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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 28446/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in espiazione della pena di anni quattro e mesi dieci quale pena residua di quella irrogata con sentenza definitiva del 17 maggio 2022, per tentata rapina e violazione della disciplina sulle armi da sparo e di ricettazione.

Considerato che il vizio dedotto, a mezzo del difensore, avv.

B. Goddi, (vizio di motivazione in relazione agli art. 4-bis e 47 ord. pen. per mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta doglianze costituite da censure in punto di fatto, non consentite in questa sede e, comunque, non specifiche in relazione al vizio denunciato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Rilevato, infatti, che la deduzione svolta contrasta con il contenuto non manifestamente illogico e completo (pag. 2 del provvedimento) del provvedimento impugnato che non fonda soltanto sui precedenti penali del ricorrente.

Considerato, comunque, che =orla la giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorso che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, risultando i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle v ammende.

Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e ha dichiarato inammissibile quella di detenzione domiciliare, proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in regime di arresti domiciliari, ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in espiazione della pena di anni quattro e mesi dieci quale pena residua di quella irrogata con sentenza definitiva del 17 maggio 2022, per tentata rapina e violazione della disciplina sulle armi da sparo e di ricettazione. Considerato che il vizio dedotto, a mezzo del difensore, avv. B. Goddi, (vizio di motivazione in relazione agli art. 4-bis e 47 ord. pen. per mancanza illogicità e contraddittorietà della motivazione) è inammissibile in quanto prospetta doglianze costituite da censure in punto di fatto, non consentite in questa sede e, comunque, non specifiche in relazione al vizio denunciato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Rilevato, infatti, che la deduzione svolta contrasta con il contenuto non manifestamente illogico e completo (pag. 2 del provvedimento) del provvedimento impugnato che non fonda soltanto sui precedenti penali del ricorrente. Considerato, comunque, che =orla la giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorso che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, risultando i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Rilevato che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle v ammende. Così deciso il 19 aprile 2023 Il Consigliere esten
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