CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 febbraio 1984
Cassazione n. 37049/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CILE) il 13/11/1984 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi i difensori l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] per Morra insiste per l'accoglimento del ricorso ed avv.to [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 27 maggio 2021, la corte di appello di Roma, confermava la pronuncia del tribunale di Viterbo datata 7-7-2020, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuti entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina ed il secondo, anche, di alcuni episodi di furto in abitazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduceva, con unico motivo, difetto di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità fondata sul riconoscimento fotografico da parte della persona offesa quanto al capo A), nonostante fossero state fornite indicazioni non collimanti con la persona dell'imputato, ed in relazione agli altri capi di imputazione per i quali la colpevolezza era basata sul riferimento alle celle telefoniche agganciate dall'imputato in occasione dei momenti di consumazione dei fatti, rimaste prive di ulteriori riscontri. [OSCURATO:PERSONA], lamentava mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 116 comma secondo cod.pen. benchè dagli atti e dalla ricostruzione della condotta dell'imputata risultava inequivocabilmente che la stessa aveva ripetutamente cercato di allertare i complici entrati all'interno dell'abitazione della presenza sopravvenuta della proprietaria al fine di interrompere ogni azione. Doveva pertanto ritenersi che i complici avevano autonomamente proseguito il loro disegno criminoso incuranti dei tentativi della ricorrente di farli desistere con la conseguenza che si imponeva il riconoscimento della attenuante. Con successivi motivi aggiunti la difesa insisteva per l'accoglimento del motivo proposto nell'interesse della Morra ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 116 comma secondo cod.pen. non potendo farsi applicazione dei principi in tema di dolo eventuale. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Ed invero, quanto al ricorso [OSCURATO:PERSONA], le censure riproposte vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. In particolare il giudice di appello con le osservazioni svolte alle pagine 2-4 della motivazione ha analiticamente indicato i singoli elementi probatori sussistenti a carico del predetto ricorrente per ciascuno degli episodi delittuosi evidenziando i plurimi riconoscimenti delle persone offese , la chiamata in correità del Fuentes, ovvero l'individuazione della refurtiva. E non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali tutti utilizzabili nel giudizio abbreviato e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. 2.2 Quanto al ricorso Morra, deve essere rammentato che, in tema di rapina a seguito di programmato furto, questa Corte di cassazione ha già avuto modo di statuire che in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 cod. pen. può essere configurata solo quando l'evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; tale precedente attiene proprio al caso di una rapina in cui l'imputato, pur rimasto in automobile, è stato ritenuto colpevole a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. con l'autore materiale, rientrando in uno sviluppo dinamico prevedibile il passaggio dalla violenza sulle cose, tipico della concordata fattispecie di furto con strappo, alla violenza sulle persone (Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479 - 01). Più recentemente si è ancora affermato che in tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen., a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato. (Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rv. 276734 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare che correttamente i giudici di merito hanno escluso la concessione della attenuante di cui al secondo comma dell'art. 116 cod.pen. poiché l'avvenuta programmazione in concorso di un furto all'interno di un'abitazione determina la consapevole accettazione del rischio che il fatto si configuri quale più grave delitto di rapina nell'ipotesi in cui si rinvenga o sopraggiunga uno dei residenti all'interno dell'abitazione, trattandosi di evento rientrante nell'ordinario svolgimento dei fatti e non circostanza sopravvenuta assolutamente imprevedibile. Peraltro è appena il caso di evidenziare, quanto alla ricostruzione difensiva, che l'avvenuta ripetuta comunicazione telefonica tra la Morra ed i correi di poco antecedente l'arrivo della vittima è solo asseritamente attribuita dalla difesa alla volontà di fare desistere gli stessi dall'azione criminosa, non essendo tale dato dimostrato da alcun elemento utilizzabile nel giudizio abbreviato ed indicato specificamente nel ricorso. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] D tt. )1)1