CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41729/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 12 luglio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato di energia elettrica e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo del ricorso dell'imputata è inammissibile in quanto volto a sollevare censure di merito e ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede; - che il secondo motivo di ricorso è estremamente generico; - che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine alla equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. alle aggravanti; - che il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la pena edittale supera il limite fissato dall'art. 131-bis, primo comma, cod. pen.; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso