CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, nonché le conclusioni scritte trasmesse nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 maggio 2023 la Corte d'appello di Torino, preso atto della rinuncia del Procuratore generale all'atto di appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. Nella specie - per quanto ancora rileva -, il Tribunale di Alessandria, all'esito di giudizio abbreviato: a) aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di percosse, in tal modo riqualificato l'originario delitto di lesioni contestate come commesse, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in data 24 agosto 2015; b) escluse le circostanze aggravanti contestate, unificati i reati con il vincolo della continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, aveva condannato l'imputato alla pena di tre mesi di reclusione. 2. Nell'interesse del Sini viene proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si denunciano vizi motivazionali e violazione di legge, per non avere la Corte territoriale, a fronte della qualificazione della rinuncia all'impugnazione come causa di inammissibilità sopravvenuta, omesso di prendere atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e le conclusioni, presentate nell'interesse del ricorrente, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che la ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata incide sul calcolo del termine di prescrizione, indipendentemente dal giudizio di equivalenza operato dal primo giudice. Infatti, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, cod. pen., ai fini che qui rilevano, non si applicano le disposizioni dell'art. 69 dello stesso codice. Pertanto, il termine di dieci anni, discendente dall'applicazione degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., tenuto conto del tempus commissi delicti (24 agosto 2015), sarebbe spirato il 24 agosto 2025.• Ciò posto, occorre rilevare d'ufficio (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 - 01) l'illegalità della pena detentiva applicata, dal momento che, per effetto della riqualificazione operata (e ferma restando la competenza del giudice togato: Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869 - 01), i reati ritenuti sono assoggettati al catalogo sanzionatorio di cui all'art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ne discende che, nel quadro dei criteri utilizzati dal giudice di merito, può muoversi dalla pena base di 1.000 euro di multa, per poi applicare l'aumento, per la continuazione con l'altro episodio, di euro 200,00, in tal modo giungendosi all'importo di euro 1.200,00, ridotto per la scelta del rito, ad euro 800,00 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in euro 800,00 di multa. Dichiara inammissibil