CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 aprile 1973
Cassazione n. 14445/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/04/1973 avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 aprile 2022 la Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio a seguito del parziale annullamento da parte della Corte di cassazione con sentenza n. 6956 del 9 ottobre 2018, ha rideterminato nella misura di anni due e mesi uno di reclusione la pena detentiva irrogata a [OSCURATO:PERSONA], così parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma in data 28 novembre 2012, che lo condannava alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 61, n. 2, 648 (capo A), 640 (capo B), 485 e 491 cod. pen. (capo C). La decisione di primo grado, così riformata, veniva confermata nel resto dalla Corte di appello. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore, censurando con unico motivo violazioni di legge ex artt. 81, 133 cod. pen., 125, 627 cod. proc. pen., unitamente a plurimi vizi della motivazione, là dove la Corte distrettuale ha rideterminato la pena a seguito della intervenuta depenalizzazione del reato di cui al capo C), eliminando l'aumento di un mese di reclusione per tale reato, senza considerare il fatto che, procedendo in tal modo, veniva indirettamente rideterminato anche l'aumento di pena già operato per il reato di truffa cui al capo B), la cui misura non era stata indicata nei precedenti giudizi di merito, né fatta oggetto di specifica impugnazione, con la conseguente formazione, su tale punto, del giudicato progressivo, la cui intangibilità avrebbe dovuto essere rispettata in sede rescissoria. Si assume, sotto tale profilo: a) che la Corte distrettuale, non conoscendo la misura dell'aumento operato a titolo di continuazione per il reato di cui al capo B), avrebbe dovuto applicare, in favor rei, un aumento di pena nella misura minima legalmente possibile, riducendolo dai due mesi - indistintamente e complessivamente applicati per i reati di cui ai capi B) e C) - ad un solo giorno di reclusione per il residuo capo B), così imputando al reato depenalizzato la porzione più consistente dell'originario complessivo aumento di mesi due di reclusione; 6) che la sentenza impugnata ha, di fatto, erroneamente aumentato la pena anche per il diverso reato di cui al capo B), così violando il principio stabilito dall'art. 627 cod. proc. pen.; c) che il criterio equitativamente utilizzato dalla Corte per l'aumento di pena in relazione al reato depenalizzato di cui al capo C) appare del tutto inconferente, poiché la motivazione sembra riferirsi al dolo complessivo dell'intera vicenda fattuale oggetto della regiudicanda e non invece al fatto della mera falsificazione dell'assegno bancario contestato nella relativa imputazione; d) che la suddivisione dell'aumento di pena originariamente effettuato a titolo di continuazione - aumento di due mesi scisso in mesi uno per il reato di truffa di cui al capo B) e in mesi uno per il falso depenalizzato di cui al capo C) - non ha considerato il profilo della diversa gravità dei reati satellite ivi contestati, omettendo qualsiasi motivazione sul punto. 3. Con motivi nuovi trasmessi alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 10 febbraio 2023 il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto l'inosservanza degli artt. 545-bis cod. proc. pen., 20-bis cod. pen. e 53 ss. della legge n. 689 del 1981, sul rilievo che l'entità della pena complessivamente irrogata è da ritenere attualmente compatibile con le nuove disposizioni normative introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, là dove si prevede l'applicazione diretta, in sede di pronuncia della sentenza di condanna da parte del giudice della cognizione, delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge cit. La richiamata disposizione di cui all'art. 545-bis cit. consente infatti l'applicazione delle pene sostitutive da parte del giudice della cognizione quando sia stata irrogata, come nel caso in esame, una pena inferiore a quattro anni di reclusione, non sospesa condizionalmente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Con la richiamata sentenza rescindente questa Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di falso in titolo non trasferibile di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rinviando al Giudice del merito per la rideterminazione della pena, con la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nel resto, e la conferma dell'affermazione di responsabilità per i residui reati di ricettazione di assegno in bianco e truffa. Avuto riguardo alla su indicata delimitazione dell'oggetto del giudizio rescissorio, la Corte d'appello vi si è puntualmente uniformata ed ha correttamente rideterminato l'entità della pena irrogata all'imputato, tenendo conto, per un verso, della intervenuta abrogazione della fattispecie di cui all'art. 485 cit. per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, e, per altro verso, dell'esigenza di individuare partitamente i singoli aumenti di pena operati per ciascuna violazione, qualora, come avvenuto nel caso in esame, il Giudice di primo grado non li abbia specificati e, a seguito dell'intervenuta abrogazione di alcune delle violazioni componenti il reato continuato, occorra espungere dalla pena complessivamente irrogata quella imputabile a dette violazioni (arg. ex Sez. 1, n. 4520 del 20/01/2005, Caffaratto, Rv. 230750). In ossequio al disposto normativo di cui all'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice di stabilire la pena per ciascun reato e poi di determinarla secondo le regole dettate dall'art. 81 cod. pen., la sentenza impugnata ha ritenuto, sulla base di argomenti congruamente illustrati ed immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede deducibili - incentrati sul generale richiamo ai criteri direttivi fissati dall'art. 133 cod. pen. e, segnatamente, sulla valorizzazione del profilo relativo alla intensità del dolo mostrata dall'imputato nella realizzazione della condotta di truffa (capo B) -, di determinare l'aumento della pena a titolo di continuazione in misura pari ad un mese di reclusione per il reato or ora indicato e in quella di un altro mese di reclusione per il reato di falso nelle more abrogato ed inizialmente ascrittogli sub C), sottraendo, infine, l'aumento virtualmente operato per tale reato e rideterminando la complessiva entità della pena in anni due e mesi uno di reclusione, tenuto conto della pena base• individuata nel minimo edittale di due anni di reclusione per il reato di ricettazione di cui al capo A). Giova richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Suprema Corte (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta, come nel caso in esame, da sufficiente motivazione. Per assolvere, infatti, al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il Giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cit. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243): evenienza, questa, evidentemente non rilevabile nel caso in esame. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al motivo nuovo, che non considera il disposto di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, relativo alle disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, secondo cui «Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.». Nel caso in esame, dunque, la persona condannata potrà presentare un'istanza al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. entro il termine di trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle