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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35563/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo attraverso cui si censura la ritenuta attendibilità del testimone d'accusa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del dolo del delitto di falsa testimonianza, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pag. 3 e 4); che detti motivi risultano anche declinati in fatto nella parte in cui, attraverso un diretto riferimento alle risultanze processuali, assegnano alle stesse una diversa valenza e significato come, per esempio avviene in ordine all'interpretazione della conversazione registrata che, secondo un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello aveva ritenuto confermasse l'illazione che vedeva il ricorrente aver ricevuto gli assegni privi di data e non, come affermato, datati a lungo termine; che il terzo motivo con cui si prospetta la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. (comma 1 e 2) risulta manifestamente infondato avendo la Corte di merito, da un canto smentito che ricorresse il rischio di essere incolpato per falsa testimonianza (384, primo comma) e, dall'altro, escluso - facendo rinvio a pertinente giurisprudenza — che il ricorrente non potesse essere escusso quale teste nel giudizio civile, vantando sì un diritto alla provvigione, ma questo non era in discussione nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto (in tal senso non conferente risulta il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte citata all'ultima parte del ricorso); motivazione ineccepibile già resa con la decisione di primo grado (come emerge dallo stesso ricorso che cita il passaggio reso a pag. 23 della sentenza del Tribunale) che il ricorrente, ancora una volta afferma di non condividere facendo riferimento a conseguenze dell'azione civile solo eventuali e non proprie di quella in concreto esercitata dalle parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo attraverso cui si censura la ritenuta attendibilità del testimone d'accusa [OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza del dolo del delitto di falsa testimonianza, sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello (pag. 3 e 4); che detti motivi risultano anche declinati in fatto nella parte in cui, attraverso un diretto riferimento alle risultanze processuali, assegnano alle stesse una diversa valenza e significato come, per esempio avviene in ordine all'interpretazione della conversazione registrata che, secondo un giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, la Corte di appello aveva ritenuto confermasse l'illazione che vedeva il ricorrente aver ricevuto gli assegni privi di data e non, come affermato, datati a lungo termine; che il terzo motivo con cui si prospetta la causa di non punibilità prevista dall'art. 384 cod. pen. (comma 1 e 2) risulta manifestamente infondato avendo la Corte di merito, da un canto smentito che ricorresse il rischio di essere incolpato per falsa testimonianza (384, primo comma) e, dall'altro, escluso - facendo rinvio a pertinente giurisprudenza — che il ricorrente non potesse essere escusso quale teste nel giudizio civile, vantando sì un diritto alla provvigione, ma questo non era in discussione nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto (in tal senso non conferente risulta il riferimento alla giurisprudenza di questa Corte citata all'ultima parte del ricorso); motivazione ineccepibile già resa con la decisione di primo grado (come emerge dallo stesso ricorso che cita il passaggio reso a pag. 23 della sentenza del Tribunale) che il ricorrente, ancora una volta afferma di non condividere facendo riferimento a conseguenze dell'azione civile solo eventuali e non proprie di quella in concreto esercitata dalle parti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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