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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 41331/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione ed C 110.000 di multa, con conferma nel resto.

La sentenza, preso atto che la difesa aveva, previa rinuncia ai residui motivi di gravame, chiesto l'accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e concordato con il pubblico ministero la commisurazione della pena, ha ritenuto fondata la richiesta delle parti, provvedendo di conseguenza, nei termini indicati.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello di Venezia provveduto, quanto alla pena pecuniaria, in termini difformi dal concordato, sulla base del quale doveva essere inflitta la pena di C 75.000 di multa.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione del secondo giudice è conforme alle conclusioni concordate, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalle parti.

Il ricorso deduce che le parti avrebbe diversamente concordato la commisurazione della pena pecuniaria, ma di tale diverso accordo non vi è alcuna emergenza processuale.

4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 21 ottobre 2021 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque di reclusione ed C 110.000 di multa, con conferma nel resto. La sentenza, preso atto che la difesa aveva, previa rinuncia ai residui motivi di gravame, chiesto l'accoglimento del motivo relativo al riconoscimento delle attenuanti generiche e concordato con il pubblico ministero la commisurazione della pena, ha ritenuto fondata la richiesta delle parti, provvedendo di conseguenza, nei termini indicati. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte di appello di Venezia provveduto, quanto alla pena pecuniaria, in termini difformi dal concordato, sulla base del quale doveva essere inflitta la pena di C 75.000 di multa. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La decisione del secondo giudice è conforme alle conclusioni concordate, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalle parti. Il ricorso deduce che le parti avrebbe diversamente concordato la commisurazione della pena pecuniaria, ma di tale diverso accordo non vi è alcuna emergenza processuale. 4. Va, dunque, dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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