CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 28072/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05505BG) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0660VBB) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma applicava ai ricorrenti la pena concordata con il pubblico ministero, previa rinuncia ai motivi sulla responsabilità. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il vizio di motivazione Una sentenza impugnata non avrebbe dato conto delle ragioni della conferma della condanna dato che si era limitata a denunciare in modo generico che non vi erano elementi dimostrativi dell'innocenza. 3. I ricorsi propongono motivi non consentiti. Il collegio riafferma che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 01). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci