CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12738/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E, in persona del Direttore p.t.;- intimata -avverso la sentenza n. 1838/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 23/03/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Frosinone che aveva accolto ilNumero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/2026ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamenton.TKQ017H01056/2013 che accertava con metodo sintetico maggioriredditi a fini IRPEF per l’anno di imposta 2008.2. Il contribuente ha proposto ricorso affidato a otto motivi mentrel’Agenzia delle entrate (alla quale il ricorso è stato notificato in data19/10/2018 presso la sede oltre che presso l’Avvocatura dello Stato)non ha svolto attività difensiva.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale ilricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., si deduce la violazione dell’art.38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto non risulta loscostamento del 25 per cento del reddito dichiarato rispetto a quelloaccertato per due anni di imposta, a seguito dell’intervenutoannullamento dell’avviso di accertamento per l’anno 2007 con sentenzadella CTR del Lazio n. 948/2018 passata in cosa giudicata.1.1. Il motivo è fondato, alla luce di plurimi precedenti di questaCorte richiamati anche in memoria.Giova premettere che alla fattispecie in esame trova applicazione ildisposto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazioneanteriore alle modifiche apportate dal d.l. 31/05/2010, n. 78,convertito dalla legge 30/07/2010, n. 122 (operante, nella versionenovellata, con riferimento agli accertamenti dei redditi per i quali alladata di entrata in vigore del predetto decreto-legge non era ancorascaduto il termine per la dichiarazione).La citata disposizione, ratione temporis vigente, testualmenterecita: «L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate daicommi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanzeNumero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/2026di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo nettodel contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi ecircostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discostaper almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto delMinistro delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA], sonostabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinareinduttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementidi capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando ilreddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi perdue o più periodi di imposta».La metodologia sintetica di (ri)determinazione del reddito tramitepredeterminati e specifici indici di capacità di spesa postula, dunque,la necessaria e contestuale ricorrenza di tre presupposti: (i) lasussistenza, in capo al contribuente, di «elementi e circostanze di fattocerti», consistenti nella disponibilità dei beni o servizi descritti dal d.m.10 settembre 1992; (ii) lo scostamento di «almeno un quarto da quellodichiarato» del reddito accertabile per effetto dei parametri divalorizzazione contrassegnanti il redditometro; (iii) la non congruità delreddito dichiarato rispetto a quanto ricostruito dall'Amministrazionefinanziaria «per due o più periodi di imposta».In ordine al requisito da ultimo descritto, come ha chiarito questaCorte, «il reiterarsi dello scostamento per più annualità è richiesto dallanorma, in ossequio del principio logico secondo cui, se alla disponibilitàdi un certo bene consegue di necessità il suo mantenimento economico,tale situazione, salvo casi eccezionali, non si risolve in eventioccasionali, ma, al contrario, implica una serie di spese chepresuppongono redditi a tal fine capienti, da valutare in un ambitotemporale pluriennale» (così Cass. 28/10/2015, n. 21995).Nel merito, come già sostenuto da questa Corte, l’art. 38, comma4, citato non impone all’Ufficio di procedere all’accertamentoNumero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/2026contestualmente per i due o più periodi di imposta per i quali essoritiene che la dichiarazione non sia congrua, ma postula che l’atto diaccertamento sintetico per un determinato anno di imposta, al fine diconsentire la difesa del contribuente su tale aspetto, contenga la pursommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione siritiene incongrua anche per gli altri periodi di imposta, così dalegittimare l’accertamento sintetico.Il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione delcontribuente, non deve perciò limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbiapreso in considerazione due o più anni consecutivi, ma piuttosto sedall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le qualil’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazione per taliannualità, in modo tale da consentire al contribuente di contestare lacircostanza (Cass. 5/11/2008, n. 26541; Cass. 5/05/2017, n. 10972).Ciò premesso, però, le vicende successive dei due accertamentinon sono reciprocamente insensibili.Infatti l'accertamento della congruità dei redditi conseguiti nelperiodo di imposta considerato al fine di integrare il presupposto delloscostamento (almeno) biennale previsto dall'ultima parte del comma 4dell'art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, cheemerga all'esito di quella verifica, compiuta in sede di impugnazionedell'atto impositivo che quella diversa annualità prenda inconsiderazione, oppure, come nel caso in esame, nel separato giudizioavente ad oggetto l'avviso di accertamento emesso proprio conriferimento all'anno di imposta integrativo, oppure discenda daannullamento in autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria ditale atto impositivo, non può rimanere privo di conseguenze, comeavverrebbe là dove si limitasse l'indagine solo alla tenuta motivazionaledell'atto impositivo, id est alle ragioni espresse nell'atto per giustificarelo scostamento biennale, rappresentando lo scostamento per uno o piùNumero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/2026periodi di imposta un requisito di legittimità dell'accertamento c.d.redditometrico, che, quindi, non è sufficiente che sussista soltantoall'inizio della verifica amministrativa (in tal senso Cass. 31/01/2025,n. 2377; Cass. 22/12/2023, n. 35813; Cass. 29/01/2021, n. 2071;Cass. 3/10/2019, n. 24700; Cass. 25/05/2018, n. 13234; Cass.25/05/2018, n. 13190; Cass. 13/03/2018, n. 6075, che espressamentesupera il precedente di Cass. 29/09/2005, n. 19106, che avevaaffermato che il requisito deve sussistere al momento dell’avviodell’accertamento, irrilevante che poi una annualità risulti regolare).S’è quindi affermato il principio per cui in tema di accertamentosintetico mediante cd. redditometro, lo scostamento per almeno dueperiodi di imposta, previsto dall'ultima parte del comma 4 dell'art. 38d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisitodi legittimità dell'accertamento c.d. redditometrico; esso non sussisteove, nel separato giudizio avente ad oggetto l'avviso emesso propriocon riferimento all'anno di imposta integrativo, l’accertamento siaannullato con pronuncia passata in cosa giudicata.Alla luce di tali principi, il motivo è quindi fondato.Il ricorrente ha infatti provato il giudicato di annullamento di meritodell’avviso di accertamento n. TKQ017H02454/2012 relativo all’annodi imposta 2007, intervenuto con sentenza della CTR del Lazio n.948/2018 passata in cosa giudicata, ed è circostanza incontestata(nonché comunque provata dalla lettura degli avvisi di accertamento,prodotti dal ricorrente) che le annualità accertate fossero solo due, il2007 e il 2008, basandosi la rettifica sullo scostamento per tali dueanni. Il che determina l’illegittimità anche dell’accertamento oggetto dilite.2. Con il secondo motivo d'impugnazione, proposto in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuentedenuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc.Numero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/2026civ. in relazione al giudicato esterno formatosi sulla sentenza CTR delLazio n. 848/2018 per altro anno di imposta.Con il terzo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente denunciaviolazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ.,riformulando la medesima questione del motivo che precede ma aisensi del n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ.Con il quarto motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente denuncia lamanifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza, in violazionedegli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132 cod. proc.civ.Con il quinto motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denunciaviolazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, del d.m. 10 settembre1992, nonché del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate dell’11 febbraio 2009.Con il sesto motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denunciaviolazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e del DM 10 settembre1992.Con il settimo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2, 35, terzo comma, e 36 d.lgs. n. 546 del 1992nonché degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ.Con l’ottavo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia la illegittimitàsopravvenuta delle sanzioni irrogate ai sensi degli artt. 1, comma 2, 6commi 1, 4 e 5, art. 5, comma 4, art. 9, comma 1 e comma 3, d.lgs.n. 471 del 1997 e artt. 3, 7, comma 4, e 12 d.lgs. n. 472 del 1997.Numero registro generale 30722/2018Numero sezionale 3479/2026Numero di raccolta generale 12738/2026Data pubblicazione 05/05/20262.1. I residui motivi, dal secondo all’ottavo, sono tutti assorbitidall’accoglimento del primo, come evidentemente assorbite sono lerichieste di applicazione del più favorevole e sopravvenuto trattamentosanzionatorio di cui al d.lgs. n. 87 del 2024, con connessa subordinatarichiesta di proporre questione di legittimità costituzionale.3. Va quindi in definitiva accolto il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri. La causa, in mancanza di necessità di ulterioriaccertamenti in fatto, può essere quindi decisa nel merito, conl’accoglimento del ricorso originario del contribuente.La presenza di precedenti contrari, sebbene remoti, e il giudicatosopravvenuto, giustificano la compensazione delle spese dei gradi dimerito mentre quelle del giudizio di cassazione seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;decidendo nel merito accoglie il ricorso originario del contribuente;compensa le spese del giudizio di merito; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite delgiudizio di legittimità, spese che liquida in euro 5.500,00 per compensioltre ad euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15per cento, e accessori.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]