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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47520/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'8 luglio 2019 che aveva condannato la ricorrente per i reati di cui all'art. 474, secondo comma cod.pen. e ricettazione di auricolari della Apple contraffatti e detenuti per la vendita.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che si trattasse di un falso grossolano e che l'imputata fosse a conoscenza della legittima provenienza dei beni; 2) violazione di legge per essere stato acquisito agli atti, nonostante il rito abbreviato, un documento relativo al marchio Apple; 3) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richieste che avevano formato oggetto di censura con l'atto di appello; 4) violazione di legge per il mancato assorbimento del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 474 cod.pen..

Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce del principio di diritto secondo il quale, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (da ultimo, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814).

2. E' infondato anche il secondo motivo, dal momento che il Tribunale ha basato la validità del marchio su un fatto notorio e pubblico, trattandosi di una delle aziende produttrici dei prodotti contraffatti più famose al mondo.

3. E' infondato il quarto motivo, che ha priorità logica sul terzo.

Vale nel caso in esame il pacifico principio di diritto secondo cui, il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326).

Dalla sentenza di primo grado - il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna risulta, altresì, che l'imputata non aveva fornito alcuna prova del possesso dei beni contraffatti, così dimostrando il suo dolo (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella).

4. E' infondato il terzo motivo.

Il motivo di appello sulla determinazione della pena era generico, specie ove con esso si censurava la applicazione di una sanzione che era stata, invero, inflitta nel minimo edittale per il reato di ricettazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pressoché nella massima estensione.

Esso pertanto, non meritava alcuna risposta da parte della Corte di merito.

La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità rispetto ad una sanzione assestatasi pressoché ai minimi edittali - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia).

Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.12.20 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/09/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano 1'8 luglio 2019 che aveva condannato la ricorrente per i reati di cui all'art. 474, secondo comma cod.pen. e ricettazione di auricolari della Apple contraffatti e detenuti per la vendita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che si trattasse di un falso grossolano e che l'imputata fosse a conoscenza della legittima provenienza dei beni; 2) violazione di legge per essere stato acquisito agli atti, nonostante il rito abbreviato, un documento relativo al marchio Apple; 3) mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, richieste che avevano formato oggetto di censura con l'atto di appello; 4) violazione di legge per il mancato assorbimento del reato di ricettazione in quello di cui all'art. 474 cod.pen.. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare l'infondatezza alla luce del principio di diritto secondo il quale, integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (da ultimo, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814). 2. E' infondato anche il secondo motivo, dal momento che il Tribunale ha basato la validità del marchio su un fatto notorio e pubblico, trattandosi di una delle aziende produttrici dei prodotti contraffatti più famose al mondo. 3. E' infondato il quarto motivo, che ha priorità logica sul terzo. Vale nel caso in esame il pacifico principio di diritto secondo cui, il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326). Dalla sentenza di primo grado - il cui contenuto si fonde con quello della sentenza impugnata stante l'omogeneità del giudizio di condanna risulta, altresì, che l'imputata non aveva fornito alcuna prova del possesso dei beni contraffatti, così dimostrando il suo dolo (Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella). 4. E' infondato il terzo motivo. Il motivo di appello sulla determinazione della pena era generico, specie ove con esso si censurava la applicazione di una sanzione che era stata, invero, inflitta nel minimo edittale per il reato di ricettazione e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pressoché nella massima estensione. Esso pertanto, non meritava alcuna risposta da parte della Corte di merito. La costante giurisprudenza di legittimità ritiene che la manifesta infondatezza della richiesta difensiva - che emerge, nella specie, avuto riguardo alla sua genericità rispetto ad una sanzione assestatasi pressoché ai minimi edittali - impedisce di ritenere viziata per mancanza di motivazione la sentenza impugnata e di procedere al suo annullamento (tra le tante, Sez.5, n. 27202 del 11/12/2012, Tannoia). Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche in relazione al contenuto della memoria. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 01.12.20 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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