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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16075/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5006/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2469/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 76/2000, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 2051 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna a risarcire danni subiti da loro vetture, che sarebbero derivati da un incendio insorto nel maltenuto (perché ricco di sterpaglia) confinante terreno del convenuto; precisamente, condannava il Tumino a l risarcimento nella misura di euro 250 al Campo, di euro 4500 alla Savasta e di euro 1700 all’Occhipinti. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui le controparti resistevano, e che la Corte d’appello di Catania accoglieva con sentenza del 22 novembre 2018, ritenendo che vi fosse difetto di prova sull’origine dell’incendio nel terreno dell’appellante, non rilevando l’erba secca che vi si trovava. [OSCURATO:PERSONA], la Savasta e l’Occhipinti hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difeso con controricorso il Tumino, che ha pure depositato memoria.

Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 106, secondo comma, Cost.La sentenza d’appello è stata emessa da un collegio composto anche da un giudice ausiliario, che ha esercitato pure le funzioni di relatore ed estensore.

Contrasterebbe con l’articolo 106, secondo comma, Cost. la redazione della sentenzada parte di un giudice ausiliario relatore, per cui sussisterebbe vizio insanabile in ordine alla costituzione del giudice ai sensi dell’articolo 158 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.1.2 Il motivo è infondato, essendo sopravvenuta nelle more la sentenza n. 41/2021 della Consulta che, pur avendo riconosciuto incostituzionale tale ruolo del giudice onorario, ne ha escluso gli effetti fino al 31 ottobre 2025, termine per la riforma della magistratura onoraria. 2.1Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 c.c. e 111 Cost. il giudice d’appello ha ritenuto non provato il nesso causale tra la cosa in custodia -il terreno del Tumino - e i beni danneggiati - le auto dei ricorrenti - ; avrebbe però errato reputando che la responsabilità del Tumino sia venuta meno perché l’incendio “non si sia originato dal suo fondo”, bastando invece che il suo fondo lo abbia alimentato.

Si argomenta su elementi che ciò dimostrerebbero (si veda a pagina 5 del ricorso), per dedurne che si sarebbe dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito che avrebbe esonerato il Tumino dalla responsabilità.

Si imputa alla corte territoriale di divergere dalla giurisprudenza di legittimità, e si argomenta altresì (perché la corte sostiene che “nulla dice il perito circa la dinamica di insorgenza e propagazione dell’incendio”) sul contenuto della relazione dell’accertamento tecnico preventivo. 2.2 Il giudice d’appello non è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con la corretta interpretazione dell’articolo 2051 c.c., ma ricostruisce i fatti escludendo anche un’influenza del terreno sullo sviluppo dell’incendio: ritiene infatti che causa dell’incendio sia “ragionevolmente riconducibile alla presenza del liquido infiammabile contenuto nei serbatoi delle vetture” danneggiate (sentenza, pagina 7) e altresì reputa che il terreno non avesse sviluppato l’incendio verso le auto, in quanto in sostanza “sceglie” nell’ambito del compendio probatorio come dirimente la testimonianza del “capo partenza dei vigili urbani intervenuti”, tale Ottaviano, per cui “la direttrice del fuoco si dirigeva verso (e non dal ) terreno del Tumino” (sentenza, pagina 6).

E dunque, a ben guardare, nonostante il tentativo di schermarlo, il motivo viene a consistere in una diretta critica fattuale alla ricostruzione compiuta dal giudice d’appello, incorrendo così nella inammissibilità. 3.1Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 360 n.5 c.p.c., per non essersi il giudice d’appello fondato sul “quadro probatorio” e sulle “risultanze istruttorie”, e quindi “per travisamento ed errata interpretazione dei mezzi istruttori”.

Si argomenta ancora sugli esiti istruttori per contraddire la sentenza impugnata (ricorso, pagine 10-11). 3.2 Come nel precedente motivo, si prospetta meramente una valutazione alternativa dell’esito del compendio probatorio e quindi si incorre nella inammissibilità. 4.1 Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello pronunciato la sentenza “oltre i limiti della domanda … e soprattutto su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa delle parti”.

In appello il Tumino non avrebbe apportato “nessuna contestazione ed eccezione” avverso le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo.

La corte territoriale “ha ritenuto di potere censurare ex officio le inesistenti conclusioni del perito circa la dinamica dell’insorgenza e la propagazione dell’incendio”.

Il consulente tecnico d’ufficio cui è stato affidato all’accertamento tecnico preventivo avrebbe dovuto accertare e quantificare i danni, e anche sotto questo profilo il ricorrente ribadisce l’assenza di contestazione ed eccezione alle sue risultanze. 4.2 A tacer d’altro, il motivo ritiene che siano state inesistenti le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo in ordine alla dinamica e allo sviluppo dell’incendio: e così ha riconosciutolo stesso giudice d’appello nelle pagine 6s. della sentenza impugnata, espressamente affermando: “nulla dice il perito circa la dinamica di insorgenza e la propagazione dell’incendio”.

Il motivo, pertanto, si profila come privo di interesse o comunque eccentrico.5.

In conclusione, il ricorso merita il rigetto, peraltro con compensazione delle spese per la sopravvenuta pronuncia della Consulta nelle more.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso ecompensa le spese processuali.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 5006/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2469/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 22/11/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: Per quanto qui interessa, il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 76/2000, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ex articolo 2051 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne la condanna a risarcire danni subiti da loro vetture, che sarebbero derivati da un incendio insorto nel maltenuto (perché ricco di sterpaglia) confinante terreno del convenuto; precisamente, condannava il Tumino a l risarcimento nella misura di euro 250 al Campo, di euro 4500 alla Savasta e di euro 1700 all’Occhipinti. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui le controparti resistevano, e che la Corte d’appello di Catania accoglieva con sentenza del 22 novembre 2018, ritenendo che vi fosse difetto di prova sull’origine dell’incendio nel terreno dell’appellante, non rilevando l’erba secca che vi si trovava. [OSCURATO:PERSONA], la Savasta e l’Occhipinti hanno presentato ricorso, articolato in quattro motivi, da cui si è difeso con controricorso il Tumino, che ha pure depositato memoria. Considerato che: 1.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., violazione dell’articolo 106, secondo comma, Cost.La sentenza d’appello è stata emessa da un collegio composto anche da un giudice ausiliario, che ha esercitato pure le funzioni di relatore ed estensore. Contrasterebbe con l’articolo 106, secondo comma, Cost. la redazione della sentenzada parte di un giudice ausiliario relatore, per cui sussisterebbe vizio insanabile in ordine alla costituzione del giudice ai sensi dell’articolo 158 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.1.2 Il motivo è infondato, essendo sopravvenuta nelle more la sentenza n. 41/2021 della Consulta che, pur avendo riconosciuto incostituzionale tale ruolo del giudice onorario, ne ha escluso gli effetti fino al 31 ottobre 2025, termine per la riforma della magistratura onoraria. 2.1Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2051 c.c. e 111 Cost. il giudice d’appello ha ritenuto non provato il nesso causale tra la cosa in custodia -il terreno del Tumino - e i beni danneggiati - le auto dei ricorrenti - ; avrebbe però errato reputando che la responsabilità del Tumino sia venuta meno perché l’incendio “non si sia originato dal suo fondo”, bastando invece che il suo fondo lo abbia alimentato. Si argomenta su elementi che ciò dimostrerebbero (si veda a pagina 5 del ricorso), per dedurne che si sarebbe dovuto dimostrare la sussistenza del caso fortuito che avrebbe esonerato il Tumino dalla responsabilità. Si imputa alla corte territoriale di divergere dalla giurisprudenza di legittimità, e si argomenta altresì (perché la corte sostiene che “nulla dice il perito circa la dinamica di insorgenza e propagazione dell’incendio”) sul contenuto della relazione dell’accertamento tecnico preventivo. 2.2 Il giudice d’appello non è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e con la corretta interpretazione dell’articolo 2051 c.c., ma ricostruisce i fatti escludendo anche un’influenza del terreno sullo sviluppo dell’incendio: ritiene infatti che causa dell’incendio sia “ragionevolmente riconducibile alla presenza del liquido infiammabile contenuto nei serbatoi delle vetture” danneggiate (sentenza, pagina 7) e altresì reputa che il terreno non avesse sviluppato l’incendio verso le auto, in quanto in sostanza “sceglie” nell’ambito del compendio probatorio come dirimente la testimonianza del “capo partenza dei vigili urbani intervenuti”, tale Ottaviano, per cui “la direttrice del fuoco si dirigeva verso (e non dal ) terreno del Tumino” (sentenza, pagina 6). E dunque, a ben guardare, nonostante il tentativo di schermarlo, il motivo viene a consistere in una diretta critica fattuale alla ricostruzione compiuta dal giudice d’appello, incorrendo così nella inammissibilità. 3.1Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116 e 360 n.5 c.p.c., per non essersi il giudice d’appello fondato sul “quadro probatorio” e sulle “risultanze istruttorie”, e quindi “per travisamento ed errata interpretazione dei mezzi istruttori”. Si argomenta ancora sugli esiti istruttori per contraddire la sentenza impugnata (ricorso, pagine 10-11). 3.2 Come nel precedente motivo, si prospetta meramente una valutazione alternativa dell’esito del compendio probatorio e quindi si incorre nella inammissibilità. 4.1 Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c. per avere il giudice d’appello pronunciato la sentenza “oltre i limiti della domanda … e soprattutto su eccezioni la cui rilevabilità è rimessa all’iniziativa delle parti”. In appello il Tumino non avrebbe apportato “nessuna contestazione ed eccezione” avverso le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo. La corte territoriale “ha ritenuto di potere censurare ex officio le inesistenti conclusioni del perito circa la dinamica dell’insorgenza e la propagazione dell’incendio”. Il consulente tecnico d’ufficio cui è stato affidato all’accertamento tecnico preventivo avrebbe dovuto accertare e quantificare i danni, e anche sotto questo profilo il ricorrente ribadisce l’assenza di contestazione ed eccezione alle sue risultanze. 4.2 A tacer d’altro, il motivo ritiene che siano state inesistenti le conclusioni dell’accertamento tecnico preventivo in ordine alla dinamica e allo sviluppo dell’incendio: e così ha riconosciutolo stesso giudice d’appello nelle pagine 6s. della sentenza impugnata, espressamente affermando: “nulla dice il perito circa la dinamica di insorgenza e la propagazione dell’incendio”. Il motivo, pertanto, si profila come privo di interesse o comunque eccentrico.5. In conclusione, il ricorso merita il rigetto, peraltro con compensazione delle spese per la sopravvenuta pronuncia della Consulta nelle more. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso ecompensa le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de i ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
Sentenza Cassazione n. 16075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris