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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26616/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7527/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal la quale è rappresentato e difeso unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di mandato a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3734/ 10/2017 , depositata il 22 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 2010- 2011-2012-2013 [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che:

1. In data 13 novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] , medico esercitante la libera professione presso terze strutture, presentava, all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, istanza di rimborso per le imposte versate a titolo di IRAP negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, per un valore pari ad€ 21.174,39, oltre interessi.

Indata 18 marzo 2014, avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17- bis del d.lgs. n. 546/1992, precisando di essere un medico libero profession ista, non dotato di una struttura autonomamente organizzata nédi dipendenti, ma esercitante la suddetta professione con l’esclusivo apporto del proprio lavoro e di alcuni beni strumentali.

In data 15 giugno 2015, l’Ufficio notificava il diniegodella suddetta istanza di reclamo, essendo il contribuente titolare di una partecipazione azionaria del 33.33% della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, da cui traeva vantaggi organizzativi e strumentali per la sua professione.

2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il precedente silenzio-rifiuto, la Commissione tributaria provincialedi Pavia, con sentenzan. 97/3/2016, depositata il 19 febbraio 2016, lo accoglieva, con condanna dell’Ufficio al rimborso di € 21.174,39, oltre interessi legali e il pagamento delle spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3734/10/2017, pronunciata il 14 marzo 2017e depositata in segreteria il 22 settembre 2017, accoglieva l’appello, con condanna al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che:

6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.

6.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, primo comma, e dell’art. 3, primo comma, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.

Sostiene, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato gli elementi di fatto addotti rispetto alla propria posizione lavorativa, non potendosi, alla luce anche di orientamenti giurisprudenziali, ritenere lo stesso dotato di una autonoma organizzazione, requisito rilevante ai fini IRAP, sulla base: i) dello svolgimento di attività lavorativa presso strutture terze, di cui non è né socio né cointeressato in alcun modo; ii ) della titolarità di beni strumentali utilizzati per l’esercizio della propria professione, la cui esiguità escluderebbe , tuttavia, il superamento del limite minimo richiesto dalla giurisprudenza affinché possa individuarsi un’autonoma organizzazione; iii ) dello svolgimento, presso la società di cui è titolare di una partecipazione sociale e componente del relativo consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrazione, di attività didattica post-laurea nell’ambito di corsi di formazione, percependo compensi che tuttavia risulterebbero marginali rispetto al reddito complessivamente percepito.

Rispetto all’espostolegame con la società “[OSCURATO:PERSONA] s.rl.”, il contribuente sottolinea come, in primo luogo, l’essere componente del consiglio di amministrazione non avrebbe dovuto essere considerato quale elemento indiziante dell’autonoma organizzazione, dato che, per giurisprudenza, non è soggetta a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale all’esercizio di una carica sociale da parte di un professionista, dovendosi distinguere levarie categorie dei compensi ricevuti.

In secondo luogo, inoltre, la titolarità della partecipazione sociale in parola, da un lato, sarebbe neutra ed irrilevante rispetto al caso concreto, perché, non corrispondendo alla stessa la quota maggioritaria della società, il contribuente non potrebbe essere stato neppure in un controllo di fatto della società e, dall’altro lato, non sarebbe paragonabile alla partecipazione in un’associazione professionale, ente strutturalmente e ontologicamente diverso da una società a responsabilità limitata.

6.2. Con il secondo motivo il contribuente deduce omessa e/o apparente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Rileva, nello specifico, che la C.T.R. non avrebbe né verificato in concreto gli elementi di fatto posti alla base della propria decisione, né avrebbe motivato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato a ritenere esistente, nel caso di specie, un’autonoma organizzazione.

7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

7.1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 446/1997, «presupposto dell’imposta èl'esercizio abituale d i una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero allaprestazione di servizi».

Orbene, dal punto di vista fattuale non è controverso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] sia un medico fisiatra, percettore di redditi di lavoro autonomo, esercente la propria attività presso una clinica di proprietà di terzi (la “Casa di cura [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.), ente autonomamente soggetto ad IRAP, alla quale egli emette fatture per le proprie prestazioni.

Il ricorrente utilizza, altresì, modesti beni strumentali (una automobile, un personal computer, un tablet ed un telefono cellulare), come comprovato dal registro dei beni ammortizzabili, ed adopera la propria abitazione privata ad uso promiscuo professionale e privato.

E’ evidente, pertanto, che, nella specie, non possa parlarsi di una propria autonoma organizzazione.

Peraltro, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo, è necessaria che la struttura organizzativa faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo.

Ne consegue che non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisce per le attività svolte extra moenia presso strutture sanitarie esterne, nelle quali egli non svolga compiti organizzativi (Cass. 7 maggio 2018, n. 10916; Cass. 16 luglio 2015, n. 14878).

Per quel che riguarda, invece, la partecipazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] quale socio, in misura del 30,03%, e quale membro del consiglio di amministrazione, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (società avente ad oggetto la promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale), va osservato che, ai fini IRAP, l’esercizio di una attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (Cass. 2 settembre 2016, n. 17566).

Invero, l’organizzazione autonoma deve essere riferibile direttamente al professionista, mentre nel caso di specie tale autonoma organizzazione è riferibile ad una società di capitali (la [OSCURATO:PERSONA].r.l., per l’appunto), a nulla rilevando che il contribuente sia socio (e membro del consiglio di amministrazione) di tale società, in quanto essa esercita un’attività comunque differente, posto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] è medico fisiatra, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolge attività do promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, ed in essa il contribuente svolge attività didattica, con compensi peraltro marginali rispetto al reddito complessivo, il che depone ulteriormente per l’assenza di una stabile organizzazione in capo direttamente al contribuente (in tal senso Cass. 6 luglio 2022, n. 21357).

7.2. Stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con l’esclusione del presupposto impositivo, il secondo motivo può ritenersi assorbito.

8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Spese compensate per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio,che si liquidano in € 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7527/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal la quale è rappresentato e difeso unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di mandato a margine del ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardian. 3734/ 10/2017 , depositata il 22 settembre 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 2010- 2011-2012-2013 [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -Rilevato che: 1. In data 13 novembre 2014 [OSCURATO:PERSONA] , medico esercitante la libera professione presso terze strutture, presentava, all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pavia, istanza di rimborso per le imposte versate a titolo di IRAP negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, per un valore pari ad€ 21.174,39, oltre interessi. Indata 18 marzo 2014, avverso il silenzio - rifiuto dell’Ufficio, [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17- bis del d.lgs. n. 546/1992, precisando di essere un medico libero profession ista, non dotato di una struttura autonomamente organizzata nédi dipendenti, ma esercitante la suddetta professione con l’esclusivo apporto del proprio lavoro e di alcuni beni strumentali. In data 15 giugno 2015, l’Ufficio notificava il diniegodella suddetta istanza di reclamo, essendo il contribuente titolare di una partecipazione azionaria del 33.33% della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, da cui traeva vantaggi organizzativi e strumentali per la sua professione. 2. Proposto dal contribuente ricorso avverso il precedente silenzio-rifiuto, la Commissione tributaria provincialedi Pavia, con sentenzan. 97/3/2016, depositata il 19 febbraio 2016, lo accoglieva, con condanna dell’Ufficio al rimborso di € 21.174,39, oltre interessi legali e il pagamento delle spese di lite. 3. Interposto gravame dall’Ufficio,la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3734/10/2017, pronunciata il 14 marzo 2017e depositata in segreteria il 22 settembre 2017, accoglieva l’appello, con condanna al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, primo comma, e dell’art. 3, primo comma, lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, che la C.T.R. avrebbe erroneamente interpretato gli elementi di fatto addotti rispetto alla propria posizione lavorativa, non potendosi, alla luce anche di orientamenti giurisprudenziali, ritenere lo stesso dotato di una autonoma organizzazione, requisito rilevante ai fini IRAP, sulla base: i) dello svolgimento di attività lavorativa presso strutture terze, di cui non è né socio né cointeressato in alcun modo; ii ) della titolarità di beni strumentali utilizzati per l’esercizio della propria professione, la cui esiguità escluderebbe , tuttavia, il superamento del limite minimo richiesto dalla giurisprudenza affinché possa individuarsi un’autonoma organizzazione; iii ) dello svolgimento, presso la società di cui è titolare di una partecipazione sociale e componente del relativo consiglio di [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] amministrazione, di attività didattica post-laurea nell’ambito di corsi di formazione, percependo compensi che tuttavia risulterebbero marginali rispetto al reddito complessivamente percepito. Rispetto all’espostolegame con la società “[OSCURATO:PERSONA] s.rl.”, il contribuente sottolinea come, in primo luogo, l’essere componente del consiglio di amministrazione non avrebbe dovuto essere considerato quale elemento indiziante dell’autonoma organizzazione, dato che, per giurisprudenza, non è soggetta a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale all’esercizio di una carica sociale da parte di un professionista, dovendosi distinguere levarie categorie dei compensi ricevuti. In secondo luogo, inoltre, la titolarità della partecipazione sociale in parola, da un lato, sarebbe neutra ed irrilevante rispetto al caso concreto, perché, non corrispondendo alla stessa la quota maggioritaria della società, il contribuente non potrebbe essere stato neppure in un controllo di fatto della società e, dall’altro lato, non sarebbe paragonabile alla partecipazione in un’associazione professionale, ente strutturalmente e ontologicamente diverso da una società a responsabilità limitata. 6.2. Con il secondo motivo il contribuente deduce omessa e/o apparente motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Rileva, nello specifico, che la C.T.R. non avrebbe né verificato in concreto gli elementi di fatto posti alla base della propria decisione, né avrebbe motivato le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato a ritenere esistente, nel caso di specie, un’autonoma organizzazione. 7. Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7.1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 446/1997, «presupposto dell’imposta èl'esercizio abituale d i una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero allaprestazione di servizi». Orbene, dal punto di vista fattuale non è controverso che il dott. [OSCURATO:PERSONA] sia un medico fisiatra, percettore di redditi di lavoro autonomo, esercente la propria attività presso una clinica di proprietà di terzi (la “Casa di cura [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.), ente autonomamente soggetto ad IRAP, alla quale egli emette fatture per le proprie prestazioni. Il ricorrente utilizza, altresì, modesti beni strumentali (una automobile, un personal computer, un tablet ed un telefono cellulare), come comprovato dal registro dei beni ammortizzabili, ed adopera la propria abitazione privata ad uso promiscuo professionale e privato. E’ evidente, pertanto, che, nella specie, non possa parlarsi di una propria autonoma organizzazione. Peraltro, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo, è necessaria che la struttura organizzativa faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, ma anche sotto il profilo organizzativo. Ne consegue che non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisce per le attività svolte extra moenia presso strutture sanitarie esterne, nelle quali egli non svolga compiti organizzativi (Cass. 7 maggio 2018, n. 10916; Cass. 16 luglio 2015, n. 14878). Per quel che riguarda, invece, la partecipazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] quale socio, in misura del 30,03%, e quale membro del consiglio di amministrazione, della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (società avente ad oggetto la promozione, l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale), va osservato che, ai fini IRAP, l’esercizio di una attività professionale nell’ambito di una organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza di per sé il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione (Cass. 2 settembre 2016, n. 17566). Invero, l’organizzazione autonoma deve essere riferibile direttamente al professionista, mentre nel caso di specie tale autonoma organizzazione è riferibile ad una società di capitali (la [OSCURATO:PERSONA].r.l., per l’appunto), a nulla rilevando che il contribuente sia socio (e membro del consiglio di amministrazione) di tale società, in quanto essa esercita un’attività comunque differente, posto che il dott. [OSCURATO:PERSONA] è medico fisiatra, mentre la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. svolge attività do promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione, ed in essa il contribuente svolge attività didattica, con compensi peraltro marginali rispetto al reddito complessivo, il che depone ulteriormente per l’assenza di una stabile organizzazione in capo direttamente al contribuente (in tal senso Cass. 6 luglio 2022, n. 21357). 7.2. Stante l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con l’esclusione del presupposto impositivo, il secondo motivo può ritenersi assorbito. 8. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento del ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 9. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza dell’Ufficio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del presente grado di giudizio,che si liquidano in € 1.
Sentenza Cassazione n. 26616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris