CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 33468/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 sul ricorso 22947/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in [OSCURATO:PERSONA] delle Milizie -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], go i L presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, A 39 pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente avverso la sentenza n. 989/2019 del TRIBUNALE di ASTI, depositata il 25/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1.La società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona dei signori [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante) e [OSCURATO:PERSONA] (socio) nonché i medesimi Marola nella loro qualità di legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] F.11i Marola società di fatto, evocarono in giudizio, davanti al Tribunale di Asti, lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per sentir accertare la responsabilità professionale del convenuto per aver reso una attività di assistenza fiscale scorretta e foriera di danni, e per sentirlo condannare al risarcimento nella misura di C 9.741,17. Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, sollevò una serie di eccezioni,tra cui quella di incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Asti, sul presupposto che il cumulo delle domande dovesse essere frazionato in quattro distinte controversie, ciascuna rientrante nella competenza del Giudice di Pace; nel merito negò di aver tenuto una condotta negligente ed escluse il rapporto eziologico tra l'attività dello Studio, quale soggetto incaricato della gestione dei dati contabili delle assistite, e l'accertamento fiscale posto in essere dalla Guardia di Finanza. 2. Il Tribunale adito declinò la propria competenza e gli attori provvidero a riassumere quattro distinti giudizi davanti al Giudice di Pace di Asti: per ragioni di economia processuale, fu nominato in ciascuno dei procedimenti lo stesso CTU che produsse un unico elaborato peritale per tutte le cause, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità della società convenuta nello svolgimento dell'assistenza fiscale e tributaria. Tre giudizi furono definiti con sentenze di accoglimento delle domande attoree mentre la quarta - promossa da [OSCURATO:PERSONA] ed oggetto del presente giudizio- fu decisa dal Giudice di Pace con sentenza n. 420 del 2017 che accertò l'illegittimità della condotta assunta dalla società convenuta ma respinse, perché indeterminate e non provate, le domande risarcitorie. 3. A seguito di appello del Marola, il Tribunale di Asti, con sentenza resa in data 25/11/2019, in parziale accoglimento dell'appello, ha confermato la responsabilità dello [OSCURATO:PERSONA] srl, che nel frattempo aveva variato la propria ragione sociale in [OSCURATO:SOCIETA], e lo ha condannato a risarcire il danno nella misura di C 1.580,24 oltre interessi legali e spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura della metà. Per quanto ancora di interesse in questa sede, il Tribunale ha ritenuto che vi fosse prova del danno subìto dall'attore /consistente nell'avvenuto addebito, da parte dell'amministrazione finanziaria, di somme a titolo di sanzioni ed interessi in conseguenza dell'errata apposizione, da parte dello studio, nella dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:PERSONA] F.11i Marola, di costi, anziché di rimanenze derivanti dalla continuità fiscale tra le imprese succedetesi nel tempo, così come della mancata emissione di fatture: dunque errori commessi nell'espletamento di operazioni contabili di natura ordinaria, non richiedenti la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; ha rigettato, in particolare, il motivo di appello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. volto a contestare la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quale socio e amministratore unico dello [OSCURATO:PERSONA] srl, ritenendo che l'attività posta in essere dal medesimo non potesse dirsi estranea alla responsabilità della società.4.Avverso la sentenza la società [OSCURATO:SOCIETA], (già [OSCURATO:PERSONA] srl) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Nelle more della fissazione dell'udienza la società ricorrente ha depositato una istanza per la trattazione congiunta del presente giudizio con altro pendente davanti a questa stessa Corte a seguito di ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Asti n. 987 del 2019 che ha deciso, in grado di appello, la causa sorta tra la società [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: L'istanza di riunione deve essere disattesa perché le sentenze impugnate sono state pronunciate in cause sorte tra parti diverse, ciascuna esitata in pronuncia di condanna di diversa entità e sorretta da distinta motivazione. Si procede pertanto allo scrutinio dei motivi. 1.Con il primo motivo di ricorso -nullità della sentenza per vizio di ultra/extrapetizione (art. 112 c.p.c.) in relazione alla pronuncia di condanna della [OSCURATO:SOCIETA] per fatto del dott. [OSCURATO:PERSONA] (artt.1228 e 2232 c.c.) in relazione all'art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c - la ricorrente lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché, pur essendosi la pretesa risarcitoria basata su errori frutto di negligenza ed imperizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza avrebbe condannato la sola società. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce " la violazione o falsa applicazione della legge ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. laddove la sentenza impugnata correla automaticamente la qualità di socio e/o amministratore alle ipotesi di responsabilità per fatto degli ausiliari di cui all'art. 1228 e o 2232 c.c". La ricorrente lamenta che la sentenza abbia fatto riferimento al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della considerazione che questi fosse socio ed amministratore unico della società e sulla base di una presunta promiscuità dei rapporti tra la [OSCURATO:SOCIETA] e il dott. [OSCURATO:PERSONA] quando avrebbe dovuto, invece, accertare la sussistenza di un incarico da parte della [OSCURATO:SOCIETA] al dott. [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza di poteri di direzione e controllo da parte della società sull'operato del professionista. 1 -2 I motivi, da trattare congiuntamente perché sostanzialmente sovrapponibili, sono infondati. [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio ed ottenuto sentenze di condanna nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., pacificamente tenutaria delle scritture contabili delle società attrici, né può avere alcuna rilevanza il fatto che alcuni addebiti siano stati contestati al dott. [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta, in quanto l'esercizio dell'attività professionale è stato correttamente ricondotto alla società di cui il [OSCURATO:PERSONA] era socio ed amministratore unico, di guisa che la condotta di quest'ultimo non poteva certo dirsi estranea a quella della società. Ne consegue che non vi è alcun vizio di ultra o extrapetizione dell'impugnata sentenza perché la stessa ha inteso sempre riferirsi all'attività della società, cui, si ribadisce, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] non era estranea. E' del tutto pretestuoso e decontestualizzato il richiamo ad un passaggio della CTU secondo il quale "la società di servizi non aveva responsabilità": tale frase è stata correttamente letta dal giudice del merito in una alla frase successiva "impregiudicata la valutazione dell'eventuale responsabilità della società in conseguenza degli errori riscontrati nell'operato del professionista". Ne consegue pertanto la inconsistenza anche di questo argomento difensivo, In conclusionella sentenza impugnata ha, del tutto correttamente, considerato la responsabilità della società per condotte poste in essere dal suo socio e amministratore unico, unico soggetto in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e tributaria. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denunzia "violazione di legge ex art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c./ laddove la sentenza ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a risarcire il danno corrispondente alle sanzioni determinate nell'atto di contestazione dell'Agenzia delle Entrate senza valutare il rapporto di conseguenza immediata e diretta di detto danno con la portata del mandato della stessa [OSCURATO:SOCIETA] e con l'inadempimento delle obbligazioni assunte con lo stesso mandato (artt. 1223 c.c., 2230 c.c.)". Lamenta che la sentenza impugnata ha condannato essa ricorrente a risarcire danni non costituenti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, violando pertanto l'art.1223 c.c. e il 2230 c.c. In particolare, nella prospettazione della ricorrente, la sentenza sarebbe censurabile per aver ritenuto la responsabilità del professionista per l'uso di dati che sarebbero stati meramente recepiti dalla cliente, senza che il professionista avesse la possibilità di apprezzarli e valutarli. 3.1 Il motivo é inammissibile perché, pur prospettato quale violazione degli artt. 1223 e 2230 c.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., è in realtà voltò a censurare l'accertamento di merito svolto dal Tribunale di Asti in ordine agli inadempimenti della società convenuta, inadempimenti plurimi e tutti consistenti in errori tecnici di apposizione di perdite nel bilancio o nella mancata emissione di fatture, e che, pertanto, nulla hanno a che fare con la pretesa mera trasmissione di dati che sarebbe incorsa tra la società ed il cliente.4. Con il quarto motivo di ricorso -in relazione all'art. 360 co. 1 n.5 c.p.c. : omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio il quale è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'azione di mancata deduzione/dimostrazione del nesso di causa tra il contestato inadempimento e il danno lamentato da controparte (artt. 1223, 2230 e 2697 c.c.)- la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non abbia preso in considerazione la sua doglianza relativa al difetto di nesso causale tra il proprio comportamento ed il danno dedotto dall'esponente, con ciò omettendo di pronunciare su eccezioni formulate da essa ricorrente fin dall'atto di costituzione e risposta in primo grado e riproposte in appello. 4.1 Anche questo motivo è inammissibile/ perché volto al riesame di una questione di merito, quale è l'accertamento del nesso causale, sottratta al sindacato di questa Corte (Cass., n. 9754 del 2005; Cass., n. 21684 del 2005). La ricorrente, peraltro, pur denunciando un vizio di motivazione della impugnata sentenza, si limita a richiamare passaggi di propri atti difensivi ma non illustra quale sarebbe stato il fatto decisivo per il giudizio che la Corte di merito avrebbe omesso di valutare. La ricorrente non riporta neppure il tenore della impugnata sentenza, non illustra il vizio motivazionale, in definitiva neppure ottempera ai requisiti di contenuto-forma del ricorso (art. 366, co. 1 n. 6 c.p.c.). 5. Con il quinto motivo di ricorso - in relazione all'art. 360 co. 1 n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 1223 1227, co. 2 c.c. in ordine alla mancata prova del pagamento delle sanzioni oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate- kricorrente assume che la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente la produzione in giudizio degli avvisi di accertamento relativi alla sanzione applicata e non abbia richiesto la prova dell'avvenuto pagamento delle imposte e delle sanzioni. In base, anche, al criterio della vicinanza della prova la parte attrice avrebbe dovuto , dimostrare sia l'inevitabilità della sanzione sia l'effettività dell'esborso, producendo in giudizio la quietanza di pagamento. In mancanza di tali elementi il Tribunale di Asti avrebbe dovuto concludere, confermando la sentenza di primo grado, nel senso che, mancando la prova dell'esborso corrispondente alla sanzione indicata nell'atto di contestazione (115 e 116 c.p.c. ), controparte non aveva assolto l'onere di dimostrare la sussistenza del danno lamentato. 5.1 II motivo è inammissibile perché volto ad una rivalutazione del merito e perché non attinge la ratio decidendi dell'impugnata sentenza secondo la quale "non rileva il fatto che non sia stato provato l'avvenuto pagamento delle predette sanzioni, trattandosi comunque di un debito sorto in capo all'appellata e gravante, negativamente/sul suo patrimonio". La ricorrente non impugna questa ratio decidendi ma si limita a sostenere che non vi fosse prova del danno, con argomenti smentiti dalla documentazione, prodotta in atti, cui fa riferimento parte resistente, identificata in due documenti definiti "debiti erariali", non contestati da parte ricorrente, che davano conto dell'esistenza di rateazioni in corso con Equitalia e contenevano prova delle imposte, interessi e sanzioni. Il motivo è, in ogni caso, infondato in quanto la corte di merito ha fatto corretta applicazione degli art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. laddove ha posto a base della decisione fatti e circostanze non contestate dalla controparte. 6. Conclusivamente il ricorso va rigettato, e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 1200 (oltre C 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis del