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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26492/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13444-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T. SALVINI, 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], N. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1654/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 2 -

1. Con ricorso possessorio ex art. 1168 cod. civ. e ar t. 703 cod. proc. civ. del 26.04.2006,i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la [OSCURATO:SOCIETA]., nella loro qualità di comproprietari del fondo rustico sito in Sant’Agata di Puglia, lamentando la pretesa occupazione, da partedella convenuta, di una porzione di fondo di loro proprietà dell’estensione di circa mq 1.600, la violazione delle distanze legali rispetto al confine del loro fondo nonché l’invasione dello spazio aereo sovrastante il terreno di loro proprietà; violazionioccasionate da ll’installazione, da parte della convenuta, di due aerogeneratori eolici.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di arretramento dei due aerogeneratori eolici, perché realizzati in violazionedelle distanze legali.

1.2. Con istanza del 27.06.2008,la [OSCURATO:SOCIETA]. instaurò il giudizio ordinario successivoinnanzi al Tribunale di Foggia, eccependo il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. su ogni possibile controversia concernente la legittimità di attività dotate di autorizzazioni e permessi.

Nel caso di specie, l’installazione delle torri eoliche era stata autorizzata dalla Regione Puglia in data 23.06.2003, dal Comune di S. Agata di Puglia in data 16.12.2003; ulteriore autorizzazione arealizzare le linee elettriche era stata rilasciata all’istante dalla Provincia di Foggia in data 04.03.2005 e un decreto del Comune di S. Agata di Puglia del 06.06.2008 imponeva ai ricorrenti una servitù aerea coattiva in favore del [OSCURATO:PERSONA], definito ex lege di pubblica utilità.

Il decreto, impugnato dai coniugi V i volo - Maruotti dinanzi al Giu d ice Amministrativo, veniva definitivamente confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3723 del 12.06.2009.

2. Il Tribunale adíto in via ordinaria declinava la giurisdizione dell’A.G.O., ritenendo che l’azione della società privata non fosse consistita in comportamenti di mero fatto, ma nell’attuazione di un Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - preciso programma di realizzazione di opere di pubblica utilità, formalmente approvate e autorizzate dalle competenti autorità amministrative attraverso l’iterregolare di legge.

Poiché la demolizione degli atti amministrativi appartiene alla giurisdizione della Giustizia Amministrativa, ogni doglianza del privato deve esser fatta valere innanzi ad essa.

3. Avverso tale decisione i coniugi Vivolo-Maruotti proponevano appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, che – con sentenza n. 1654/2017 qui impugnata - rigettava il gravame , condannando gli appellanti alle spese di lite.

A fondamento dellasua decisione, la Corte territoriale osservava che: - l’autorizzazione alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità (alla quale categoria appartiene la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui si discute) in un certo posto preciso e con certe caratteristiche dimensionali, una volta che l’iterautorizzatorio sia stato regolarmente eseguito, non lasciaspazio per azionare una tutela civilistica ordinaria da parte di altri privati eventualmente incisi in via di fatto dalla realizzazione così autorizzata; -diversamente opinando, l’iter amministrativo messo in atto dalla concessionaria sarebbe del tutto vanificato dalla possibilità di paralizzarne la pratica attuazione « a valle » , semplicemente con un’ordinaria azione civilistica di difesa della proprietà/possesso contro l’opera di pubblico interesse in via di realizzazione; - pertanto, il privato che si ritenga danneggiato dall’opera deve rimediarvi contestando l’iter amministrativo presupposto che ha consentito la realizzazione, e non i riflessi materiali dell’opera nella sfera dei propri interessi.

4. Proponevano ricorso per la cassazione della predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandoloa tre motivi.

Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - Si difendevaFri-el S. Agata s .r.l. depositando controricorso.

In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie.

Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, in continuità con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. 2, del 31.12.2021, n. 42136; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017, Rv. 645030)e sul contenuto della premessa in fatto del ricorso, ove non si deduce alcuna attività materiale al di fuori di quella autoritativa, bensì si lamenta un’irreversibile modifica dello stato dei luoghi causato dall’opera pubblica. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità sollevata dalla controricorrente .

Infatti, il ricorso promosso dai coniugi Vivolo-Maruotti reca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti.

1.1. Va, altresì , disattesa la questione dell’inammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ.

L’eccezione sollevata dal la controricorre nte , e ribadita in memoria, è basata sulla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18165 del 24.07.2017 (v. anche n. 18166/2017) , giudicando tale orientamento «pacifico».

La pronuncia citata, nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevava che la domanda proposta prospetta conseguenze non già derivanti da meri comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle pale eoliche, ma di contestazione delle scelte discrezionali della P.A. nell'individuazione e determinazione dell'opera pubblica sul territorio, e delle relative valutazioni circa l'interesse pubblico perseguito mediante Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - l'autorizzazione.

Tali affermazioni, che riproducono un orientamento già delineatosi con le Sezioni Unite n. 2052/2016, non risolvono comunque il problema della portata applicativa delle definizioni di «comportamento di esecuzione dell'attività necessaria per realizzare l'opera»e di «comportamenti in quanto determinativi di effetti sui beni contigui»; problema che deve,dunque, essere affrontato e risolto con riferimento alla domanda e ai comportamenti materiali concretamente messi in atto dalla concessionaria.

2. Tanto premesso, conil primo motivo deducono i ricorrenti, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione dell’art. 103 Cost., dell’art.2043 cod. civ., dell’art. 133 lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dell’art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 in relazione agli artt. 890 e 832 cod. civ.

Errata valutazione del petitum dedotto in giudizio .

Nella ricostruzione dei ricorrenti la fattispecie in questione involge il problema della giustiziabilità dinanzi all’A.G.O. in controversie in cuisi denunciano comportamenti configuranti illeciti ex art. 2043 cod. civ.

Nel caso di specie, il petitum sostanziale,identificato in funzione della causa petendi, e quindi l’oggetto della domanda - ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo -non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione: gli odierni ricorrenti, infatti, non hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, né hanno inteso sindacare questioni di pubblico interesse alla realizzazione dell’impianto eolico, bensì essi intendono censurare i comportamenti materiali posti in essere dalla società di diritto privato convenuta in violazione di norme civilistiche e,quindi, in spregio dei diritti soggettivi dei proprietari dei terreni limitrofi.

3. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - di diritto –violazione dell’art. 890 cod. civ. in relazione agli artt. 832, 844, comma 2, e 2043 cod. civ.

Violazione del Decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

I ricorrenti affermano che le due torri eoliche di cui è causa sono manufatti equiparati a costruzioni, e non a pali imbullonati.

Pertanto, risultano violate le norme tecniche emanate dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove all’art. 5 viene prevista una distanza minima degli autogeneratori non inferiore a mt

200. Né è contestata la sussistenza delle violazioni di norme civilistiche sulle distanze.

4. Con il terzo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod, proc. civ. sotto il profilo dell’omessa motivazione, con riferimento alla domanda attorea di risarcimento dei danni che non è stata oggetto di delibazione.

Oltre alla domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno dedotto istanze indennitarie sulle quali la Corte territoriale si sarebbe pronunciata con una motivazione apparente.

In particolare, il giudice distrettuale avrebbe dovuto stabilire un equo indennizzo – quantificato dai ricorrenti in sede di appello in €500.000,00 - per l’utilizzo annuo di ciascun aerogeneratore) per i danni subiti dagli odierni ricorrenti nel periodo antecedente all’emissione del decreto comunale n. 5070/2008 di costituzione di servitù coattiva aerea, nel rispetto dell’art. 133 d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall’intervento della Corte Costituzionale (n. 191/2006) in funzione del riconoscimento della giurisdizione dell’A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto comportamenti delle pubbliche amministrazioni (e soggetti equiparati) non equiparabili all’esercizio in un pubblico potere.

5. I motivi possono essere trattati congiuntamentestante la loro stretta connessione logica, e sono fondati.

Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 7 -

5.1. Occorre premettere che la questione del riparto di giurisdizione tra autorità ordinaria e amministrativa può essere trattata in questa sede (Sezione semplice): l'art. 374 cod. proc. civ., infatti, va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici ove sulla regola finale di riparto della giurisdizione si sianogià pronunciate le Sezioni U nite (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 -01), come nel caso che ci occupa.

5.2. Va innanzitutto ribadito che -ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - la giurisdizione si determina sulla base della domanda: sicché rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte: Cass., Sez.

U, 31.07.2018, n. 20350; Cass., Sez.

U, 26 maggio 2020, n. 9771; Cass., Sez.

U, 27 ottobre 2020, n. 23600).

Poiché nella fattispecie qui in esame l'attore ha agito per la tutela del possesso, e non per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nella sostanza viene dedotta l’illegittimità non già dei provvedimenti a monte, ma dei comportamenti materiali posti in essere dalla convenuta, così che, avuto riguardo alla causa petendi in concreto espressa, va fatta applicazione del principio - già enunciato dalle Sezioni Unite in fattispecie analoga (Cass., Sez.

Un., 01.04.2020, n. 7636) - secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare tra l'altro che gli aerogeneratori di Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 8 - un vicino parco eolico determinino una lesione dell'altrui diritto dominicale, anche in ragione della violazione delle distanze legali.

5.3. Va, quindi , affermato il principio da costantemente espresso da questa Corte per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un'opera pubblica e, dunque, ad un'attività di natura materiale e non provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l'obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laederea tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio (cfr. Cass., Sez.

U, n. 8092/2020; Cass.

S.U. n. 21993/2020).

E’ stato , poi, precisato che quando la contestazione ha ad oggetto non già il provvedimento amministrativo in sé, o le sue conseguenze dirette, bensì un effetto dannoso derivato dalla realizzazione dell’opera pubblica ed incidente sui concorrenti diritti soggettivi dei privati non direttamente coinvolti nella procedura espropriativa finalizzata all’esecuzione dell’opera predetta, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. 2, 42136 del 31.12.2021; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 25578 del 12/11/2020, Rv. 659460; Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 11142 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 644050, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti).

5.4. La denuncia della violazione delle distanze legali e dell’occupazione della proprietà dei coniugi Vivolo-Maruotti, tenuto conto della concreta formulazione della domanda, non può dirsi che implichi una necessaria contestazione anche della legittimità del provvedimento amministrativo che abbia consentito la costruzione dell'impianto generatore di energia eolica: invece, il petitum sostanziale che caratterizza l'attuale giudizio pone a base della Ric. 2018 n. 13444 sez.

S2 -ud. 30-11-2022 - 9 - domanda un comportamento materiale della società convenuta, evocata in quanto impresa privata, e non nella sua pur posseduta veste di concessionaria pubblica.

In altri termini, l'azione proposta non è diretta all'annullamento del provvedimento autorizzativo dell'impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla proprietà dell'attore, né presuppone l'accertamento, sia pure incidentale, della illegittimità dell'autorizzazione, bensì si fonda sul mancato rispetto delle distanze legali, e sulla conseguente lesione del possesso, scaturente in maniera specifica dallo sconfinamento in proiezione delle pale degli impianti (Cass. Sez.

U., n. 29298 del 21.10.2021).

6. La pronuncia merita, pertanto di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello di Bari in diversa composizione: affermata la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria nei limiti sopra precisati, il giudice del rinvio dovrà procedere alla verifica del mancato rispetto delle distanze e alla quantificazione del danno per occupazione della proprietà.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13444-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA T. SALVINI, 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], N. 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1654/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24.10.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30.11.2022 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 2 - 1. Con ricorso possessorio ex art. 1168 cod. civ. e ar t. 703 cod. proc. civ. del 26.04.2006,i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la [OSCURATO:SOCIETA]., nella loro qualità di comproprietari del fondo rustico sito in Sant’Agata di Puglia, lamentando la pretesa occupazione, da partedella convenuta, di una porzione di fondo di loro proprietà dell’estensione di circa mq 1.600, la violazione delle distanze legali rispetto al confine del loro fondo nonché l’invasione dello spazio aereo sovrastante il terreno di loro proprietà; violazionioccasionate da ll’installazione, da parte della convenuta, di due aerogeneratori eolici. Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda di arretramento dei due aerogeneratori eolici, perché realizzati in violazionedelle distanze legali. 1.2. Con istanza del 27.06.2008,la [OSCURATO:SOCIETA]. instaurò il giudizio ordinario successivoinnanzi al Tribunale di Foggia, eccependo il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. su ogni possibile controversia concernente la legittimità di attività dotate di autorizzazioni e permessi. Nel caso di specie, l’installazione delle torri eoliche era stata autorizzata dalla Regione Puglia in data 23.06.2003, dal Comune di S. Agata di Puglia in data 16.12.2003; ulteriore autorizzazione arealizzare le linee elettriche era stata rilasciata all’istante dalla Provincia di Foggia in data 04.03.2005 e un decreto del Comune di S. Agata di Puglia del 06.06.2008 imponeva ai ricorrenti una servitù aerea coattiva in favore del [OSCURATO:PERSONA], definito ex lege di pubblica utilità. Il decreto, impugnato dai coniugi V i volo - Maruotti dinanzi al Giu d ice Amministrativo, veniva definitivamente confermato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 3723 del 12.06.2009. 2. Il Tribunale adíto in via ordinaria declinava la giurisdizione dell’A.G.O., ritenendo che l’azione della società privata non fosse consistita in comportamenti di mero fatto, ma nell’attuazione di un Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 3 - preciso programma di realizzazione di opere di pubblica utilità, formalmente approvate e autorizzate dalle competenti autorità amministrative attraverso l’iterregolare di legge. Poiché la demolizione degli atti amministrativi appartiene alla giurisdizione della Giustizia Amministrativa, ogni doglianza del privato deve esser fatta valere innanzi ad essa. 3. Avverso tale decisione i coniugi Vivolo-Maruotti proponevano appello dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, che – con sentenza n. 1654/2017 qui impugnata - rigettava il gravame , condannando gli appellanti alle spese di lite. A fondamento dellasua decisione, la Corte territoriale osservava che: - l’autorizzazione alla realizzazione di un’opera di pubblica utilità (alla quale categoria appartiene la realizzazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui si discute) in un certo posto preciso e con certe caratteristiche dimensionali, una volta che l’iterautorizzatorio sia stato regolarmente eseguito, non lasciaspazio per azionare una tutela civilistica ordinaria da parte di altri privati eventualmente incisi in via di fatto dalla realizzazione così autorizzata; -diversamente opinando, l’iter amministrativo messo in atto dalla concessionaria sarebbe del tutto vanificato dalla possibilità di paralizzarne la pratica attuazione « a valle » , semplicemente con un’ordinaria azione civilistica di difesa della proprietà/possesso contro l’opera di pubblico interesse in via di realizzazione; - pertanto, il privato che si ritenga danneggiato dall’opera deve rimediarvi contestando l’iter amministrativo presupposto che ha consentito la realizzazione, e non i riflessi materiali dell’opera nella sfera dei propri interessi. 4. Proponevano ricorso per la cassazione della predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandoloa tre motivi. Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 4 - Si difendevaFri-el S. Agata s .r.l. depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno fatto pervenire memorie. Il Pubblico Ministero si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, in continuità con l’orientamento espresso da questa Corte (Cass. Sez. 2, del 31.12.2021, n. 42136; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 18165 del 24/07/2017, Rv. 645030)e sul contenuto della premessa in fatto del ricorso, ove non si deduce alcuna attività materiale al di fuori di quella autoritativa, bensì si lamenta un’irreversibile modifica dello stato dei luoghi causato dall’opera pubblica. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di specificità sollevata dalla controricorrente . Infatti, il ricorso promosso dai coniugi Vivolo-Maruotti reca gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. 1.1. Va, altresì , disattesa la questione dell’inammissibilità ex art. 360-bis cod. proc. civ. L’eccezione sollevata dal la controricorre nte , e ribadita in memoria, è basata sulla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 18165 del 24.07.2017 (v. anche n. 18166/2017) , giudicando tale orientamento «pacifico». La pronuncia citata, nel dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevava che la domanda proposta prospetta conseguenze non già derivanti da meri comportamenti materiali concernenti le modalità di esecuzione dei lavori di realizzazione e messa in esercizio delle pale eoliche, ma di contestazione delle scelte discrezionali della P.A. nell'individuazione e determinazione dell'opera pubblica sul territorio, e delle relative valutazioni circa l'interesse pubblico perseguito mediante Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 5 - l'autorizzazione. Tali affermazioni, che riproducono un orientamento già delineatosi con le Sezioni Unite n. 2052/2016, non risolvono comunque il problema della portata applicativa delle definizioni di «comportamento di esecuzione dell'attività necessaria per realizzare l'opera»e di «comportamenti in quanto determinativi di effetti sui beni contigui»; problema che deve,dunque, essere affrontato e risolto con riferimento alla domanda e ai comportamenti materiali concretamente messi in atto dalla concessionaria. 2. Tanto premesso, conil primo motivo deducono i ricorrenti, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 1 e 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione dell’art. 103 Cost., dell’art.2043 cod. civ., dell’art. 133 lett. c), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, dell’art. 53 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327 in relazione agli artt. 890 e 832 cod. civ. Errata valutazione del petitum dedotto in giudizio . Nella ricostruzione dei ricorrenti la fattispecie in questione involge il problema della giustiziabilità dinanzi all’A.G.O. in controversie in cuisi denunciano comportamenti configuranti illeciti ex art. 2043 cod. civ. Nel caso di specie, il petitum sostanziale,identificato in funzione della causa petendi, e quindi l’oggetto della domanda - ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo -non investe scelte e atti autoritativi dell’amministrazione: gli odierni ricorrenti, infatti, non hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti amministrativi, né hanno inteso sindacare questioni di pubblico interesse alla realizzazione dell’impianto eolico, bensì essi intendono censurare i comportamenti materiali posti in essere dalla società di diritto privato convenuta in violazione di norme civilistiche e,quindi, in spregio dei diritti soggettivi dei proprietari dei terreni limitrofi. 3. Con il secondo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 6 - di diritto –violazione dell’art. 890 cod. civ. in relazione agli artt. 832, 844, comma 2, e 2043 cod. civ. Violazione del Decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. I ricorrenti affermano che le due torri eoliche di cui è causa sono manufatti equiparati a costruzioni, e non a pali imbullonati. Pertanto, risultano violate le norme tecniche emanate dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ove all’art. 5 viene prevista una distanza minima degli autogeneratori non inferiore a mt 200. Né è contestata la sussistenza delle violazioni di norme civilistiche sulle distanze. 4. Con il terzo motivo si deduce, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod, proc. civ. sotto il profilo dell’omessa motivazione, con riferimento alla domanda attorea di risarcimento dei danni che non è stata oggetto di delibazione. Oltre alla domanda risarcitoria, i ricorrenti hanno dedotto istanze indennitarie sulle quali la Corte territoriale si sarebbe pronunciata con una motivazione apparente. In particolare, il giudice distrettuale avrebbe dovuto stabilire un equo indennizzo – quantificato dai ricorrenti in sede di appello in €500.000,00 - per l’utilizzo annuo di ciascun aerogeneratore) per i danni subiti dagli odierni ricorrenti nel periodo antecedente all’emissione del decreto comunale n. 5070/2008 di costituzione di servitù coattiva aerea, nel rispetto dell’art. 133 d.lgs. n. 104/2010 e dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, come modificato dall’intervento della Corte Costituzionale (n. 191/2006) in funzione del riconoscimento della giurisdizione dell’A.G.O. per le controversie aventi ad oggetto comportamenti delle pubbliche amministrazioni (e soggetti equiparati) non equiparabili all’esercizio in un pubblico potere. 5. I motivi possono essere trattati congiuntamentestante la loro stretta connessione logica, e sono fondati. Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 7 - 5.1. Occorre premettere che la questione del riparto di giurisdizione tra autorità ordinaria e amministrativa può essere trattata in questa sede (Sezione semplice): l'art. 374 cod. proc. civ., infatti, va interpretato nel senso che, tranne nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i ricorsi che pongono questioni di giurisdizione possono essere trattati dalle sezioni semplici ove sulla regola finale di riparto della giurisdizione si sianogià pronunciate le Sezioni U nite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 1599 del 19/01/2022, Rv. 663733 -01), come nel caso che ci occupa. 5.2. Va innanzitutto ribadito che -ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - la giurisdizione si determina sulla base della domanda: sicché rileva non già la prospettazione compiuta dalle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi , ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (tra le molte: Cass., Sez. U, 31.07.2018, n. 20350; Cass., Sez. U, 26 maggio 2020, n. 9771; Cass., Sez. U, 27 ottobre 2020, n. 23600). Poiché nella fattispecie qui in esame l'attore ha agito per la tutela del possesso, e non per l'annullamento del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nella sostanza viene dedotta l’illegittimità non già dei provvedimenti a monte, ma dei comportamenti materiali posti in essere dalla convenuta, così che, avuto riguardo alla causa petendi in concreto espressa, va fatta applicazione del principio - già enunciato dalle Sezioni Unite in fattispecie analoga (Cass., Sez. Un., 01.04.2020, n. 7636) - secondo cui spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato chieda di accertare tra l'altro che gli aerogeneratori di Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 8 - un vicino parco eolico determinino una lesione dell'altrui diritto dominicale, anche in ragione della violazione delle distanze legali. 5.3. Va, quindi , affermato il principio da costantemente espresso da questa Corte per il quale sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno correlato alla concreta realizzazione di un'opera pubblica e, dunque, ad un'attività di natura materiale e non provvedimentale, nello svolgimento della quale, non solo i soggetti privati, ma anche la pubblica amministrazione che vi concorra, hanno l'obbligo di osservare le regole tecniche ed i canoni di diligenza e prudenza, imposte dal precetto del neminem laederea tutela dell'incolumità dei consociati e dell'integrità del loro patrimonio (cfr. Cass., Sez. U, n. 8092/2020; Cass. S.U. n. 21993/2020). E’ stato , poi, precisato che quando la contestazione ha ad oggetto non già il provvedimento amministrativo in sé, o le sue conseguenze dirette, bensì un effetto dannoso derivato dalla realizzazione dell’opera pubblica ed incidente sui concorrenti diritti soggettivi dei privati non direttamente coinvolti nella procedura espropriativa finalizzata all’esecuzione dell’opera predetta, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. 2, 42136 del 31.12.2021; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25578 del 12/11/2020, Rv. 659460; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11142 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 644050, in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti). 5.4. La denuncia della violazione delle distanze legali e dell’occupazione della proprietà dei coniugi Vivolo-Maruotti, tenuto conto della concreta formulazione della domanda, non può dirsi che implichi una necessaria contestazione anche della legittimità del provvedimento amministrativo che abbia consentito la costruzione dell'impianto generatore di energia eolica: invece, il petitum sostanziale che caratterizza l'attuale giudizio pone a base della Ric. 2018 n. 13444 sez. S2 -ud. 30-11-2022 - 9 - domanda un comportamento materiale della società convenuta, evocata in quanto impresa privata, e non nella sua pur posseduta veste di concessionaria pubblica. In altri termini, l'azione proposta non è diretta all'annullamento del provvedimento autorizzativo dell'impianto e specificamente della installazione degli aerogeneratori limitrofi alla proprietà dell'attore, né presuppone l'accertamento, sia pure incidentale, della illegittimità dell'autorizzazione, bensì si fonda sul mancato rispetto delle distanze legali, e sulla conseguente lesione del possesso, scaturente in maniera specifica dallo sconfinamento in proiezione delle pale degli impianti (Cass. Sez. U., n. 29298 del 21.10.2021). 6. La pronuncia merita, pertanto di essere cassata, e il giudizio rinviato alla medesima Corte d’Appello di Bari in diversa composizione: affermata la giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria nei limiti sopra precisati, il giudice del rinvio dovrà procedere alla verifica del mancato rispetto delle distanze e alla quantificazione del danno per occupazione della proprietà. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, in accoglimento del ricorso, cass
Sentenza Cassazione n. 26492/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris