CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14023/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI VASTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2024 del TRIBUNALE di VASTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 6 settembre 2024, ai sensi dell'art. 554-ter cod. proc. pen., il Tribunale di Vasto dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis, 635, comma 2, n. 1), e 61, n. 2), cod. pen., loro in concorso ascritti in relazione alla occupazione arbitraria di un alloggio pubblico, perché i fatti non costituiscono reato in quanto commessi in presenza di una causa di giustificazione, nella specie lo stato di necessità.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art 569 cod. proc. pen., il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 54 cod. pen., assumendo al riguardo che nella specie il Tribunale non aveva neppure individuato un pericolo imminente di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile, evidenziando che nel caso in esame gli imputati avevano stabilmente occupato un immobile trasformandolo nella loro residenza abituale e assumendo che nel caso di occupazione di beni altrui lo stato di necessità poteva essere invocato solo in relazione alla necessità di sottrarsi a un pericolo attuale e transitorio, e non all'esigenza di risolvere in via definitiva il problema legato alla mancanza di un'abitazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità la sentenza di non luogo a procedere emessa, ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esito all'udienza di comparizione predibattimentale è impugnabile con appello a norma dell'art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate. (in tal senso Sez. 2 - , Sentenza n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 — 01; in motivazione, la Corte ha aggiunto che in caso di erronea proposizione del ricorso "per saltum" l'impugnazione deve essere riqualificata in termini di appello). Nella specie il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, ricorrente, ha proposto ricorso per cassazione "per saltum" avverso una sentenza di non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter cod. proc. pen., così che, in applicazione del sopra richiamato principio, il ricorso deve essere convertito in appello, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di L'Aquila. P.Q.M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di L'