CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24290/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del Tribunale di Napoli in data 10 aprile 2024, [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di tre anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole,con le attenuanti generiche, dei reati di cui agli artt. 216 legge fall. a lui ascritti.1.2. Con sentenza in data 6 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli,pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato lasentenza di primo grado, rideterminando la pena in 2 anni e 6 mesi di reclusione.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, conun unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanzao erronea applicazione degli artt. 129, 599-bis, 605 cod. proc. pen., 19, 37, 62-bis cod. pen., 216, legge fall., nonché la mancanza di motivazione sulle ragioniper cui la Corte territoriale, nell’accogliere la richiesta delle parti di riduzione dellapena principale, non avrebbe motivato sulle ragioni per cui le pene accessorie nonsiano state ridotte tenendo conto dei numerosi indicatori positivi: dalriconoscimento delle attenuanti generiche alla richiesta di rito abbreviato;dall’incensuratezza all’implicita ammissione di responsabilità.3. Tanto premesso, va rilevato che il motivo con cui la Difesa dell'imputato siduole della determinazione delle pene accessorie è manifestamente infondato,territoriale ha proceduto all’applicazione della pena che era stata chiesta dalleparti, non soltanto con riferimento alla pena principale, ma anche alle peneaccessorie (v. fg. 4 della sentenza di appello).Ne consegue che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quantomanifestamente infondato e in quanto la richiesta di applicazione di una penaconcordata in appello, formulata anche in relazione alle pene accessorie, dovevaritenersi espressiva di una rinuncia ai motivi di appello relativi a quello specificoprofilo.4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, dellaCorte costituzionale, deve rilevarsi che, nel caso di specie, non sussistono elementiper ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», sicché, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., alla relativa declaratoria consegue, a carico del ricorrente, l'onere dellespese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favoredella Cassa delle ammende, che deve essere equitativamente fissata in 4.000,00euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 22/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]