CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n.12/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 4769/12/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania,pronunciata in data 5 novembre 2015 , depositata in data 17 novembre 2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.12/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. L’ Agenzia delle entrate ricorre con tre motiv i contro [OSCURATO:PERSONA], che è rimasta intimata, avverso l a sentenza n.4769/12/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, pronunciata in data 5 novembre 2015, depositatain data 17 novembre 2015 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Ragusa n.678/2011, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso degli importi versati a titolo di Irpef, Ilor ed Irap per gli anni 1990, 1991 e 1992 a seguito degli eventi calamitosi(sisma Sicilia) ai sensi dell’art.9, comma 17, legge n.289/2002. 2. Con la sentenzaimpugnata, la C.t.r. confermava la sentenza di primo grado, ritenendo che la contribuente avesse diritto al rimborso di quanto versato e che l’istanza fosse tempestiva. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 29 marzo 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31agosto 2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n.289, 11 e 14 preleggi, 3 l. 27 luglio 2000, n.212, 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, 2033 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Secondo l’Agenzia ricorrente, l’art.9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n.289, norma agevolativa di stretta interpretazione, non prevede il rimborso di quanto già pagato, ma unicamente la riduzione del carico fiscale in relazione alle somme ancora dovute. r.g. n.12/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n.190, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la C.t.r. ha riconosciuto il diritto al rimborso, nonostante la norma suddetta escluda espressamente la rimborsabilità di quanto in eccedenza versato dai soggetti titolari di reddito di impresa. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.9,comma 17, l. 27 dicembre 2002, n.289, 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n.190, 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 12 e 14 preleggi, 112 cod. proc. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. In via subordinata, l’ufficio ritiene che la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto tempestiva l’istanza di rimborso, pacificamente presentata in data 9 maggio 2008, ben oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n.289/2002. Secondo la ricorrente, il presupposto della restituzione delle somme versate deve essere individuato temporalmente nell'emanazione della legge n. 289/2002, che ha permesso la definizione automatica dei carichi tributari pendenti. Il presupposto della restituzione non può, invece, in alcun modo identificarsi nelle successive modifiche e proroghe apportate atale legge. 2.1. Preliminarmente occorre verificare la ritualità della notifica del ricorso in cassazione a parte contribuente, che è rimasta intimata. Invero, l a produzione del l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ è richiesta in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che in r.g. n.12/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.(Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008, Rv. 600790 -01). Nel caso di specie, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, risulta aver notificato il ricorso mediante la spedizione, in data 19dicembre 2018, di copia conforme all’originale a mezzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con raccomandata a.r.. Tuttavia, parte ricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui il ricorso è inammissibile, alla luce delle negative verifiche compiute nel fascicolo processuale e negli archivi informatici ufficiali della Corte (SIC; Desk). Nulla deve disporsi in ordine alle spese, poiché controparte è rimasta intimata. Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, (Cass. 29/0