CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 1997
Cassazione n. 04631/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/02/1997 avverso la ordinanza del 20/07/2021 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20/07/2021, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 04/06/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con la quale era stata disattesa la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata al predetto in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione in concorso con il padre Michele di circa 370 grammi di marijuana e di circa 7,7 grammi di cocaina). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 273 e 274 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale aveva rigettato l'appello senza fornire esaustiva e convincente risposta alle doglianze difensive con le quali erano stati rappresentati una molteplicità di elementi idonei a palesare l'insussistenza delle esigenze cautelari per difetto del requisito dell'attualità delle stesse; il Tribunale aveva confermato il provvedimento impugnato limitandosi a richiamare il nutrito casellario giudiziale del padre dell'imputato, coimputato per lo stesso fatto. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 292, comma 2, lett. c) cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva desunto le esigenze cautelari, in modo automatico, dai gravi indizi di colpevolezza. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va rilevato che il ricorso è inammissibile perché intempestivo, in quanto pervenuto alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine dei dieci giorni indicato dall'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. (cfr Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep.14/01/2021, Rv.280167 - 01, che ha affermato che, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc.pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo). In particolare, l'esame degli atti, consentito nell'esercizio del potere-dovere di accertare i fatti posti a fondamento delle eccezioni processuali dedotte (Sez. U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094-01), evidenzia che l'ordinanza impugnata emessa il 20.07.2021 dal Tribunale del riesame di Napoli è stata notificata in data 17.8.2021 al difensore e in data 8.9.2021 all'imputato. Il ricorso per cassazione è stato depositato in data 15.09.2021 presso la cancelleria del Tribunale di Benevento, anziché presso il Tribunale di Napoli, dove il ricorso è stato inoltrato e ricevuto solo il 23.09.2021. Di conseguenza, prendendo in considerazione - ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen. - la data di notifica personale al Ronga, il ricorso deve considerarsi sicuramente tardivo, perché al momento in cui perveniva al Tribunale Napoli era già decorso il termine dei dieci giorni. 2. I motivi di ricorso sono, peraltro, anche inammissibili. Va ricordato che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Rv. 266676, n. 1134 del 1995 Rv. 201863, n. 961 del 1996, Rv. 204696, n. 43112 del 2015 Rv. 265569). Nella specie, [OSCURATO:PERSONA] cautelare, nel confermare il provvedimento impugnato, ha tenuto in debito conto e confutato gli elementi evidenziati dalla difesa a fondamento dell'appello (tempo decorso dall'esecuzione della misura e rispetto delle prescrizioni da parte del Ronga, la scelta di richiedere il rito abbreviato e la confessione resa dal predetto), elementi che ha ritenuto inidonei a dimostrare l'affievolimento delle esigenze cautelari, sottolineando la gravità dei fatti e la finalità strumentale della confessione in considerazione della esistenza di elementi di prova granitici. Trattasi di motivazione adeguata e immune da vizi logici ed in linea con i principi affermati da questa Suprema Corte in subiecta materia. Va ricordato che costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez.5, n.39792 del 29/05/2017,Rv.271119; Sez. 2 n. 1858, dep.17/01/2014 Rv.258191; Sez.1, n.24897del 10/05/2013, Rv.255832; Sez. 5, ordinanza n. 16425, dep.27/04/2010, Rv.246868, Sez.2,n. 39785 dep. 26/10/2007, Rv.238763). A fronte di tale adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure che il ricorrente svolge, si connotano generiche, perché prive di confronto con le argomentazioni del Tribunale ed orientate verso un non consentito scrutinio del merito della valutazione effettuata dal Tribunale e sono, pertanto, inammissibili. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr