CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –CONTROS.G.F. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA], in qualità dilegale rappresentante pro tempore della S.G.F. [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaToscana n. 1493/1/2019, depositata il 21.10.2019, nonnotificata;udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 17.3.2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] SALI;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleStefano Visonà, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, inpersona dell’avv. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/20261. Afferma l’Agenzia delle Entrate che [OSCURATO:PERSONA] e lasocietà S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avviso diaccertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Prato, aseguito di P.V.C. notificato a [OSCURATO:PERSONA] in qualità diamministratore di fatto, con il quale venivano recuperate leimposte Irpef e Irap evase nell’anno di imposta 2011, sulpresupposto della accertata esterovestizione della società, laquale non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi in Italia,nè aveva tenuto le scritture contabili richieste dall’art. 14 deld.P.R. 600/73.2. La C.T.P. di Prato, nella resistenza dell’ente impositore,accoglieva il ricorso, ritenendo nulla la notifica dell’attoimpugnato a mani di [OSCURATO:PERSONA], privo della formalequalifica di rappresentante legale al momento della notifica, peresservi subentrato tale [OSCURATO:PERSONA]. Neconseguiva, secondo il giudice di primo grado, la nullitàdell’avviso di accertamento.3. La C.T.R. della Toscana, adita dall’Agenzia delle Entrate,rigettava il gravame, ritenendo che l’avviso di accertamento nonpoteva essere notificato all’amministratore di fatto di una societàdi capitali, ancorchè eventualmente la gestisse, dovendosipiuttosto notificare l’atto impositivo al legale rappresentante protempore formalmente in carica, nella specie tale Marcin IacekBorzyszkowsky, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., nominativo risultanteda un documento depositato in giudizio rilasciato dalle preposteautorità polacche.4. Avverso la precitata sentenza ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato ad unico motivo.5. La società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimastiNumero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/2026intimati.6. All’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stataemessa ordinanza interlocutoria con la quale la causa è statarinviata per la trattazione in pubblica udienza, fissata per la datadel 17.3.2026, anche al fine di acquisire i fascicoli dei gradi dimerito.7. La Procura Generale, in persona del Sost. Proc. StefanoVisonà, ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiestoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, deve darsi atto della tempestiva e ritualenotifica del ricorso per cassazione ai soggetti rimasti intimati,avvenuta a mezzo pec all’’indirizzo del difensore domiciliatario indata 24.6.2020, atteso che il termine per impugnare, aventeoriginaria scadenza in data 21.4.2020, è rimasto sospeso persessantaquattro giorni, dapprima i sensi dell’art. 83, comma 2,del D.L. 17.3.2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 e di poi in forzadell’art. 36, comma 1, del D.L. n. 23/2020, conv. con modif. inL. 40/2020.2. Con il primo ed unico motivo di ricorso, rubricato «violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 60 del d.P.R. n. 600/73 e 145c.p.c., da un lato, e dell’art. 62 del d.P.R. n. 600/1973, dall’altro,in uno con l’art. 73, comma 3, del d.p.r. 917/1986, nonché conl’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo tributario, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», l’Agenzia delleEntrate assume che la C.T.R. ha errato a ritenere nulla la notificadell’avviso di accertamento, avendo invertito i termini dellaquestione. Ed invero, la modalità di notifica dipendeva in viaprioritaria dall’accertamento dell’esterovestizione, che, in caso diNumero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/2026esito positivo, legittimerebbe la notifica presso la sede effettivadella società ed in persona dell’amministratore di fatto, posto chein ipotesi di esterovestizione si configura l’esistenza di unasocietà di fatto, stante il carattere fittizio della forma giuridicaprescelta, del tutto vuota di contenuto. Troverebbe dunqueapplicazione l’art. 62 del d.P.R. n. 600/73, secondo cui larappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quandonon sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai finitributari, alle persone che ne hanno l’amministrazione, anche difatto. La giurisprudenza di legittimità aveva ammesso tale formadi notifica in caso di società di fatto non legalmente registrata. Inquesto caso, la C.T.R. avrebbe dunque dovuto affrontare prima ilmerito, per verificare se la società fosse effettivamente residentein Italia e poi la questione della validità della notifica. Peraltro, ladocumentazione prodotta dalla [OSCURATO:PERSONA] in mera fotocopia,non era tradotta in italiano ed era priva di attestazione diautenticità.3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, in ragione dellapeculiarità della fattispecie trattata, sia indispensabile e doverosoindividuare d’ufficio quale sia la parte privata del giudizio e seessa, sulla base della qualità vantata (e del sotteso interesse) sindal ricorso introduttivo, fosse legittimata o meno ad impugnarel’atto impositivo de quo.3.1. Ed invero, per come risulta dai fascicoli dei gradi di merito,acquisiti da questa Corte con ordinanza interlocutoria pubblicatain data 6.10.2025, l’avviso di accertamento è stato emesso neiconfronti della società S.G.F. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta“esterovestita”, e notificato a mani di [OSCURATO:PERSONA],individuato quale amministratore di fatto.3.2. Differentemente da quanto indicato nelle sentenze di primoNumero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/2026e secondo grado, per come risulta dagli atti processuali deifascicoli dei gradi di merito, il ricorso introduttivo è statoproposto unicamente da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, al fine di faraccertare che egli non era il rappresentante legale della societàal momento della notifica dell’avviso di accertamento, in quantogli era subentrato tale [OSCURATO:PERSONA], cittadinopolacco. In subordine, il Milanesi contestava nel merito lafondatezza dei rilievi.3.3. La procura alle liti è stata infatti rilasciata esclusivamente daMilanesi [OSCURATO:PERSONA] in proprio e non anche dalla società S.G.F.[OSCURATO:PERSONA], come si evince dal ricorso di primo grado.3.4. Questa Corte ha più volte chiarito (cfr., da ultimo, Cass. n.12867/2025, Cass. n. 23705/2025), che la legittimazioneprocessuale ad impugnare un atto impositivo emesso neiconfronti di una persona giuridica integra questione rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Si tratta, in sintesi, diverificare quale soggetto abbia impugnato l’atto impositivo, aquale titolo e se, nella veste vantata, fosse legittimato a farlo. Laquestione si traduce quindi nella verifica della "legitimatio adcausam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni statoe grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo diottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, unadecisione di merito, favorevole o sfavorevole (Cass. n. 11284 del10/05/2010), la cui esistenza è da riscontrare esclusivamentealla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione,prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapportodedotto in causa, che si riferisce al merito della causa (Cass. n.14177 del 27/06/2011; Cass. n. 17092 del 12/08/2016; Cass. n.7776 del 27/03/2017). E’ stato altresì precisato che si tratta diquestione di natura evidentemente preliminare ad ogni ulterioreNumero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/2026statuizione che attinga il merito della lite (compresa pertantoquella relativa alla validità della notifica dell’avviso diaccertamento), che, nella fattispecie in esame, non stataaffrontata dal giudice di primo grado, né dal giudice di appello, iquali hanno accolto il ricorso sul rilievo della nullità della notificadell’atto impositivo, in quanto effettuata a mani del ricorrente, inqualità di amministratore di fatto anziché a mani del legalerappresentante in carica.3.5. Senonchè, per come incontroverso e per come risulta daglinonchè delle sanzioni irrogate e, quindi, il destinatario dell’avvisodi accertamento era esclusivamente la società S.G.F. POLANDZOO, ma l’impugnazione dell’atto impositivo è stata propostasoltanto da [OSCURATO:PERSONA] ‘in proprio’, il quale ha impostatopreliminarmente le sue difese proprio sull’assenza del relativopotere di rappresentanza della società.3.6. Deve quindi concludersi che il ricorso non è stato proposto(anche) dalla società [OSCURATO:PERSONA], come erroneamenteaffermato nelle sentenze di primo e secondo grado e indicatonell’epigrafe delle sentenze, ma solo dall’odierno intimatoMilanesi [OSCURATO:PERSONA], il quale ha proposto il ricorso introduttivo innome proprio, impugnando un atto impositivo che era diretto neiconfronti di un diverso soggetto giuridico (la società) e che nonlo attingeva direttamente, non contenendo pretese impositive osanzionatorie nei suoi confronti, con conseguente difetto dilegittimazione attiva ed inammissibilità dello stesso ricorso.4. Va dunque qui ribadito il principio di diritto affermato nellasentenza di questa Corte n. 12867/2025: «la persona fisica allaquale sia stato notificato un atto impositivo, il quale non rechinessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale oNumero registro generale 16557/2020Numero sezionale 175/2026Numero di raccolta generale 14536/2026Data pubblicazione 16/05/2026sanzionatoria) nei suoi confronti, essendo intestato e direttoesclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata adimpugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere laqualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stataindirizzata la notifica dello stesso atto».5. Il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate resta pertantoassorbito.6. La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio, ai sensidell’art. 382, terzo comma, ultimo periodo, c.p.c., dovendosidichiarare inammissibile l’originario ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].7. In considerazione del rilievo d’ufficio dell’inammissibilità, lespese, tanto del merito quanto di legittimità, si compensanointegralmente. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c., perché ilgiudizio non poteva essere iniziato.Compensa le spese di lite dei giudizi di merito e del presentegiudizio. Così deciso in Roma, addì 17.3.2026.Il consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])