003 e successive conformi). Pertanto, il regolamento deve essere accolto e le parti debbono essere rimesse dinanzi al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. Spese al merito. P.Q.M. accoglie l’istanza di regolamento; cassa l’ordinanza; rimette le parti dinanzi del Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio con termine di legge per la riassunzione. Spese al merito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta