CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ^J"\ [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14 maggio 2021, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando che, poiché il giudice di primo grado aveva omesso qualsiasi motivazione sulla recidiva contestata all'imputato, la Corte di appello non avrebbe dovuto considerarla nel calcolo relativo al termine di prescrizione del reato e quindi chiedeva pronunciarsi sentenza di annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale di questa Corte, Il difensore presentava memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il motivo relativo alla contestata e riconosciuta recidiva, è inammissibile per non essere stato proposto in appello: infatti, secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Pertanto, alla luce della riconosciuta recidiva, il termine di prescrizione del reato contestato al ricorrente non è ancora decorso. 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm